Nullo accertamento successivo a invito a comparire emesso digitalmente


E' nullo l'avviso di accertamento basato su documentazione raccolta tramite invito a comparire emesso e sottoscritto digitalmente
Nullo accertamento successivo a invito a comparire emesso digitalmente

Con sentenza n. 23, depositata in data 4 febbraio 2019, la C.T.P. di Padova ha dichiarato la nullità derivata dell'avviso di accertamento impugnato dal contribuente, siccome scaturente da rilievi emersi dall'esame di documentazione raccolta tramite "invito a comparire" emesso digitalmente, in violazione dell'art. 2, co. 6, del D.lgs. n. 82/2005, nel testo ratione temporis applicabile.

Nel caso di specie, il procedimento istruttorio prodromico all'atto di accertamento iniziava, infatti, con la trasmissione a mezzo PEC di un invito a comparire emesso e firmato digitalmente in violazione del comma sesto del richiamato art. 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) che, nella sua formulazione vigente dal 14 settembre 2016 al 26 gennaio 2018, disponeva che le norme in esso contenute non fossero applicabili alle attività e funzioni di controllo fiscale.

Peraltro, si sottolinea che la preclusione contenuta nell'art. 2, co. 6, è da ritenersi ancora operante, in quanto l'applicabilità delle modifiche apportate alla norma (da cui è stato espunto il superiore divieto), sebbene entrate in vigore a far data dal 27 gennaio 2018, è stata subordinata alla approvazione e pubblicazione, da parte dell'Ag.I.D., delle c.d. "linee guida" (appunto volte a disciplinare la formazione e conservazione digitale deli atti afferenti ai controlli fiscali), le quali, tuttavia, ad oggi, non sono ancora state emanate.

Ebbene, la norma così come formulata comportava la facoltà, per l'Amministrazione finanziaria, di formare digitalmente i propri atti (ai sensi del CAD) per tutte le attività che esulano dalle succitate e, per converso, il divieto assoluto di emettere digitalmente atti relativi alle attività ispettive e di controllo fiscale.

Come chiarito dagli stessi Giudici di Padova, «sul piano normativo il DPR 600/73 disciplina in maniera precisa il complesso iter per la formazione della pretesa tributaria: gli art.li 32-37 disciplinano il potere degli Uffici, gli accessi le ispezioni e le verifiche per concludersi con il controllo delle Dichiarazioni fiscali. Gli art.li 38-45 sono correlati al potere accertativo dell'Ufficio che si deve basare sul percorso individuato in precedenza».

Pertanto l'invito a comparire ex art. 32 del DPR 600/73 emesso digitalmente da parte dell'Agenzia delle Entrate di Padova era patentemente illegittimo e ciò nonostante, se non ottemperato, avrebbe comportato la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 11 del D.lgs. 471/97 e l'inutilizzabilità in giudizio (in favore della ricorrente) della documentazione non prodotta. Conseguentemente, il Contribuente non poteva fare altro che consegnare la documentazione richiesta, sulla quale poi si basano tutte le contestazioni mosse con l'atto impositivo impugnato.

Adempiendo diligentemente alle richieste dell'Ufficio si è così verificata una inversione della preclusione all'utilizzo dei documenti: da inutilizzabili per la ricorrente (qualora non fossero stati tempestivamente prodotti), essi sono divenuti inutilizzabili per l'Amministrazione Finanziaria, in virtù del disposto di cui all'art. 70 del DPR 600/73.

Il predetto articolo, infatti, dispone l'applicabilità, in materia di accertamento delle norme del codice penale e del codice di procedura penale, fra le quali l'art. 191 del c.p.p., che prevede la inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge.

I Giudici di primo grado hanno, quindi, accolto il ricorso con la seguente, pregevole, argomentazione conclusiva: «in definitiva l'A.F. ha utilizzato lo strumento della PEC per inoltrare il richiamato invito emesso e firmato digitalmente in palese violazione con l'art. 2, comma 6 del D.lgs. 82/2005. Si ribadisce il rilievo che il procedimento amministrativo è integralmente incentrato sull'esame dei documenti acquisiti in forza di un atto istruttorio giuridicamente inesistente».

 


 

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di Dott. Jacopo Bertagnin

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