Nuova tutela negli acquisti a distanza
Disciplina giuridica in ordine agli acquisti a distanza in seguito alle modifiche apportate al Codice del Consumo dal D. LGS 21 febbraio 2014 n. 21
Ad oggi, sempre con più interesse, stanno aumentando le transazioni commerciali concluse per mezzo di piattaforme informatiche (ad esempio computer o smartphone) anche grazie alla, ormai diffusissima, possibilità di utilizzo di una rete internet che permette di collegare più soggetti in posti diversi. Ciò ha incentivato anche una maggior concorrenza tra i mercati e, di conseguenza, una diminuzione dei prezzi richiesti per i beni acquistati.
Tale sviluppo della nostra società ha, però, costretto il legislatore a riformare il nostro sistema normativo per tutelare, ancora di più, la parte debole del rapporto.Sul punto, il d. lgs del 06 novembre 2005 n. 206, pubblicato in gazzetta ufficiale il 08 ottobre 2005, in deroga alle disposizioni del codice civile, ha predisposto un sistema di garanzie per il compratore tale da permettere che quest’ultimo possa recedere dal contratto stipulato entro un congruo lasso di tempo e ottenere anche il risarcimento dei danni patiti nel caso in cui la merce, oggetto della compravendita, non risponda alle caratteristiche pubblicizzate sulle piattaforme di vendita.
In attuazione della direttiva europea n. 2011/83/UE, il legislatore italiano, con il d. lgs 21 febbraio 2014 n. 21, ha modificato il sopra citato Codice del Consumo tutelando maggiormente l’acquirente. La ratio di tali accorgimenti normativi sono rinvenibili nel fatto che il compratore può incorrere facilmente in errori causati dalla diversa rappresentazione del prodotto.
Premesso quanto esposto analizziamo le più significative novità introdotte dal legislatore. Per quanto concerne il diritto del consumatore di recedere dal contratto di compravendita stipulati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha la possibilità di esercitare tale azione entro 14 giorni dal momento in cui si è perfezionato il contratto stesso a differenza della precedente disciplina che prevedeva un lasso di tempo inferiore pari a 10 giorni.
Rilevanti modifiche sono state realizzare anche in ordine agli obblighi di informazione. Sul punto, infatti, il d. lgs 21 febbraio 2014 n. 21 ha stabilito che il venditore deve, in modo chiaro e comprensibile, fornire all’acquirente le informazioni in ordine alle caratteristiche principali dei beni o servizi, all’identità del professionista e al suo indirizzo geografico, al prezzo totale dei beni e servizi, alle modalità di pagamento, alla garanzia legale di conformità dei beni, alla durata del contratto e alla funzionalità del contenuto digitale. Oltre a ciò il consumatore deve essere informato in merito al diritto di recesso, nel caso in cui il fornitore non adempia a tale obbligo, il termine entro il quale l’acquirente può esercitare il suo diritto è di 1 anno e 14 giorni.
Il codice del consumo, ora, prevede anche la possibilità di restituire i beni acquistati anche se in parte deteriorati; in tal caso al consumatore sarà imputato solo la diminuzione del valore risultante da un utilizzo diverso da quello necessario alla verifica del bene.
Ulteriori modiche che corroborano la ratio della riforma, oggetto del presente articolo, è la possibilità del consumatore di risolvere il contratto di compravendita se la merce non viene recapitata all’indirizzo indicato entro 30 giorni dalla data concordata. L’acquirente, altresì, risponde dell’integrità del bene solo quando entra in possesso dello stesso.
Per evitare le attivazioni non richieste, tutti i contratti stipulati a distanza dovranno essere oggetto di sottoscrizione cartacea, a meno che le parti non si accordino diversamente.
Infine si sottolinea che in caso di eventuale contenzioso giudiziale, l’onere di provare il rispetto degli obblighi sopra descritti ricade sul fornitore stesso; per tale ragione il consumatore è, a maggior ragione, tutelato anche in sede processuale.
Le garanzie sopra esposte pongono su un piano ancora più favorevole il consumatore stesso in quanto è tutelato in ogni fase contrattuale. In sede di trattativa del contratto, infatti, vige un maggior rispetto del principio di tassatività, ancorando la manifestazione della volontà dei contraenti alla forma scritta. Nella fase contrattuale, invece, l’acquirente deve essere informato dettagliatamente in merito alle caratteristiche del prodotto, oltre a quelle sul venditore per eventuali contestazioni.
Nel momento dell’esecuzione dell’accordo stesso il consumatore può recedere dal contratto, restituire la merce anche se deteriorata ed il venditore dovrà rispondere anche dell’integrità del bene durante il tragitto necessario per la consegna.
