Nuova tassazione del trust dal 2015
Cosa cambia nella tassazione del trust dal 2015
La legge di stabilità introduce una significativa novità in merito alla tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali e in particolare in capo al trust.
La base imponibile dei dividendi provenienti da società di capitali passa dal 5% al 77,74% del suo ammontare. In questo modo il livello impositivo viene allineato a quello di una persona fisica, evitando che il trust possa essere usato come una mera leva fiscale.
L'intervento normativo, d'altro canto, conferma implicitamente la non tassabilità dei beneficiari dei frutti di un trust opaco.
Sul punto si ricorda che l'Agenzia delle entrate con la C.M. 48/E/2007 ha avuto modo di chiarire che i redditi tassati in capo al trust opaco non sono poi più tassati in capo ai beneficiari.
Il comma 656 del disegno di legge di stabilità prevede che è riconosciuto un credito d'imposta pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta dai trust nel solo periodo di imposta in corso il 1 gennaio 2014 in applicazione della disposizione introdotta con il comma 655.
In sostanza, la maggior imposta dovuta in relazione alle distribuzioni avvenute nell'esercizio 2014 determinerà un credito d'imposta di analogo ammontare in capo al trust.
Il credito sarà quindi pari la differenza tra il 21,38%, che rappresenta il nuovo livello impositivo, e l'1,375% ossia il precedente livello impositivo.
La clausola di salvaguardia, anche se esclusivamente per il 2014, permette di rinviare al prossimo esercizio un inasprimento della tassazione.
La base imponibile dei dividendi provenienti da società di capitali passa dal 5% al 77,74% del suo ammontare. In questo modo il livello impositivo viene allineato a quello di una persona fisica, evitando che il trust possa essere usato come una mera leva fiscale.
L'intervento normativo, d'altro canto, conferma implicitamente la non tassabilità dei beneficiari dei frutti di un trust opaco.
Sul punto si ricorda che l'Agenzia delle entrate con la C.M. 48/E/2007 ha avuto modo di chiarire che i redditi tassati in capo al trust opaco non sono poi più tassati in capo ai beneficiari.
Il comma 656 del disegno di legge di stabilità prevede che è riconosciuto un credito d'imposta pari alla maggiore imposta sul reddito delle società dovuta dai trust nel solo periodo di imposta in corso il 1 gennaio 2014 in applicazione della disposizione introdotta con il comma 655.
In sostanza, la maggior imposta dovuta in relazione alle distribuzioni avvenute nell'esercizio 2014 determinerà un credito d'imposta di analogo ammontare in capo al trust.
Il credito sarà quindi pari la differenza tra il 21,38%, che rappresenta il nuovo livello impositivo, e l'1,375% ossia il precedente livello impositivo.
La clausola di salvaguardia, anche se esclusivamente per il 2014, permette di rinviare al prossimo esercizio un inasprimento della tassazione.
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