Nuova pronuncia della Cassazione in tema di usura


La Cassazione ha stabilito che se il tasso di mora è in usura, non sono dovuti interessi, nemmeno corrispettivi
Nuova pronuncia della Cassazione in tema di usura
Secondo quanto disposto dall'Ordinanza n. 23192/2017 della Corte di Cassazione, Sezione VI, in tema di contratto di mutuo, il superamento del tasso soglia al di là del quale gli interessi devono essere considerati usurari riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori.

Il caso in esame riguarda l'insinuazione di una banca al passivo di un fallimento, che veniva ammessa solo per la quota capitale di un mutuo erogato alla società fallita.
Il Giudice Delegato aveva infatti ritenuto nulla la pattuizione degli interessi moratori, previsti in misura superiore al tasso soglia di usura in vigore alla data di stipula.
La banca, dopo aver proposto opposizione - che veniva rigettata dal Tribunale - propone ricorso in cassazione, che lo rigetta.

Il Collegio ha liquidato il ricorso richiamandosi alla C.T.U. (consulenza tecnica d'ufficio) svolta e a precedenti sentenze: «come emerso dalla c.t.u., al momento della pattuizione il tasso degli interessi moratori era superiore al tasso soglia, vertendosi, così, in ipotesi di usura originaria (e non in quella di usura sopravvenuta come dedotto dalla banca) e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 1815 c.c., la pattuizione del tasso di mora era considerata nulla e nessun interesse spettava».
Con questo provvedimento, quindi, viene a stabilirsi il principio che se il tasso di mora supera le soglie antiusura di cui alla Legge n. 108/1996, non sono dovuti nè interessi di mora, nè interessi corrispettivi (ovvero gli interessi inseriti in ciascuna rata di ammortamento).

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di Dott. Pietro Pappalardo

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