Nuova modalità di comunicazione dei voucher
Obbligo della comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per il territorio tramite pec
Ai sensi della circolare 1 dell'ispettorato nazionale de lavoro, fermo restando l'obbligo della comunicazione preventiva dei voucher sul portale INPS, sorge l'obbligo della comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per il territorio tramite pec.
Va evidenziato che, la predetta comunicazione, insieme alla comunicazione sul portale INPS, deve essere OBBLIGATORIAMENTE effettuata almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:
1) dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore;
2) luogo della prestazione;
3) giorno di inizio e fine prestazione;
4) ora di inizio e fine prestazione.
Detta comunicazione deve essere inviata direttamente dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'azienda alla mail della DTL competente per il territorio, indicando come oggetto codice fiscale e ragione sociale dell'azienda. Non devono essere inseriti allegati e la mail deve riportare, oltre a quanto sopra indicato, i dati del committente.
Sono state istituiti nuovi indirizzi pec dedicati a tale comunicazione che sono pubblicati nella Circolare 1 del 17 ottobre 2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione" (art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015). Vale la pena inoltre ricordare che l’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’INPS, comporterà l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero.
Va evidenziato che, la predetta comunicazione, insieme alla comunicazione sul portale INPS, deve essere OBBLIGATORIAMENTE effettuata almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:
1) dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore;
2) luogo della prestazione;
3) giorno di inizio e fine prestazione;
4) ora di inizio e fine prestazione.
Detta comunicazione deve essere inviata direttamente dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'azienda alla mail della DTL competente per il territorio, indicando come oggetto codice fiscale e ragione sociale dell'azienda. Non devono essere inseriti allegati e la mail deve riportare, oltre a quanto sopra indicato, i dati del committente.
Sono state istituiti nuovi indirizzi pec dedicati a tale comunicazione che sono pubblicati nella Circolare 1 del 17 ottobre 2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione" (art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015). Vale la pena inoltre ricordare che l’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’INPS, comporterà l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero.
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