Nuova rateazione delle somme iscritte a ruolo
Riammissione somme iscritte a ruolo
Con il D.Lgs. n. 159/2015, di revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione della Legge n. 23/2014 di Riforma fiscale, è stato modificato l’art. 19, DPR n. 602/73 in materia di dilazione delle somme iscritte a ruolo, prevedendo, tra l’altro:
- la decadenza dalla rateazione in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive (anziché di 8 rate consecutive);
- la possibilità, in caso di decadenza, di richiedere l’ammissione ad un nuovo piano di rateazione (nuovo comma 3-bis).
Di conseguenza, la nuova previsione opera per le dilazioni concesse dal 22.10.2015 ed i piani di rateazione in essere a detta data.
Per effetto della disposizione transitoria di cui al comma 7 del citato art. 15, la richiesta di riammissione alla dilazione è consentita anche ai contribuenti decaduti da un precedente piano di rateazione nei 2 anni antecedenti la predetta data.
Recentemente Equitalia, con il Comunicato stampa 22.10.2015, ha reso noto che sono disponibili i
moduli per l’inoltro di tale richiesta.
Di fatto, il contribuente decaduto dal piano di rateazione concesso tra il 22.10.2013 e il 21.10.2015 può richiedere una nuova dilazione, relativamente alle somme iscritte a ruolo e non ancora versate.
A tal fine lo stesso deve presentare, entro il 21.11.2015, un’apposita richiesta, da redigere sul modulo disponibile presso gli sportelli di Equitalia ovvero nella sezione Rateizzazione - Modulistica presente nell’Area Cittadini e nell’Area Imprese del sito Internet www.gruppoequitalia.it.
Va evidenziato che:
- la nuova rateazione può essere chiesta fino ad un massimo di 72 rate mensili;
- si determina la decadenza dalla nuova rateazione in caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive;
- il nuovo piano di rateazione non è prorogabile.
Inoltre, la disposizione contenuta nel nuovo comma 1-quater del citato art. 19, in base alla quale, a seguito della presentazione della richiesta di rateazione non possono essere avviate nuove azioni esecutive nei confronti del contribuente e quelle già avviate devono essere sospese, si applica anche alla nuova rateazione concessa dopo la decadenza.
- la decadenza dalla rateazione in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive (anziché di 8 rate consecutive);
- la possibilità, in caso di decadenza, di richiedere l’ammissione ad un nuovo piano di rateazione (nuovo comma 3-bis).
Di conseguenza, la nuova previsione opera per le dilazioni concesse dal 22.10.2015 ed i piani di rateazione in essere a detta data.
Per effetto della disposizione transitoria di cui al comma 7 del citato art. 15, la richiesta di riammissione alla dilazione è consentita anche ai contribuenti decaduti da un precedente piano di rateazione nei 2 anni antecedenti la predetta data.
Recentemente Equitalia, con il Comunicato stampa 22.10.2015, ha reso noto che sono disponibili i
moduli per l’inoltro di tale richiesta.
Di fatto, il contribuente decaduto dal piano di rateazione concesso tra il 22.10.2013 e il 21.10.2015 può richiedere una nuova dilazione, relativamente alle somme iscritte a ruolo e non ancora versate.
A tal fine lo stesso deve presentare, entro il 21.11.2015, un’apposita richiesta, da redigere sul modulo disponibile presso gli sportelli di Equitalia ovvero nella sezione Rateizzazione - Modulistica presente nell’Area Cittadini e nell’Area Imprese del sito Internet www.gruppoequitalia.it.
Va evidenziato che:
- la nuova rateazione può essere chiesta fino ad un massimo di 72 rate mensili;
- si determina la decadenza dalla nuova rateazione in caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive;
- il nuovo piano di rateazione non è prorogabile.
Inoltre, la disposizione contenuta nel nuovo comma 1-quater del citato art. 19, in base alla quale, a seguito della presentazione della richiesta di rateazione non possono essere avviate nuove azioni esecutive nei confronti del contribuente e quelle già avviate devono essere sospese, si applica anche alla nuova rateazione concessa dopo la decadenza.
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