Le tutele sopra esposte, quindi, consentono al consumatore di acquistare beni tramite la stipulazione di contratti di compravendita a distanza con una maggior tranquillità, allargando ancora di più i confini del commercio elettronico, meglio detto e - commerce.
(avv. Paolo Polato - dott. Antonio Emanuele D’Isa)
Tale sviluppo della nostra società ha, però, costretto il legislatore a riformare il nostro sistema normativo per tutelare, ancora di più, la parte debole del rapporto.Sul punto, il d. lgs del 06 novembre 2005 n. 206, pubblicato in gazzetta ufficiale il 08 ottobre 2005, in deroga alle disposizioni del codice civile, ha predisposto un sistema di garanzie per il compratore tale da permettere che quest’ultimo possa recedere dal contratto stipulato entro un congruo lasso di tempo e ottenere anche il risarcimento dei danni patiti nel caso in cui la merce, oggetto della compravendita, non risponda alle caratteristiche pubblicizzate sulle piattaforme di vendita.
In attuazione della direttiva europea n. 2011/83/UE, il legislatore italiano, con il d. lgs 21 febbraio 2014 n. 21, ha modificato il sopra citato Codice del Consumo tutelando maggiormente l’acquirente. La ratio di tali accorgimenti normativi sono rinvenibili nel fatto che il compratore può incorrere facilmente in errori causati dalla diversa rappresentazione del prodotto.
Premesso quanto esposto analizziamo le più significative novità introdotte dal legislatore. Per quanto concerne il diritto del consumatore di recedere dal contratto di compravendita stipulati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha la possibilità di esercitare tale azione entro 14 giorni dal momento in cui si è perfezionato il contratto stesso a differenza della precedente disciplina che prevedeva un lasso di tempo inferiore pari a 10 giorni.
Rilevanti modifiche sono state realizzare anche in ordine agli obblighi di informazione. Sul punto, infatti, il d. lgs 21 febbraio 2014 n. 21 ha stabilito che il venditore deve, in modo chiaro e comprensibile, fornire all’acquirente le informazioni in ordine alle caratteristiche principali dei beni o servizi, all’identità del professionista e al suo indirizzo geografico, al prezzo totale dei beni e servizi, alle modalità di pagamento, alla garanzia legale di conformità dei beni, alla durata del contratto e alla funzionalità del contenuto digitale. Oltre a ciò il consumatore deve essere informato in merito al diritto di recesso, nel caso in cui il fornitore non adempia a tale obbligo, il termine entro il quale l’acquirente può esercitare il suo diritto è di 1 anno e 14 giorni.
Il codice del consumo, ora, prevede anche la possibilità di restituire i beni acquistati anche se in parte deteriorati; in tal caso al consumatore sarà imputato solo la diminuzione del valore risultante da un utilizzo diverso da quello necessario alla verifica del bene.
Ulteriori modiche che corroborano la ratio della riforma, oggetto del presente articolo, è la possibilità del consumatore di risolvere il contratto di compravendita se la merce non viene recapitata all’indirizzo indicato entro 30 giorni dalla data concordata. L’acquirente, altresì, risponde dell’integrità del bene solo quando entra in possesso dello stesso.
Per evitare le attivazioni non richieste, tutti i contratti stipulati a distanza dovranno essere oggetto di sottoscrizione cartacea, a meno che le parti non si accordino diversamente.
Infine si sottolinea che in caso di eventuale contenzioso giudiziale, l’onere di provare il rispetto degli obblighi sopra descritti ricade sul fornitore stesso; per tale ragione il consumatore è, a maggior ragione, tutelato anche in sede processuale.
Le garanzie sopra esposte pongono su un piano ancora più favorevole il consumatore stesso in quanto è tutelato in ogni fase contrattuale. In sede di trattativa del contratto, infatti, vige un maggior rispetto del principio di tassatività, ancorando la manifestazione della volontà dei contraenti alla forma scritta. Nella fase contrattuale, invece, l’acquirente deve essere informato dettagliatamente in merito alle caratteristiche del prodotto, oltre a quelle sul venditore per eventuali contestazioni.
Nel momento dell’esecuzione dell’accordo stesso il consumatore può recedere dal contratto, restituire la merce anche se deteriorata ed il venditore dovrà rispondere anche dell’integrità del bene durante il tragitto necessario per la consegna.
Le tutele sopra esposte, quindi, consentono al consumatore di acquistare beni tramite la stipulazione di contratti di compravendita a distanza con una maggior tranquillità, allargando ancora di più i confini del commercio elettronico, meglio detto e - commerce.
(avv. Paolo Polato - dott. Antonio Emanuele D’Isa)
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