Nullità delle clausole nei contratti bancari
Abuso dell'autonomia contrattuale da parte delle Banche. Nulle le clausole contrarie alla legge anche se regolarmente sottoscritte dalle parti
E' sempre più copiosa la giurisprudenza di merito (tra le più recenti vds. Tribunale di Cassino, sentenza 24.09.2013 n. 738) che sancisce la nullità delle clausole contenute sui contratti bancari (nel caso oggetto della pronuncia di Cassino, con riferimento alla nota questione dell'anatocismo) frutto di usi negoziali contrastanti con norme di legge.
Cresce, in sostanza, l'orientamento dell'Autorità Giudiziaria che censura la consuetudine, molto diffusa tra gli Istituti di credito, di inserire - in special modo sulle aperture delle linee di credito - clausole che, pur formalmente sottoscritte dalle parti (e, pertanto, si presume accettate dalle stesse), sottoposte al vaglio del Giudice si rivelino contrarie alla legge e pertanto dichiarate nulle. Viene punito dunque l'abuso da parte delle banche dell'autonomia negoziale di cui godono la parti che, a causa della posizione di forza di quest'ultime, unitamente all'utilizzo massiccio di contratti standardizzati sui quali il correntista ha ben poco margine di contrattazione in proprio favore, vede pressocchè costretta l'utenza ad accettare supinamente imposizioni assai gravose sotto il profilo dei costi di tenuta dei conti, tassi di interesse ed altri orpelli che, non appena si verifichi il c.d. sconfinamento, determinano l'aumento esponenziale del "debito" del correntista nei confronti dell'istituto di credito. La pronuncia cui si è fatto riferimento, insomma, ancora una volta ribadisce che l'autonomia negoziale della parti non può porsi in contrasto con norme di legge. Quando ciò si verifichi, pur in presenza di un contratto regolarmente sottoscritto dalle parti, sarà certa la pronuncia giudiziale di nullità della pattuizione. Sotto tale aspetto si registra una incoraggiante presa di coscienza da parte delle imprese (ma anche del privato che richiede accesso al credito). Complice la stretta creditizia e la crisi economica logorante dei tempi che viviamo, sono sempre di più quelli che reagiscono promuovendo, con il necessario supporto di consulenti tecnici specializzati e dei legali di fiducia, la tutela dei propri diritti.
Cresce, in sostanza, l'orientamento dell'Autorità Giudiziaria che censura la consuetudine, molto diffusa tra gli Istituti di credito, di inserire - in special modo sulle aperture delle linee di credito - clausole che, pur formalmente sottoscritte dalle parti (e, pertanto, si presume accettate dalle stesse), sottoposte al vaglio del Giudice si rivelino contrarie alla legge e pertanto dichiarate nulle. Viene punito dunque l'abuso da parte delle banche dell'autonomia negoziale di cui godono la parti che, a causa della posizione di forza di quest'ultime, unitamente all'utilizzo massiccio di contratti standardizzati sui quali il correntista ha ben poco margine di contrattazione in proprio favore, vede pressocchè costretta l'utenza ad accettare supinamente imposizioni assai gravose sotto il profilo dei costi di tenuta dei conti, tassi di interesse ed altri orpelli che, non appena si verifichi il c.d. sconfinamento, determinano l'aumento esponenziale del "debito" del correntista nei confronti dell'istituto di credito. La pronuncia cui si è fatto riferimento, insomma, ancora una volta ribadisce che l'autonomia negoziale della parti non può porsi in contrasto con norme di legge. Quando ciò si verifichi, pur in presenza di un contratto regolarmente sottoscritto dalle parti, sarà certa la pronuncia giudiziale di nullità della pattuizione. Sotto tale aspetto si registra una incoraggiante presa di coscienza da parte delle imprese (ma anche del privato che richiede accesso al credito). Complice la stretta creditizia e la crisi economica logorante dei tempi che viviamo, sono sempre di più quelli che reagiscono promuovendo, con il necessario supporto di consulenti tecnici specializzati e dei legali di fiducia, la tutela dei propri diritti.
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