Nuove agevolazioni per gli immobili in comodato


La Legge di Stabilità ha introdotto nuove disposizioni per la riduzione dell’IMU e della TASI sulle abitazioni concesse in comodato ai parenti
Nuove agevolazioni per gli immobili in comodato
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto numerosi provvedimenti tra cui la possibilità di beneficiare della riduzione della base imponibile delle imposte comunali IMU e TASI nella misura del 50% sulle abitazioni non di lusso concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado.
La normativa stabilisce che per poter accedere alla suddetta agevolazione devono verificarsi le seguenti condizioni:
- l’immobile concesso in comodato non deve essere "di lusso" e deve essere adibito ad abitazione principale dal comodatario;
- il comodante deve avere la residenza nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;
- il comodante non deve avere altro immobile ad uso abitativo oltre a quello dato in comodato ad eccezione della propria abitazione principale;
- l’immobile deve essere concesso in comodato gratuito con un contratto registrato;
- il comodante deve presentare la dichiarazione IMU attestante il possesso dei predetti requisiti.

Secondo quanto chiarito il termine "immobile" è da intendesi riferito alle sole abitazioni senza considerare il possesso di terreni, aree fabbricabili o altri fabbricati ad uso non abitativo. Ciò comporta che la riduzione della base imponibile opera se il soggetto passivo possiede a titolo di proprietà, usufrutto, superficie, uso o abitazione, al massimo due abitazioni non di lusso di cui una data in comodato e una destinata ad abitazione principale alle condizioni sopraelencate.

La proprietà da parte del comodante di altri immobili non abitativi non limita l’accesso all’agevolazione. Infatti nel caso in cui vi sia la proprietà di quote di terreni o immobili commerciali (ad esempio negozi), si può beneficiare della riduzione dell’IMU e della TASI. Non rappresenta inoltre una causa di esclusione la proprietà di due o più pertinenze dello stesso tipo (ad esempio due garage), in quanto caratterizzati da una destinazione diversa da quella abitativa.

In merito al contratto di comodato ad uso gratuito, anche se il Codice civile non richiede la forma scritta, la Legge di Stabilità 2016 ne impone la registrazione quale requisito necessario per accedere alla riduzione dei tributi locali. A tal proposito, tenuto conto che il contratto di comodato deve essere registrato entro 20 giorni dalla sottoscrizione con il versamento dell’imposta di registro in misura fissa pari ad Euro 200,00, il MEF ha fornito dei chiarimenti al fine di poter beneficiare della riduzione già dal mese di gennaio 2016:
- per i contratti di comodato in forma scritta è necessario che l’atto sia stato stipulato entro il 16.01.2016 con registrazione entro il 05.02.2016 in quanto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs n. 23/2011, il mese di gennaio viene computato per intero se la condizione sussiste per almeno 15 giorni;
- per i contratti di comodato verbali la registrazione deve essere effettuata entro il 01.03.2016, in quanto trova applicazione l’art. 3, comma 2, della Legge n. 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente - secondo il quale la scadenza di un nuovo adempimento non può essere fissata prima del 60esimo giorno dalla sua entrata in vigore.
In caso di registrazione tardiva del contratto di comodato viene comunque concessa la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso beneficiando della riduzione dell’imposta dal 120% al 60%, con un minimo di Euro 200,00, se la registrazione viene effettuata con un ritardo non superiore ai 30 giorni.

Si ricorda infine che nel caso di concessione ad uso gratuito di abitazioni di interesse storico-artistico concesse tra parenti in linea diretta di primo grado trova applicazione sia la riduzione del 50% prevista per la concessione in comodato che la riduzione del 50% previsto per gli immobili storici, pertanto in questa ipotesi il contribuente versa i tributi sul 25% della base imponibile sempre che sussistano tutte le condizioni richieste da ciascuna agevolazione.

Per qualsiasi informazione e chiarimento sull’argomento trattato o per fissare un appuntamento con i nostri esperti, UCS-CEA è sempre disponibile ai recapiti indicati nel profilo di studio.

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