Nullo l`investimento se la banca non firma
In caso di omessa firma del funzionario bancario del c.d. contratto quadro sono invalide tutte le operazioni di investimento
Interessante pronunciamento da parte della Corte di Appello di Venezia, con la sentenza n. 87 del 19/01/2015, che recependo e facendo seguito a un orientamento ormai diffuso tra i Tribunali di merito, ha sancito alcuni principi fondamentali in materia di investimenti finanziari.
In particolare si è occupata del c.d. "contratto quadro" o "master agreement", che si traduce nel conferimento da parte di un cliente di un incarico gestorio alla Banca e che, quindi, ne disciplina in via generale le modalità di espletamento, il quale ai sensi dell’art. 23 del D. Lgsl. 58 del 1998, deve rivestire la forma scritta a pena di nullità.
La questione che più volte si è posta all’attenzione ed all’esame dei giudicanti, è stata quella relativa all’assenza di sottoscrizione da parte della Banca, che naturalmente per i principi generali, inficia la validità del contratto: spesso l’istituto di credito intendeva sopperire a tale carenza mediante altri mezzi probatori, come ad esempio documenti successivamente intervenuti tra le parti, o comportamenti concludenti, ritenendo applicabile un principio sostenuto in passato dalla Corte di Cassazione secondo cui, in tema di prove documentali, la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l’abbia sottoscritta va a sanare la mancata sottoscrizione contestuale, riconoscendosi in tale condotta l’effetto di una valida manifestazione di volontà, idonea a sopperire e ad integrare la mancata sottoscrizione - ( tra le tante Cass. Civ., sez. III, n. 13584/2006).
Diversi Tribunali di merito però hanno disatteso tale principio, ritenendolo non applicabile nel caso in cui la Banca produca in giudizio il contratto quadro dopo che la controparte-cliente abbia dedotto la nullità dello stesso, manifestando così l’inequivocabile volontà di revocare il proprio consenso negoziale (Corte App. Napoli, 19.12.2014, n. 1013; Trib. Roma, 01.12.2013; Trib. Bari, 20.11.2013).
Nessun comportamento concludente (quali l’acquisto dei titoli da parte della Banca, in qualità di intermediario (Trib. Messina, 28.01.2014) ovvero l’invio di estratti conto periodici, che del contratto costituiscono mera attuazione (Corte App. Napoli, 19.12.2014, n. 1013)può la mancanza di forma scritta del contratto quadro: e i Giudici veneziani inserendosi in detto filone, ribadiscono come "appare del tutto priva di rilievo la circostanza che sul modulo contrattuale sottoscritto risulti la dicitura "la vostra lettera di accettazione di questa proposta ci è stata consegnata"... per i fini che ci occupano si è in presenza di una mera proposta destinata a sfociare in un contratto valido ed efficace solo all’esito della relativa sottoscrizione ad opera di soggetto munito dei poteri di rappresentanza della Banca"
E il secondo importante principio affermato dalla decisione in oggetto è l’automatica nullità di tutte le operazioni di investimento effettuate successivamente " Ora è ben vero che la forma scritta è destinata ad operare per il solo contratto quadro e non anche per i singoli ordini di compravendita impartiti dall’investitore...senonchè la circostanza che questi ultimi si pongano come mero momento di esecuzione e l’ulteriore rilievo che ai sensi dell’art. 30 Delibera Consob n. 11588/98 l’intermediario professionale non puo’ operare se non in forza di un valido contratto quadro comportano indefittebilmente che la nullita’ dell’accordo a monte travolga anche l’operazione a valle, rendendo quest’ultima priva di giustificazione causale"
Pertanto senza la firma del funzionario della Banca gli investimenti saranno assolutamente privi di efficacia.
In particolare si è occupata del c.d. "contratto quadro" o "master agreement", che si traduce nel conferimento da parte di un cliente di un incarico gestorio alla Banca e che, quindi, ne disciplina in via generale le modalità di espletamento, il quale ai sensi dell’art. 23 del D. Lgsl. 58 del 1998, deve rivestire la forma scritta a pena di nullità.
La questione che più volte si è posta all’attenzione ed all’esame dei giudicanti, è stata quella relativa all’assenza di sottoscrizione da parte della Banca, che naturalmente per i principi generali, inficia la validità del contratto: spesso l’istituto di credito intendeva sopperire a tale carenza mediante altri mezzi probatori, come ad esempio documenti successivamente intervenuti tra le parti, o comportamenti concludenti, ritenendo applicabile un principio sostenuto in passato dalla Corte di Cassazione secondo cui, in tema di prove documentali, la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l’abbia sottoscritta va a sanare la mancata sottoscrizione contestuale, riconoscendosi in tale condotta l’effetto di una valida manifestazione di volontà, idonea a sopperire e ad integrare la mancata sottoscrizione - ( tra le tante Cass. Civ., sez. III, n. 13584/2006).
Diversi Tribunali di merito però hanno disatteso tale principio, ritenendolo non applicabile nel caso in cui la Banca produca in giudizio il contratto quadro dopo che la controparte-cliente abbia dedotto la nullità dello stesso, manifestando così l’inequivocabile volontà di revocare il proprio consenso negoziale (Corte App. Napoli, 19.12.2014, n. 1013; Trib. Roma, 01.12.2013; Trib. Bari, 20.11.2013).
Nessun comportamento concludente (quali l’acquisto dei titoli da parte della Banca, in qualità di intermediario (Trib. Messina, 28.01.2014) ovvero l’invio di estratti conto periodici, che del contratto costituiscono mera attuazione (Corte App. Napoli, 19.12.2014, n. 1013)può la mancanza di forma scritta del contratto quadro: e i Giudici veneziani inserendosi in detto filone, ribadiscono come "appare del tutto priva di rilievo la circostanza che sul modulo contrattuale sottoscritto risulti la dicitura "la vostra lettera di accettazione di questa proposta ci è stata consegnata"... per i fini che ci occupano si è in presenza di una mera proposta destinata a sfociare in un contratto valido ed efficace solo all’esito della relativa sottoscrizione ad opera di soggetto munito dei poteri di rappresentanza della Banca"
E il secondo importante principio affermato dalla decisione in oggetto è l’automatica nullità di tutte le operazioni di investimento effettuate successivamente " Ora è ben vero che la forma scritta è destinata ad operare per il solo contratto quadro e non anche per i singoli ordini di compravendita impartiti dall’investitore...senonchè la circostanza che questi ultimi si pongano come mero momento di esecuzione e l’ulteriore rilievo che ai sensi dell’art. 30 Delibera Consob n. 11588/98 l’intermediario professionale non puo’ operare se non in forza di un valido contratto quadro comportano indefittebilmente che la nullita’ dell’accordo a monte travolga anche l’operazione a valle, rendendo quest’ultima priva di giustificazione causale"
Pertanto senza la firma del funzionario della Banca gli investimenti saranno assolutamente privi di efficacia.
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