Nullo l'accertamento non sufficientemente motivato


Nullo l'accertamento induttivo basato su elementi raccolti nel P.V.C. ma non sufficientemente motivato
Nullo l'accertamento non sufficientemente motivato
La Corte di Cassazione con Sentenza 26 agosto 2015 n.17172 decide su un ricorso presentato all'Agenzia Entrate contro la Sentenza con cui i Giudici di appello avevano ritenuto l'avviso viziato da nullita' per carenza di motivazione in quano l'accertamento non dava conto del valore indiziario di alcuni dati: valore attribuito al campionario, metodi eseguiti per i controlli di carenza esterna, i prezzi considerati dai verbalizzanti dovevano ritenersi al lordo di eventuali sconti che si praticavano alla clientela.

La corte nota come la CTR, non ha inteso riferirsi ai requisiti formali di validita' dell'atto impositivo, ma ha esaminato nel merito gli elementi indiziari, raccolti dai verbalizzanti, alla stregua dei quali erano stati rideterminati in via presuntiva i maggiori ricavi imponibili della societa', esprimento un vero e proprio giudizio di ineidoneita' degli stessi a fondare la pretesa.

Infatti, secondi i Giudici d'appello non erano stati dimostrati ne' la sottofatturazione contestata dall'Ufficio per l'anno accertato, ne' l'attendibilita' di risultati economici oggetto di accertamento in base "a controllo di coerenza esterna", risultando inadatto il metodo di accertamento eseguito dai verbalizzanti fondato su dati contabili rilevati presso la societa' che si riferivano a periodi anteriori a quello oggetto di verifica e su listini prezzi che indicavano importi al lordo del normale sconto praticato ai clienti.

L'unico motivo che passa il vaglio di ammissibilita' (cioe' la carenza assoluta del requisito della motivazione in violazione dell'art.36 comma 2 Dlgs n.546/1992 e dell'art.111 Cost. in relazione all'art.360 co n.4 c.p.c) viene considerato infondato.
Pe la Corte di Cassazione appare evidente come la sentenza impugnata presenti un apparato di motivazioni molto sintetico che assolve al requisito formale minimo essendo ravvisabile il vizio denunciato soltanto quando la motivazione manca del tutto ovvero quando essa formalmente esiste come parte del documento ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla cioe' di riconoscerla come giustificazione del "decisum".

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di Comm. Emanuela Carocci

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