Nuove dimissioni: la circolare del Ministero
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, lo scorso 4 marzo 2016, ha emanato la circolare N. 12
Come noto, in tema di cessazione del rapporto di lavoro, la nuova normativa prevede che le dimissioni (o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) debbano essere presentate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il suo sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla competente Direzione Territoriale del Lavoro.
Il modulo da utilizzare per le comunicazioni telematiche è stato approvato lo scorso 15 dicembre 2015: è valido per tutto il territorio nazionale e non è falsificabile. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della normativa è avvenuta l’11 gennaio. Pertanto, così come indicato nella legge, dal giorno 12 gennaio 2016, è partito un periodo transitorio di 60 giorni, entro il quale il Decreto Ministeriale ha trovato la sua piena operatività. In pratica, dal 12 marzo, è regolarmente in vigore la nuova procedura di comunicazione telematica per le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Questi elementi del Decreto vengono ribaditi nella circolare qui in esame, la quale precisa, infatti, che la nuova disciplina si applica alle dimissioni comunicate a partire dal 12 marzo 2016 e riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato (a eccezione di talune categorie di soggetti di cui si dirà più oltre). La ratio è quella di cercare di evitare il fenomeno delle c.d. "lettere di dimissioni in bianco", rendendo inefficaci le dimissioni presentate con modalità diverse da quelle previste dalle nuove disposizioni.
Attenzione al termine usato dalla legge e ribadito nella circolare: le dimissioni che non rispettano la nuova procedura non sono viziate da errore o annullabili, ma totalmente inefficaci; ossia, è come se non siano state mai presentate. Dal punto di vista pratico, la cosa è particolarmente importante poiché significa che un lavoratore continuerà a essere in forza presso l’azienda "A", anche se magari pensa di poter andare a lavorare nell’azienda "B".
Resta, altresì, impregiudicato l'obbligo di rispettare il termine di preavviso, salva la fattispecie della giusta causa di dimissioni, e fermo restando che, in caso di mancato preavviso, le dimissioni, pur se immediatamente efficaci, obbligheranno il lavoratore al risarcimento dell'eventuale danno:
"Le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quelle previste dalla disciplina in esame sono inefficaci; in tal caso il datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità telematiche previste dalla nuova disciplina."Sempre che - aggiungiamo noi - il datore di lavoro abbia ancora occasione di vedere il proprio dipendente, il quale, in ipotesi, potrebbe essersi allontanato dal luogo di lavoro senza dare alcun tipo di preavviso.
Detta procedura telematica si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore e ai casi di risoluzione consensuale, per i quali si introduce la medesima "forma tipica" del modulo adottato con il citato Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015.
Giova ricordare che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si verifica quando datore di lavoro e lavoratore acconsentono reciprocamente all'interruzione del contratto, poiché è venuta meno la convenienza reciproca alla prosecuzione del rapporto contrattuale. La risoluzione consensuale può avvenire sia con un’esplicita manifestazione di volontà scritta, sia attraverso comportamenti concludenti da cui si evince la volontà di non proseguire nel rapporto: il classico esempio è quello della proposta del datore di lavoro di erogare un contributo economico per tutti i lavoratori che entro un periodo di tempo presentino le dimissioni. Orbene, la semplice adesione del lavoratore con la liquidazione del contributo da parte del datore di lavoro, rappresenta comunque una risoluzione consensuale. È sempre necessario trasmettere comunque un'apposita dichiarazione del lavoratore, apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro (comunicazione che può essere recapitata al domicilio indicato nel contratto di lavoro sottoscritto dal lavoratore - ovvero in altro domicilio espressamente indicato - o comunque in qualunque altra maniera consegnata al lavoratore). Tale documentazione deve essere trasmessa alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) o al Centro Servizi per il Lavoro (CSL) della Provincia di competenza, ovvero alle sedi stabilite dai Contratto Collettivo Nazionale (CCNL). In alternativa possono essere individuate ulteriori forme semplificate di accertamento dell’autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore.
Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo previsto dalla nuova disciplina, il lavoratore ha, poi, la facoltà di revocare le proprie dimissioni o la risoluzione consensuale con le medesime modalità di carattere telematico.
Vale la pena, altresì, rammentare che, nella preesistente normativa, al fine di rendere effettive le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto, il datore di lavoro doveva, entro trenta giorni dalla chiusura del contratto, invitare il lavoratore a procedere alla convalida delle dimissioni o della risoluzione consensuale, indicando le modalità con le quali la stessa poteva essere effettuata. Alla comunicazione doveva essere allegata copia della comunicazione obbligatoria relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro da effettuarsi nel termine di cinque giorni dalla cessazione. L’inerzia del datore di lavoro conduceva all’inefficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Dopo di che, entro il termine di sette giorni dalla ricezione dell’invito, il lavoratore poteva scegliere di revocare le proprie dimissioni (o la risoluzione consensuale) e in tal caso doveva contestualmente rimettere a disposizione del datore di lavoro le proprie prestazioni lavorative.
Come prima accennato, vi sono dei casi in cui non si applica la nuova procedura; si tratta:
a) dei rapporti di lavoro domestico;
b) dei casi in cui il recesso interviene nelle sedi c.d. "protette";
c) del recesso durante il periodo di prova;
d) dei rapporti di lavoro marittimo, in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione;
e) dei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno ancora essere convalidate presso la Direzione del lavoro territorialmente competente.
Quest’ultima esenzione, francamente, non convince. Da un lato, se c’è una categoria di dipendenti che dovrebbe avere la possibilità di svolgere ogni adempimento restando a casa (o comunque non dovendo subire degli incomodi particolari), questa è proprio quella delle lavoratrici madri. Per altro verso, lo ribadisce anche lo stesso Ministero, questa nuova procedura serve appunto per riuscire a combattere il ricorso alle c. d. "dimissioni forzate". Ergo, sarebbe parso logico, semmai, utilizzare la nuova procedura proprio nel caso delle lavoratrici in gravidanza.
Il Ministero aggiunge anche un’altra fattispecie rispetto a quelle appena sopra elencate:
"In considerazione del fatto che la ratio dell’intervento normativo di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 151 del 2015 è principalmente quella di contrastare la pratica delle c.d. dimissioni in bianco, pratica che non risulta presente nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, si ritiene che la citata disposizione non trovi applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni."
Il decreto reca l'adozione del modulo utilizzato per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (e della loro revoca), e contiene altresì una regolamentazione organica del nuovo sistema di comunicazione, definendo parimenti le modalità tecniche di trasmissione ai soggetti interessati, nonché gli adempimenti fissati dalla legge per gli "intermediari", i quali vengono identificati: nei patronati, nelle organizzazioni sindacali, negli enti bilaterali e nelle commissioni di certificazione, unici soggetti abilitati a trasmettere il modulo per conto del lavoratore (nessuna traccia dei commercialisti). Soltanto a essi, dunque, il lavoratore potrà rivolgersi per l'invio di detto modulo, indipendentemente dal proprio luogo di residenza o da quello in cui presta la sua attività lavorativa.
Il decreto prevede che il recesso del lavoratore dal rapporto di lavoro non solo sia manifestato in "forma tipica", ma anche che essa debba corrispondere necessariamente a quella del particolare modulo in questione.
Nel dettaglio, il modulo si compone di cinque sezioni:
- una relativa ai dati identificativi del lavoratore;
- una relativa ai dati identificativi del datore di lavoro;
- una relativa ai dati identificativi del rapporto di lavoro dal quale si intende recedere;
- una relativa ai dati identificativi della comunicazione, indicando - nel caso di dimissioni o di risoluzione consensuale - la data di decorrenza delle stesse;
- una relativa ai dati identificativi del soggetto abilitato, nonché ai dati rilasciati dal sistema al fine di individuare in maniera univoca e non alterabile il modulo; ossia: codice del modulo e data certa di trasmissione.
Secondo, poi, quanto previsto dallo Statuto della Provincia Autonoma di Bolzano, tale modulo è a disposizione anche nella versione in lingua tedesca.
La procedura introdotta dal decreto ministeriale per la manifestazione della volontà di recedere dal rapporto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale è preceduta dalla fase di riconoscimento del soggetto che effettua l'adempimento, diversa a seconda se il lavoratore recede dal contratto direttamente o facendosi assistere da un soggetto abilitato.
Nel primo caso, il lavoratore, per poter essere in condizione di rassegnare validamente le sue dimissioni, deve avere il codice personale I.N.P.S. (PININPS), ovvero richiederlo all’istituto. Queste credenziali danno la possibilità di accedere al sistema e di compilare il modello. Con tale codice viene compilata automaticamente la sezione n. 1, rendendo i dati immodificabili da parte del lavoratore che sta predisponendo il modulo.
Nel caso di comunicazione resa per il tramite di uno dei soggetti abilitati dalla norma, il sistema consente l'accesso anche in assenza del PININPS, con le sole credenziali di "Clic-lavoro", che tali soggetti possiedono, o che comunque dovranno richiedere al momento della comunicazione. In tal caso è la sezione 5 che viene automaticamente compilata dal sistema, indicando direttamente il tipo di soggetto abilitato.
Prima di redigere il modulo il sistema informatico (SMV) richiede all'utente di fornire le informazioni necessarie a risalire al rapporto di lavoro dal quale si intende recedere e, conseguentemente, alle comunicazioni obbligatorie che risultano "attive". Il recupero della comunicazione obbligatoria di interesse permetterà al sistema di compilare in automatico le sezioni 1, 2 e 3 e, quindi, inibire il loro aggiornamento a opera dell'utente, con la sola eccezione dell’indirizzo e-mail del datore di lavoro, il quale potrà essere inserito manualmente dal lavoratore.
Pertanto:
- per i rapporti di lavoro iniziati prima del 2008: l'utente compilerà le sezioni 2 e 3;
- per i rapporti di lavoro iniziati dopo il 2008: l'utente, inserendo il solo codice fiscale del datore di lavoro, avrà visione di tutti i rapporti di lavoro "attivi", in modo che potrà scegliere quello dal quale intende recedere.
La sezione 4 dovrà sempre essere riempita dal lavoratore. Il Ministero sottolinea nella circolare la necessità, nella compilazione del campo "data di decorrenza dimissioni / risoluzione consensuale", di tenere in debita considerazione i termini di preavviso disciplinati dalla contrattazione collettiva (sempre che il lavoratore ne abbia esatta conoscenza, dovendosi, in caso contrario rivolgersi obbligatoriamente a uno degli intermediari abilitati).
La sezione 5, infine, sarà aggiornata automaticamente dal sistema, contestualmente al salvataggio nel sistema informatico SMV, attraverso due informazioni identificative: la data di trasmissione (marca temporale) e il codice identificativo, che consentono la non modificabilità della comunicazione resa.
La data di trasmissione permette al sistema pure di "controllare" il termine dei sette giorni, entro il quale il lavoratore potrà eventualmente procedere alla revoca delle dimissioni rese. In quest'ultimo caso, il lavoratore potrà accedere solo alle comunicazioni trasmesse nei sette giorni precedenti. Il sistema informatico SMV darà accesso, infatti, alle sole comunicazioni revocabili.
Una volta completata la compilazione, il modulo viene inviato all'indirizzo di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro precedentemente implementato nell'apposita sezione 2, nonché, contestualmente, alla Direzione del Lavoro territorialmente competente, ovvero alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, e alla Regione Siciliana.
Soltanto con il rispetto di tali modalità il datore di lavoro potrà considerare valide le dimissioni presentate dal lavoratore, risolto il contratto di lavoro e, conseguentemente, inoltrare, entro l’usuale termine di cinque giorni dalla data di cessazione, la comunicazione di legge prevista. Analoga considerazione varrà anche per la fattispecie della risoluzione consensuale.
Con riguardo all’apparato sanzionatorio, la norma stabilisce che il datore di lavoro, il quale alteri i moduli attraverso cui il lavoratore manifesta la volontà di recedere dal rapporto, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni Territoriali del Lavoro.
Anche qui occorre porre particolare attenzione al tipo di sanzione: si tratta, infatti, di violazioni che non sono sanabili; conseguentemente, non è applicabile l'istituto della diffida obbligatoria.
Per garantire il necessario supporto agli utenti nella fase di avvio della nuova procedura, il Ministero precisa che la compilazione del modulo sarà illustrata in un "video-tutorial', reso disponibile sul portale istituzionale (con il link accessibile dal solito indirizzo generale: www.lavoro.gov.it), che mostrerà i passi operativi, sia nel caso in cui il modello venga predisposto direttamente dal lavoratore e sia nel caso di compilazione mediante l’intervento di uno dei soggetti abilitati. Inoltre sarà possibile utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica per inoltrare eventuali quesiti per l'utilizzo del sistema: dimissionivolontarie@lavoro.gov.it
Infine, sempre sul sito del Ministero, in altra apposita sezione, verranno pubblicate periodicamente le relative usuali FAQ.
