Nuova disciplina del divorzio breve


La Camera dei Deputati in data 22.04.2015 ha introdotto in via definitiva nel nostro ordinamento il cd. “divorzio breve"
Nuova disciplina del divorzio breve
La disciplina del "divorzio breve" rappresenta una novità che s’inserisce in un filone legislativo intrapreso nel 2014 volto a rendere più snelli i procedimenti di separazione e divorzio.

In tal senso, il Parlamento con la legge n. 162/2014, ha introdotto la possibilità per i coniugi di presentarsi innanzi all’Ufficiale di stato civile del Comune di residenza o del Comune presso il quale il matrimonio è stato iscritto o trascritto, per giungere ad un accordo di separazione personale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio stabilite in precedenza.

In brevis, in tale procedimento i rispettivi legali di fiducia dei coniugi devono inviare le convenzioni all’Ufficiale di stato civile davanti al quale i coniugi effettuano personalmente la dichiarazione di volontà. Solo dopo tale adempimento si potrà sottoscrivere l’accordo al quale è conferito lo stesso valore del provvedimento giudiziale. L’Ufficiale concede ai coniugi un termine non inferiore a trenta giorni trascorsi i quali le parti dovranno ripresentarsi nuovamente per confermare - a pena di decadenza - l’accordo sottoscritto.

Tale procedura, tuttavia, non consente di effettuare patti di trasferimento patrimoniale né sarà utilizzabile nel caso in cui la coppia abbia dei figli. In tale ipotesi infatti, troverà applicazione l’istituto della "negoziazione assistita" che consente ai coniugi di separarsi, sciogliere il matrimonio, far cessare gli effetti civili o modificare le condizioni fissate in precedenza, grazie all’ausilio dei propri legali di fiducia che redigono la convenzione per poi inviarla, entro dieci giorni, al Procuratore della Repubblica del Tribunale competente. Quest’ultimo deve valutare la rispondenza o meno della convenzione all’interesse dei figli e, in caso positivo, autorizzarla o, in caso contrario, trasmetterla, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale affinché disponga la comparazione delle parti.

La nuova riforma prevede, quale principale novità, una drastica riduzione del periodo di separazione ininterrotta necessario per poter presentare la domanda di divorzio. Difatti, nelle separazioni giudiziali il periodo di separazione ininterrotta necessario per proporre la domanda di divorzio passa da tre anni a dodici mesi mentre, nelle separazioni consensuali, tale lasso temporale è ulteriormente ridotto a sei mesi come, peraltro, nelle separazioni che da contenziose si trasformano in consensuali. In tutte le ipotesi, comunque, il momento in cui inizia il computo del tempo di separazione necessario per proporre istanza di divorzio rimane sempre la comparizione dei coniugi all’udienza presidenziale.
Da sottolineare che l’eventuale presenza di figli minori non condizionerà, come invece si paventava prima dell’approvazione del testo, la tempistica delineata per giungere alla domanda di divorzio. Tuttavia, condicio sine qua non è che vi sia un accordo sulla gestione dei figli. Pertanto, grazie alla modifica dell’art. 189 disp. att. del Codice di Procedura Civile, è stata inserita la conservazione dell’efficacia dei provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente del Tribunale nell’interesse dei figli, anche successivamente alla proposizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio.

La nuova disciplina troverà applicazione anche nei casi riguardanti le separazioni in corso al momento dell’entrata in vigore della legge, sia che vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale fra i coniugi o l’omologazione della separazione consensuale, sia nel caso in cui sia intervenuta una separazione di fatto che abbia avuto inizio almeno due anni prima del 18.12.1970. Ovviamente la nuova disciplina del divorzio breve si applicherà anche nel caso in cui sia già stato instaurato e sia ancora pendente il procedimento di separazione personale tra i coniugi.

Altra importante novità è rappresentata dalla circostanza che viene anticipato anche il momento per lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi. Difatti, non sarà più necessario attendere il passaggio in giudicato della separazione personale come previsto nel sistema previgente dato che, adesso, lo scioglimento interverrà dal momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati o in caso di separazione consensuale a partire dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale purché omologato. Naturalmente tale aspetto troverà applicazione anche per le separazioni in corso.

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di Avv. Fabrizio Scotto

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