Nuove dichiarazioni integrative a favore 2017
Sono previsti termini più lunghi per inviare le integrative a favore ed è consentito l’utilizzo del credito in compensazione o a rimborso dal 2017
A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 5 del D.L. 193/2016 le dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP, dei sostituti d’imposta e dell’IVA possono essere integrate "a favore" del contribuente entro il termine di decadenza dell’azione accertatrice, ovvero entro il termine di decadenza ordinario che è stato esteso al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Quindi la dichiarazione relativa al 2012 è integrabile fino al 31 dicembre 2017, mentre non può più essere oggetto di modifiche il periodo d’imposta 2011.
Se la dichiarazione integrativa a favore è trasmessa entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito (o dalla maggiore eccedenza di IVA detraibile) risultante dalla stessa può essere utilizzato in compensazione o, in riferimento all’IVA, portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale o chiesto a rimborso.
Questa previsione è applicabile anche nel caso di correzione di errori contabili di competenza oltre il predetto termine.
Infatti qualora la dichiarazione integrativa a favore venga trasmessa oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito può essere richiesto a rimborso o utilizzato in compensazione per effettuare il versamento dei debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione integrativa. Nell’ipotesi in cui ad esempio, sia stata presentata nel 2016 la dichiarazione integrativa relativa al 2013, dalla quale emerge un maggior credito, lo stesso potrà essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati dal 2017 in avanti.
Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa va indicato, il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. In sede di conversione in legge è stata eliminata la previsione dell’obbligo di indicare nella dichiarazione anche "l’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione".
Una prima importante conseguenza di tali disposizioni è costituita dall’eliminazione delle disparità tra le integrative a favore ed a sfavore, oltre a consentire il miglioramento dei rapporti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria. Altro importante effetto è rappresentata dal fatto che i termini per l’accertamento decorrono a partire dalla trasmissione della dichiarazione integrativa, ma solo per i soli elementi oggetto di integrazione.
Nelle dichiarazioni dei redditi relative a tutte le tipologie di contribuenti è stato inserito il nuovo quadro DI, nel quale vanno indicati i dati relativi alle dichiarazioni integrative a favore "oltre l’anno" presentate nel 2016.
È stato inoltre eliminato dal quadro RS il prospetto relativo agli "errori contabili", dal momento che l’art. 8-bis del D.P.R. 322/1998 stabilisce che "per i casi di correzione degli errori contabili di competenza" resta ferma l’applicabilità delle regole stabilite per l’utilizzo in compensazione del credito emergente dalla dichiarazione integrativa presentata "entro l’anno".
Nel frontespizio dei modelli è stata infine eliminata dal riquadro "tipo di dichiarazione" la casella "dichiarazione integrativa a favore", in quanto ormai la disciplina normativa delle dichiarazioni integrative a favore ed a sfavore del contribuente è stata uguagliata.
Rimane comunque la possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o giudizio, eventuali errori che hanno determinato un maggior imponibile, un maggior debito di imposta oppure un minor credito.
Per qualsiasi informazione e chiarimento sull’argomento trattato o per fissare un appuntamento con i nostri esperti, UCS-CEA è sempre disponibile ai recapiti indicati nel profilo di studio.
Se la dichiarazione integrativa a favore è trasmessa entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito (o dalla maggiore eccedenza di IVA detraibile) risultante dalla stessa può essere utilizzato in compensazione o, in riferimento all’IVA, portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale o chiesto a rimborso.
Questa previsione è applicabile anche nel caso di correzione di errori contabili di competenza oltre il predetto termine.
Infatti qualora la dichiarazione integrativa a favore venga trasmessa oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito può essere richiesto a rimborso o utilizzato in compensazione per effettuare il versamento dei debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione integrativa. Nell’ipotesi in cui ad esempio, sia stata presentata nel 2016 la dichiarazione integrativa relativa al 2013, dalla quale emerge un maggior credito, lo stesso potrà essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati dal 2017 in avanti.
Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa va indicato, il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. In sede di conversione in legge è stata eliminata la previsione dell’obbligo di indicare nella dichiarazione anche "l’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione".
Una prima importante conseguenza di tali disposizioni è costituita dall’eliminazione delle disparità tra le integrative a favore ed a sfavore, oltre a consentire il miglioramento dei rapporti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria. Altro importante effetto è rappresentata dal fatto che i termini per l’accertamento decorrono a partire dalla trasmissione della dichiarazione integrativa, ma solo per i soli elementi oggetto di integrazione.
Nelle dichiarazioni dei redditi relative a tutte le tipologie di contribuenti è stato inserito il nuovo quadro DI, nel quale vanno indicati i dati relativi alle dichiarazioni integrative a favore "oltre l’anno" presentate nel 2016.
È stato inoltre eliminato dal quadro RS il prospetto relativo agli "errori contabili", dal momento che l’art. 8-bis del D.P.R. 322/1998 stabilisce che "per i casi di correzione degli errori contabili di competenza" resta ferma l’applicabilità delle regole stabilite per l’utilizzo in compensazione del credito emergente dalla dichiarazione integrativa presentata "entro l’anno".
Nel frontespizio dei modelli è stata infine eliminata dal riquadro "tipo di dichiarazione" la casella "dichiarazione integrativa a favore", in quanto ormai la disciplina normativa delle dichiarazioni integrative a favore ed a sfavore del contribuente è stata uguagliata.
Rimane comunque la possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o giudizio, eventuali errori che hanno determinato un maggior imponibile, un maggior debito di imposta oppure un minor credito.
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