Il modulo da utilizzare per le comunicazioni telematiche è stato approvato lo scorso 15 dicembre 2015: è valido per tutto il territorio nazionale e non è falsificabile. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della normativa è avvenuta l’11 gennaio. Pertanto, così come indicato nella legge, dal giorno 12 gennaio 2016, è partito un periodo transitorio di 60 giorni, entro il quale il Decreto Ministeriale ha trovato la sua piena operatività. In pratica, dal 12 marzo, è regolarmente in vigore la nuova procedura di comunicazione telematica per le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Questi elementi del Decreto vengono ribaditi nella circolare qui in esame, la quale precisa, infatti, che la nuova disciplina si applica alle dimissioni comunicate a partire dal 12 marzo 2016 e riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato (a eccezione di talune categorie di soggetti di cui si dirà più oltre). La ratio è quella di cercare di evitare il fenomeno delle c.d. "lettere di dimissioni in bianco", rendendo inefficaci le dimissioni presentate con modalità diverse da quelle previste dalle nuove disposizioni.
Attenzione al termine usato dalla legge e ribadito nella circolare: le dimissioni che non rispettano la nuova procedura non sono viziate da errore o annullabili, ma totalmente inefficaci; ossia, è come se non siano state mai presentate. Dal punto di vista pratico, la cosa è particolarmente importante poiché significa che un lavoratore continuerà a essere in forza presso l’azienda "A", anche se magari pensa di poter andare a lavorare nell’azienda "B".
Resta, altresì, impregiudicato l'obbligo di rispettare il termine di preavviso, salva la fattispecie della giusta causa di dimissioni, e fermo restando che, in caso di mancato preavviso, le dimissioni, pur se immediatamente efficaci, obbligheranno il lavoratore al risarcimento dell'eventuale danno:
"Le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quelle previste dalla disciplina in esame sono inefficaci; in tal caso il datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità telematiche previste dalla nuova disciplina."Sempre che - aggiungiamo noi - il datore di lavoro abbia ancora occasione di vedere il proprio dipendente, il quale, in ipotesi, potrebbe essersi allontanato dal luogo di lavoro senza dare alcun tipo di preavviso.
Detta procedura telematica si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore e ai casi di risoluzione consensuale, per i quali si introduce la medesima "forma tipica" del modulo adottato con il citato Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015.
Giova ricordare che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si verifica quando datore di lavoro e lavoratore acconsentono reciprocamente all'interruzione del contratto, poiché è venuta meno la convenienza reciproca alla prosecuzione del rapporto contrattuale. La risoluzione consensuale può avvenire sia con un’esplicita manifestazione di volontà scritta, sia attraverso comportamenti concludenti da cui si evince la volontà di non proseguire nel rapporto: il classico esempio è quello della proposta del datore di lavoro di erogare un contributo economico per tutti i lavoratori che entro un periodo di tempo presentino le dimissioni. Orbene, la semplice adesione del lavoratore con la liquidazione del contributo da parte del datore di lavoro, rappresenta comunque una risoluzione consensuale. È sempre necessario trasmettere comunque un'apposita dichiarazione del lavoratore, apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro (comunicazione che può essere recapitata al domicilio indicato nel contratto di lavoro sottoscritto dal lavoratore - ovvero in altro domicilio espressamente indicato - o comunque in qualunque altra maniera consegnata al lavoratore). Tale documentazione deve essere trasmessa alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) o al Centro Servizi per il Lavoro (CSL) della Provincia di competenza, ovvero alle sedi stabilite dai Contratto Collettivo Nazionale (CCNL). In alternativa possono essere individuate ulteriori forme semplificate di accertamento dell’autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore.
Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo previsto dalla nuova disciplina, il lavoratore ha, poi, la facoltà di revocare le proprie dimissioni o la risoluzione consensuale con le medesime modalità di carattere telematico.
Vale la pena, altresì, rammentare che, nella preesistente normativa, al fine di rendere effettive le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto, il datore di lavoro doveva, entro trenta giorni dalla chiusura del contratto, invitare il lavoratore a procedere alla convalida delle dimissioni o della risoluzione consensuale, indicando le modalità con le quali la stessa poteva essere effettuata. Alla comunicazione doveva essere allegata copia della comunicazione obbligatoria relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro da effettuarsi nel termine di cinque giorni dalla cessazione. L’inerzia del datore di lavoro conduceva all’inefficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Dopo di che, entro il termine di sette giorni dalla ricezione dell’invito, il lavoratore poteva scegliere di revocare le proprie dimissioni (o la risoluzione consensuale) e in tal caso doveva contestualmente rimettere a disposizione del datore di lavoro le proprie prestazioni lavorative.
