Nuova Famiglia ed assegno divorzile


La costituzione di una nuova famiglia con la nascita di un figlio può giustificare la riduzione dell'importo dell’assegno divorzile
Nuova Famiglia ed assegno divorzile
La costituzione di un nuovo nucleo familiare con la nascita di un altro figlio da mantenere può giustificare una riduzione dell’importo dell’assegno dovuto in favore della prima moglie e dei figli nati dall’unione con essa.

Con sentenza del 03/02/2017, n° 2959, la Corte di Cassazione ha affermato "il principio secondo cui ove, a sostegno della richiesta di diminuzione dell’assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato, il Giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell’obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri".

Principio questo - come ricordato dalla Suprema Corte - già espresso in altra pronuncia con la quale si è affermato che "se la costituzione di una nuova famiglia non rappresenta un automatico presupposto che impone la rideterminazione dell'assegno di mantenimento, è altrettanto errato ritenere che il sistema normativo si basi su una considerazione di non necessarietà della scelta del coniuge obbligato; al contrario, il diritto alla costituzione della famiglia è un diritto fondamentale anche nel contesto costituzionale e sovranazionale della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950 (art. 12), e come tale è riconosciuto anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 9), senza che sia possibile considerare il divorzio come limite oltre il quale tale diritto è destinato a degradare al livello di mera scelta individuale non necessaria".

Pertanto, "la circostanza di un nuovo matrimonio e della nascita di un figlio può essere valutata come giustificativa della modifica dell'entità dell'assegno di mantenimento, in correlazione anche con l'altra circostanza dell'essere uno dei genitori onerato in via esclusiva del mantenimento del figlio nato dal primo matrimonio, e di una situazione reddituale" (così Cass. Civ., Sez. I, 19/03/2014, n°6289).

Articolo del:


di Avv. Maurizio Falco

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse