Nullità della notifica via pec delle cartelle
Sono nulle o inesistenti le cartelle di pagamento notificate via PEC: primi casi trattati dalla giurisprudenza di merito
Le Commissioni tributarie provinciali hanno cominciato ad occuparsi della notifica degli atti a mezzo posta elettronica certificata. Tra queste si segnalano quelle relative alla conformità dell’atto notificato al contribuente con quello originale, e quelle relative alla ritualità della notifica.
In particolare, si è stabilito che la posta elettronica certificata non dà le garanzie proprie della raccomandata tradizionale in quanto non contiene l’originale della cartella, ma solo una copia informatica sprovvista, tra l’altro, dell’attestazione di conformità. Sul punto, recentemente, la C.T.P. di Latina ha ritenuto illegittima la notifica di una atto esecutivo da parte di Equitalia Servizi privo della certificazione di conformità all’originale. La ratio di tale decisione consiste nel fatto che con la PEC non viene trasmessa al contribuente l’originale della cartella, ma una sua copia informatica, la quale per avere valore giuridico deve recare l’attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale.
Riguardo alla ritualità della notifica, invece, le Commissioni tributarie provinciali hanno stabilito che la PEC non garantisce la piena prova dell’effettiva consegna degli atti al destinatario, diversamente da quanto accade con la tradizionale notifica cartacea, in cui tale circostanza è garantita dal postino o ufficiale giudiziario, i quali, in quanto pubblici ufficiali, garantiscono l’effettiva consegna degli atti. Nel caso della notifica via PEC, invece, l’attestazione di spedizione della mail nella casella del destinatario è fornita solo da un sistema informatico automatizzato, il quale garantisce soltanto la disponibilità del documento nella casella di posta elettronica del destinatario, ma non la sua effettiva lettura del messaggio.
Per eventuali approfondimenti: gianluca.gaeta@alice.it
In particolare, si è stabilito che la posta elettronica certificata non dà le garanzie proprie della raccomandata tradizionale in quanto non contiene l’originale della cartella, ma solo una copia informatica sprovvista, tra l’altro, dell’attestazione di conformità. Sul punto, recentemente, la C.T.P. di Latina ha ritenuto illegittima la notifica di una atto esecutivo da parte di Equitalia Servizi privo della certificazione di conformità all’originale. La ratio di tale decisione consiste nel fatto che con la PEC non viene trasmessa al contribuente l’originale della cartella, ma una sua copia informatica, la quale per avere valore giuridico deve recare l’attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale.
Riguardo alla ritualità della notifica, invece, le Commissioni tributarie provinciali hanno stabilito che la PEC non garantisce la piena prova dell’effettiva consegna degli atti al destinatario, diversamente da quanto accade con la tradizionale notifica cartacea, in cui tale circostanza è garantita dal postino o ufficiale giudiziario, i quali, in quanto pubblici ufficiali, garantiscono l’effettiva consegna degli atti. Nel caso della notifica via PEC, invece, l’attestazione di spedizione della mail nella casella del destinatario è fornita solo da un sistema informatico automatizzato, il quale garantisce soltanto la disponibilità del documento nella casella di posta elettronica del destinatario, ma non la sua effettiva lettura del messaggio.
Per eventuali approfondimenti: gianluca.gaeta@alice.it
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