Nuova etichettatura degli alimenti


Cosa dobbiamo sapere sul nuovo regolamento (UE) N. 1169/2011 relativo alla fornitira di informazioni sugli alimenti ai consumatori?
Nuova etichettatura degli alimenti
Dopo quasi quattro anni di dibattiti tra la Commissione Europea, il Parlamento ed il Consiglio, a fine 2011 è stato emanato il nuovo regolamento UE sull’informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari.
Il nuovo regolamento introduce alcune importanti novità APPLICATIVE DAL 13 DICEMBRE 2014
Le principali novità del Reg.1169/11 sono le seguenti:

- Le diciture devono essere visibili, infatti è previsto un carattere tipografico minimo di 1,2 mm (0,9 mm per le confezioni più piccole).

- Gli allergeni devono essere evidenziati nella lista ingredienti con accorgimenti grafici (grassetto o colore), che facciano li risaltare tra gli altri ingredienti

- La data di scadenza deve essere riportata obbligatoriamente anche sulle confezioni preconfezionate all’interno del prodotto

- Le diciture obbligatorie, le indicazioni nutrizionali e quelle relative all’origine devono essere nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.

- Gli alimenti confezionati devono avere una TABELLA NUTRIZIONALE (obbligatoria del 13 dicembre 2016) con 7 elementi (valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale) riferiti a 100g o 100ml di prodotto, che potrà essere affiancata da dati riferiti ad una porzione.

- Quando la superficie della confezione è inferiore a 10 cm2 è sufficiente riportare le notizie essenziali: denominazione di vendita, allergeni eventualmente presenti, peso netto, termine minimo di conservazione ("da consumarsi preferibilmente entro...") o data di scadenza ("da consumarsi entro..."). L’elenco degli ingredienti può essere indicato anche con altre modalità (ad esempio negli stand di vendita) e deve essere disponibile su richiesta del consumatore.

- La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici surgelati o congelati non lavorati, devono indicare il giorno, il mese e l’anno della surgelazione o del congelamento.
- Un alimento congelato/surgelato venduto scongelato deve riportare sull’etichetta la parola "scongelato"

- La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti della pesca venduti come filetti, fette, o porzioni che sono stati arricchiti con una quantità di acqua superiore al 5% devono indicare la presenza sull’etichetta

- Per cio' che riguarda PAESE D’ORIGINE o il LUOGO DI PROVENIENZA, (dall’aprile del 2015), per suini, pollame, ovini e caprini sarà obbligatorio indicare il Paese dove gli animali sono stati allevati e macellati, mentre continuerà a non essere obbligatoria l’indicazione del luogo di nascita

- La carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca proposti come una fetta o un filetto ma composti da diversi pezzetti uniti con additivi o enzimi devono specificare che il prodotto è ottenuto dalla combinazione di più pezzi (per esempio: carne separata meccanicamente)

- I salumi insaccati devono indicare quando l’involucro non è commestibile

- La scritta "oli e grassi vegetali" deve essere abbinata all’indicazione del tipo di oli o grassi utilizzato (es. soia, palma, arachide). Nelle miscele è ammessa la dicitura "in proporzione variabile"

- L’acqua aggiunta in quantitativo superiore al 5% nel prodotto finito deve essere dichiarata in etichetta.

- Caffeina: le bevande diverse da tè, caffè e dai drink a base di tè e caffè con un tenore di caffeina maggiore di150 mg/l devono riportare sull’etichetta oltre alla scritta "Tenore elevato di caffeina" (introdotta nel 2003) l’avvertenza "Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento"

E' importantissimo che tutti le Ditte interessate si regolarizzino al fine di rispettare la NUOVA NORMATIVA.

Articolo del:


di Tecnologo Alimentare Dott.Mattia Isidori

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