Nuova procedura esattoriale
Eliminata la cartella esattoriale
Al fine di rendere la riscossione dei tributi più semplice, l’art. 29 del D.L. 78/2010 ha modificato le regole in materia di riscossione coattiva delle somme dovute.
Le attività di riscossione relative agli atti emessi a partire dal 1 ottobre 2011 e relativi a periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, divengono esecutivi decorsi 60 gg dalla notifica. Dopo ulteriori 30 giorni (quindi dopo 90 giorni dalla notifica dell’atto impositivo) senza che, nel frattempo, sia intervenuto il pagamento di quanto dovuto dal contribuente - a titolo definitivo (se ha scelto di non impugnare l’atto impositivo) o provvisorio (se ha presentato ricorso) - la riscossione delle somme dovute è affidata in caricoall’agente della riscossione (Equitalia),che può procedere in via coattiva.
L’esecuzione forzata - per espressa previsione normativa - resta sospesa per un periodo di 180 giornidecorrenti dall’affidamento del credito ad Equitalia; fatto salvo il caso in cui l’agente della riscossione - dopo l’affidamento del credito, ma prima dei termini previsti per l’esecuzione forzata - venga a conoscenza di elementi idonei ad integrare un fondato pericolo per il positivo esito della riscossione.
La predetta sospensione (dell’esecuzione forzata) non opera, però, con riferimento alle misure cautelari e conservative (ad esempio, l’iscrizione ipotecaria, il fermo amministrativo di beni mobili registrati, il sequestro conservativo, l’ azione revocatoria ordinaria), che - dunque - possono essere adottate a decorrere già dal momento dell’affidamento del credito all’agente della riscossione.
In proposito, va ricordato che l’ esecuzione forzata deve essere avviata, a pena di decadenza , entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo; e che, decorso un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento, l’agente della riscossione, prima di iniziare il pignoramento, è tenuto a notificare l’intimazione ad adempiere (ex art. 50, D.P.R. 602/1973).
Alla luce della nuova riforma di riscossione, si ricava:
- che l’Amministrazione finanziaria ha semplificato la procedura di riscossione dei tributi, eliminando il passaggio attraverso il ruolo e la cartella di pagamento, con conseguente economia di tempo e riduzione di rischi;
- per il contribuente ha comportato una riduzione delle garanzie patrimoniali nei confronti delle pretese impositive e sanzionatorie del Fisco, dato che: sul piano procedimentale, deve confrontarsi con i tempi nei quali l’agente della riscossione può adottare misure cautelari ed esecutive; sul piano processuale, nel caso in cui non sia venuto a conoscenza dell’avviso di accertamento (per vizio di notifica o per altro motivo) potrebbe trovarsi a affrontare una esecuzione forzata senza disporre di strumenti giudiziari per opporvisi, dato che l’atto di presa a carico delle somme all’ente di riscossione non è un atto impugnabile presso le Commissioni Tributarie e di conseguenza il contribuente si troverebbe ad essere totalmente passivo in attesa dell’esecuzione forzata.
Prendendo, per esempio, l’ipotesi di un contribuente che riceve tale comunicazione, non avendo invece avuto la notifica dell’accertamento, egli viene a trovarsi in un limbo: ha, infatti, avuto conoscenza della pretesa tributaria ma non ha a disposizione un atto tipico, ovvero ricompreso nel novero dell’articolo 19 del Dlgs 546/92, contro cui proporre impugnazione, essendo costretto ad aspettare che l’agente della riscossione ponga in essere le gravose azioni esecutive per poter incardinare la propria azione e adire la Commissione tributaria. La Ctp di Bari, al momento pone un rimedio a tale situazione, stabilendo "che la comunicazione di affidamento all’esattore delle somme derivanti da avviso di accertamento è un atto contro cui è possibile incardinare il giudizio tributario, per contestare la pretesa e la mancata notificazione del presupposto accertamento".
Pertanto, prima che si consolidi questa nuova "metodologia" di riscossione - e venga estesa, poi, anche ad altri settori impositivi - sarebbe auspicabile un intervento legislativo, nonché della Corte Costituzionale, come già fatto in precedenza, che ripristinasse l’equilibrio delle parti del rapporto tributario, contemperando l’esigenza di semplificare e, se possibile, anche "velocizzare " la riscossione, con quella - altrettanto costituzionalmente rilevante - di assicurare al contribuente una adeguata e tempestiva tutela dei propri diritti patrimoniali.
