Nuova rateazione dei debiti fiscali
E' possibile essere riamessi ad una rateazione di imposte dirette decaduta effettuando il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2016
E’ possibile essere riammessi alla rateazione delle somme iscritte a ruolo e circoscritte agli istituti di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997 (definizione degli avvisi di accertamento per adesione, acquiescenza, processo verbale di constatazione, invito a comparire) a condizione che entro il 31 maggio 2016 ci sia il versamento della prima delle rate scadute.
E’ difatti ammesso che i contribuenti decaduti da un piano di rateazione di debiti fiscali sono riammessi al beneficio, in base alla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi 134-138, legge 208/2015) purché versino entro il 31 maggio 2016 la prima rata scaduta, per piani stipulati dal 15 ottobre 2012 al 15 ottobre 2015.
Nella circolare 13/E Agenzia delle Entrate del 22 Aprile 2016 con oggetto "Decadenza dalla rateazione di somme chieste in pagamento dall’Agenzia delle entrate a seguito di accertamenti. Riammissione alla rateazione - Art. 1, commi 134-138, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" sono fornite delucidazioni sui termini e sulle modalità per poter essere riammessi al piano di rateazione.
Tale possibilità è limitata al versamento delle imposte dirette (IRPEF, IRES, ADDIZIONALI E IRAP - è esclusa, ovviamente, l’IVA) e non può essere adottata per gli altri istituti deflattivi del contenzioso (conciliazione e mediazione).
Il contribuente deve essere decaduto dal precedente piano di rateazione per non aver rispettato le scadenze successive alla prima rata (che invece deve essere stata pagata), in un periodo compreso nei 36 mesi precedenti al 15 ottobre 2015. Per essere riammessi, dunque, bisogna versare entro il 31 Maggio la prima delle rate scadute ovvero la prima rata dell’originario piano di rateazione (diversa dalla prima) il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza dal beneficio. Il nuovo numero di rate sarà pari a quelle non pagate con esclusione di quella versata entro il 31.
Nel calcolo della rata da pagare bisogna scorporare gli importi, gli interessi e le sanzioni per le imposte non ammesse al nuovo piano di rateazione. Sarà poi l’Agenzia delle Entrate a ricalcolare gli interessi di rateazione.
Effettuato il versamento della prima delle rate scadute, entro dieci giorni bisogna far pervenire all’Ufficio competente che ha emesso la nuova rateazione copia della ricevuta di pagamento. Tale adempimento è indispensabile per attivare il previsto iter di sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo, interrompendo casomai le procedure esecutive.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, farà decadere nuovamente il beneficio concesso e produrrà la ripresa della sospesa procedura esecutiva.
E’ difatti ammesso che i contribuenti decaduti da un piano di rateazione di debiti fiscali sono riammessi al beneficio, in base alla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi 134-138, legge 208/2015) purché versino entro il 31 maggio 2016 la prima rata scaduta, per piani stipulati dal 15 ottobre 2012 al 15 ottobre 2015.
Nella circolare 13/E Agenzia delle Entrate del 22 Aprile 2016 con oggetto "Decadenza dalla rateazione di somme chieste in pagamento dall’Agenzia delle entrate a seguito di accertamenti. Riammissione alla rateazione - Art. 1, commi 134-138, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" sono fornite delucidazioni sui termini e sulle modalità per poter essere riammessi al piano di rateazione.
Tale possibilità è limitata al versamento delle imposte dirette (IRPEF, IRES, ADDIZIONALI E IRAP - è esclusa, ovviamente, l’IVA) e non può essere adottata per gli altri istituti deflattivi del contenzioso (conciliazione e mediazione).
Il contribuente deve essere decaduto dal precedente piano di rateazione per non aver rispettato le scadenze successive alla prima rata (che invece deve essere stata pagata), in un periodo compreso nei 36 mesi precedenti al 15 ottobre 2015. Per essere riammessi, dunque, bisogna versare entro il 31 Maggio la prima delle rate scadute ovvero la prima rata dell’originario piano di rateazione (diversa dalla prima) il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza dal beneficio. Il nuovo numero di rate sarà pari a quelle non pagate con esclusione di quella versata entro il 31.
Nel calcolo della rata da pagare bisogna scorporare gli importi, gli interessi e le sanzioni per le imposte non ammesse al nuovo piano di rateazione. Sarà poi l’Agenzia delle Entrate a ricalcolare gli interessi di rateazione.
Effettuato il versamento della prima delle rate scadute, entro dieci giorni bisogna far pervenire all’Ufficio competente che ha emesso la nuova rateazione copia della ricevuta di pagamento. Tale adempimento è indispensabile per attivare il previsto iter di sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo, interrompendo casomai le procedure esecutive.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, farà decadere nuovamente il beneficio concesso e produrrà la ripresa della sospesa procedura esecutiva.
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