Nuova riforma del fisco


Omesso versamento di Iva, dichiarazione infedele, evasione e frode fiscale: nuove soglie di punibilità
Nuova riforma del fisco
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7/10/2015 il decreto legislativo n. 158 del 24/09/2015 di riforma dei reati tributari di cui al d. lgs n. 74 del 2000. Il nuovo decreto, che è entrato in vigore dal 22/10/2015, ha come obiettivo quello di giungere ad un sistema che tenga conto dei comportamenti che, seppure illeciti, sono comunque privi di elementi fraudolenti e quindi meno gravi. Il nuovo regime penale si applica subito dall’entrata in vigore del provvedimento, mentre il nuovo regime delle sanzioni amministrative si applica dall’1 gennaio 2017.
In particolare, la riforma interviene sui seguenti aspetti:
Omesso versamento di IVA : nel caso dell’omesso versamento di IVA, le soglie di punibilità vengono elevate da 50000 euro a 250000 euro, oltre la quale scatta il reato penale.
Omesso versamento di ritenute: si innalza la soglia di non punibilità da 50 mila euro a 150 mila euro. Si precisa che il comportamento omissivo riguarda non più le sole ritenute "certificate", ma anche quelle "dovute" sulla base della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta;
Dichiarazione infedele: Scatta il reato penale nel caso in cui l’imposta evasa superi quota 150000 euro (prima la soglia era fissata a 50000 euro). Altra condizione per far scattare il reato è che l’imponibile evaso superi i 3 milioni di euro (il limite era precedentemente fissato a 2 milioni di euro) o comunque il 10% dei ricavi totali. Al di sotto delle nuove soglie si incorre nelle sanzioni amministrative; in caso di reato penale la pena può essere fissata nel carcere fino a 3 anni.
Evasione e frode fiscale: Sotto i 30000 euro di imposte evase, il contribuente continua a incorrere nel reato di evasione fiscale, non in quello di frode fiscale.
La frode fiscale si configura quando vengono accertate le seguenti condotte fraudolente:
1. si mettono in atto operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o artifizi per ostacolare l’attività di accertamento;
2. il contribuente si avvale di documenti falsi, fatture false o altri mezzi fraudolenti.
Per quanto riguarda le soglie di punibilità della frode fiscale, si configura il reato penale quando l’ammontare dei ricavi non dichiarati supera 1,5 milioni di euro, e non 1 milione di euro come invece avveniva precedentemente. Si configura la frode fiscale anche quando l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie che vengono portate in diminuzione dell’imposta, è superiore al 5% dell’imposta complessiva, o comunque a 30.000 euro. Le pene previste per il reato di frode fiscale rimangono inalterate, detenzione fino ad un massimo di 6 anni.

Le nuove norme avranno, sui contribuenti, ripercussioni positive non solo sulle violazioni future, ma anche sugli accertamenti e processi in corso, posto il cosiddetto principio del "favor rei", ossia l’applicazione della pena più favorevole nel caso di abrogazione di una norma penale.

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di AT Studio Molinaro

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