Dott. Federico Avanzolini
Le attività di riscossione relative agli atti emessi a partire dal 1 ottobre 2011 e relativi a periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, divengono esecutivi decorsi 60 gg dalla notifica. Dopo ulteriori 30 giorni (quindi dopo 90 giorni dalla notifica dell’atto impositivo) senza che, nel frattempo, sia intervenuto il pagamento di quanto dovuto dal contribuente - a titolo definitivo (se ha scelto di non impugnare l’atto impositivo) o provvisorio (se ha presentato ricorso) - la riscossione delle somme dovute è affidata in caricoall’agente della riscossione (Equitalia),che può procedere in via coattiva.
L’esecuzione forzata - per espressa previsione normativa - resta sospesa per un periodo di 180 giornidecorrenti dall’affidamento del credito ad Equitalia; fatto salvo il caso in cui l’agente della riscossione - dopo l’affidamento del credito, ma prima dei termini previsti per l’esecuzione forzata - venga a conoscenza di elementi idonei ad integrare un fondato pericolo per il positivo esito della riscossione.
La predetta sospensione (dell’esecuzione forzata) non opera, però, con riferimento alle misure cautelari e conservative (ad esempio, l’iscrizione ipotecaria, il fermo amministrativo di beni mobili registrati, il sequestro conservativo, l’ azione revocatoria ordinaria), che - dunque - possono essere adottate a decorrere già dal momento dell’affidamento del credito all’agente della riscossione.
In proposito, va ricordato che l’ esecuzione forzata deve essere avviata, a pena di decadenza , entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo; e che, decorso un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento, l’agente della riscossione, prima di iniziare il pignoramento, è tenuto a notificare l’intimazione ad adempiere (ex art. 50, D.P.R. 602/1973).
Alla luce della nuova riforma di riscossione, si ricava:
- che l’Amministrazione finanziaria ha semplificato la procedura di riscossione dei tributi, eliminando il passaggio attraverso il ruolo e la cartella di pagamento, con conseguente economia di tempo e riduzione di rischi;
- per il contribuente ha comportato una riduzione delle garanzie patrimoniali nei confronti delle pretese impositive e sanzionatorie del Fisco, dato che: sul piano procedimentale, deve confrontarsi con i tempi nei quali l’agente della riscossione può adottare misure cautelari ed esecutive; sul piano processuale, nel caso in cui non sia venuto a conoscenza dell’avviso di accertamento (per vizio di notifica o per altro motivo) potrebbe trovarsi a affrontare una esecuzione forzata senza disporre di strumenti giudiziari per opporvisi, dato che l’atto di presa a carico delle somme all’ente di riscossione non è un atto impugnabile presso le Commissioni Tributarie e di conseguenza il contribuente si troverebbe ad essere totalmente passivo in attesa dell’esecuzione forzata.
Prendendo, per esempio, l’ipotesi di un contribuente che riceve tale comunicazione, non avendo invece avuto la notifica dell’accertamento, egli viene a trovarsi in un limbo: ha, infatti, avuto conoscenza della pretesa tributaria ma non ha a disposizione un atto tipico, ovvero ricompreso nel novero dell’articolo 19 del Dlgs 546/92, contro cui proporre impugnazione, essendo costretto ad aspettare che l’agente della riscossione ponga in essere le gravose azioni esecutive per poter incardinare la propria azione e adire la Commissione tributaria. La Ctp di Bari, al momento pone un rimedio a tale situazione, stabilendo "che la comunicazione di affidamento all’esattore delle somme derivanti da avviso di accertamento è un atto contro cui è possibile incardinare il giudizio tributario, per contestare la pretesa e la mancata notificazione del presupposto accertamento".
Pertanto, prima che si consolidi questa nuova "metodologia" di riscossione - e venga estesa, poi, anche ad altri settori impositivi - sarebbe auspicabile un intervento legislativo, nonché della Corte Costituzionale, come già fatto in precedenza, che ripristinasse l’equilibrio delle parti del rapporto tributario, contemperando l’esigenza di semplificare e, se possibile, anche "velocizzare " la riscossione, con quella - altrettanto costituzionalmente rilevante - di assicurare al contribuente una adeguata e tempestiva tutela dei propri diritti patrimoniali.
Dott. Federico Avanzolini
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