Nuova liquidità con la cessione dei crediti deteriorati


Il DL Cura Italia concede sostegno finanziario delle Imprese dando la possibilità di trasformare i crediti deteriorati ceduti in credito d'imposta compensabile
Nuova liquidità con la cessione dei crediti deteriorati

 

Il 16.3.2020 il Consiglio dei Ministri ha varato il testo del Decreto Legge contenente misure di sostegno alle imprese e alle famiglie. Il Decreto 18/2020 “Cura Italia” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17.03.2020.

L’art. 55 dello stesso Decreto viene dedicato alle misure di sostegno finanziario alle imprese, riscrivendo l’art. 44-bis del Decreto Crescita (D.L. n.34/2019), norma originariamente volta ad agevolare le aggregazioni di imprese nel Mezzogiorno d’Italia. Tale nuova disciplina consente, cedendo in maniera onerosa crediti di natura pecuniaria, commerciale o finanziaria, vantati nei confronti di soggetti inadempienti da più di 90 giorni, di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA o Deferred tax assets) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi. Ciò consente di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso al versamento di imposte e contributi, aumentando di fatto la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa all’emergenza sanitaria.

Più in particolare, la quota di DTA è riferibile a:

1. perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’Art. 84 del Tuir;

2. l’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’art. 1, comma 4, del D.l. 6/12/2011, che alla data della cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti al reddito imponibile.


La cessione dei crediti rileva fino ad un importo massimo di 2 miliardi, sommando tutte le cessioni intervenute entro il 31 dicembre 2020 da società tra loro legate da rapporti di controllo per effetto dell’art. 2359 c.c. e società controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto; la quota di DTA riferibile, invece, è pari al limite del 20% del valore nominale dei crediti ceduti [1].

È importante sottolineare che le DTA su perdite fiscali ed eccedenze Ace (di cui al punto 2), possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio, perché semmai non si è superato il probability test di cui allo Ias, ovvero, capacità di generare in futuro redditi imponibili in grado di assorbire le DTA. La trasformazione avviene alla data dell’efficacia della cessione dei crediti, la quale si consiglia può avvenire pro soluto, che giustifica la cancellazione dei crediti dal bilancio ai sensi del principio contabile Oic 15. I crediti d’imposta scaturenti, non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, o ceduti secondo le procedure dell’art. 43-bis o dell’art. 43 ter del d.p.r. 29/09/1973 n. 602, o chiesti a rimborso; vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Le disposizione di cui sopra, non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’art. 5 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, o dell’art. 2, comma 1, lettera b) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza del d.lgs. 12 gennaio 2019. N. 14.

Si conclude rammentando che la cessione del credito è un contratto con il quale il creditore (cedente) trasferisce ad un soggetto (cessionario) il diritto di credito che vanta nei confronti del proprio debitore (ceduto). All'art. 1260 c.c. si dispone che il creditore può cedere il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge così come previsto dall'art. 1261 cc. Il credito potrà essere non cedibile se il creditore originario ed il debitore si siano accordati per la non cedibilità del diritto di credito e, questo patto ha effetto solo inter partes per cui se il creditore originario lo viola, la cessione è perfettamente valida ed efficace, salvo che il debitore ceduto dimostri che il terzo fosse a conoscenza al momento della cessione in suo favore, del patto di non cedibilità e, comunque salva la responsabilità per illecito contrattuale del cedente inadempiente nei confronti del debitore ceduto.

Il credito si trasferisce con il solo accordo tra cedente e cessionario, indipendentemente dalla conoscenza che ne abbia il debitore ceduto, questi dovrà perciò adempiere nei confronti del cessionario ma se non è a conoscenza della cessione ed adempie nelle mani del creditore originario egli è comunque liberato, cosicché venga tutelata la sua buona fede dal momento che aveva confidato nella presunzione che il proprio creditore fosse ancora il cedente, viene meno la liberazione del debitore se questi era a conoscenza dell'avvenuta cessione.

Per ovviare al problema il codice civile all'art. 1264 prevede che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando il medesimo l'ha accettata o gli è stata notificata. Non escludendo che il debitore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario, facendo valere tutte le ragioni per impedire o ritardare il pagamento del debito.

 

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[1] Un utile esempio per il calcolo dell’agevolazione è stato offerto da un articolo del Sole 24 Ore di cui se ne riporta testo integrale: “Alfa spa ha in essere crediti verso clienti scaduti da oltre 90 giorni per un ammontare di 1,8 milioni di euro. Cede ad una società specializzata, nel mese di maggio 2020, i crediti di cui sopra 1,2 milioni di euro, con la clausola pro soluto. Alfa spa, nella dichiarazione Redditi 2019 riferita al 2018 (ultima dichiarazione presentata alla data di stipula della cessione), evidenziava: a) perdite fiscali riportate a nuovo per 300 mila euro; b) eccedenze di Ace non utilizzata e riportata a nuovo per 150 mila euro. Nel bilancio al 31.12.2018 ha iscritto imposte anticipate per (450.0000 x 24%) = 108.000, quindi, l’importo massimo trasformabile in crediti d’imposta è pari ad euro 86.400 = [(1.800.000 x 20%) x 24%]. Alfa spa trasforma in credito d’imposta le DTA riferite a perdite fiscali per 300.000 euro oltre deduzioni Ace per 60.000 euro: [(300.000 + 60.000 ) x 24% ] = 84.000 euro. Nel modello Redditi 2020 Alfa potrà utilizzare perdite fiscali pari a zero, eccedenze di Ace pari a (150.000 – 60.000) = 90.000; in contabilità 2020, cancella il credito dal bilancio e realizza una perdita su crediti di 600.000 euro ai sensi dell’articolo 101, comma 5, ultimo periodo del Tuir”.

 

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di Dott. Giuseppe Valente

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