Come prima accennato, vi sono dei casi in cui non si applica la nuova procedura; si tratta:
a) dei rapporti di lavoro domestico;
b) dei casi in cui il recesso interviene nelle sedi c.d. "protette";
c) del recesso durante il periodo di prova;
d) dei rapporti di lavoro marittimo, in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione;
e) dei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno ancora essere convalidate presso la Direzione del lavoro territorialmente competente.
Quest’ultima esenzione, francamente, non convince. Da un lato, se c’è una categoria di dipendenti che dovrebbe avere la possibilità di svolgere ogni adempimento restando a casa (o comunque non dovendo subire degli incomodi particolari), questa è proprio quella delle lavoratrici madri. Per altro verso, lo ribadisce anche lo stesso Ministero, questa nuova procedura serve appunto per riuscire a combattere il ricorso alle c. d. "dimissioni forzate". Ergo, sarebbe parso logico, semmai, utilizzare la nuova procedura proprio nel caso delle lavoratrici in gravidanza.
Il Ministero aggiunge anche un’altra fattispecie rispetto a quelle appena sopra elencate:
"In considerazione del fatto che la ratio dell’intervento normativo di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 151 del 2015 è principalmente quella di contrastare la pratica delle c.d. dimissioni in bianco, pratica che non risulta presente nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, si ritiene che la citata disposizione non trovi applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni."
Il decreto reca l'adozione del modulo utilizzato per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (e della loro revoca), e contiene altresì una regolamentazione organica del nuovo sistema di comunicazione, definendo parimenti le modalità tecniche di trasmissione ai soggetti interessati, nonché gli adempimenti fissati dalla legge per gli "intermediari", i quali vengono identificati: nei patronati, nelle organizzazioni sindacali, negli enti bilaterali e nelle commissioni di certificazione, unici soggetti abilitati a trasmettere il modulo per conto del lavoratore (nessuna traccia dei commercialisti). Soltanto a essi, dunque, il lavoratore potrà rivolgersi per l'invio di detto modulo, indipendentemente dal proprio luogo di residenza o da quello in cui presta la sua attività lavorativa.
Il decreto prevede che il recesso del lavoratore dal rapporto di lavoro non solo sia manifestato in "forma tipica", ma anche che essa debba corrispondere necessariamente a quella del particolare modulo in questione.
Nel dettaglio, il modulo si compone di cinque sezioni:
- una relativa ai dati identificativi del lavoratore;
- una relativa ai dati identificativi del datore di lavoro;
- una relativa ai dati identificativi del rapporto di lavoro dal quale si intende recedere;
- una relativa ai dati identificativi della comunicazione, indicando - nel caso di dimissioni o di risoluzione consensuale - la data di decorrenza delle stesse;
- una relativa ai dati identificativi del soggetto abilitato, nonché ai dati rilasciati dal sistema al fine di individuare in maniera univoca e non alterabile il modulo; ossia: codice del modulo e data certa di trasmissione.
Secondo, poi, quanto previsto dallo Statuto della Provincia Autonoma di Bolzano, tale modulo è a disposizione anche nella versione in lingua tedesca.
La procedura introdotta dal decreto ministeriale per la manifestazione della volontà di recedere dal rapporto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale è preceduta dalla fase di riconoscimento del soggetto che effettua l'adempimento, diversa a seconda se il lavoratore recede dal contratto direttamente o facendosi assistere da un soggetto abilitato.
Nel primo caso, il lavoratore, per poter essere in condizione di rassegnare validamente le sue dimissioni, deve avere il codice personale I.N.P.S. (PININPS), ovvero richiederlo all’istituto. Queste credenziali danno la possibilità di accedere al sistema e di compilare il modello. Con tale codice viene compilata automaticamente la sezione n. 1, rendendo i dati immodificabili da parte del lavoratore che sta predisponendo il modulo.
Nel caso di comunicazione resa per il tramite di uno dei soggetti abilitati dalla norma, il sistema consente l'accesso anche in assenza del PININPS, con le sole credenziali di "Clic-lavoro", che tali soggetti possiedono, o che comunque dovranno richiedere al momento della comunicazione. In tal caso è la sezione 5 che viene automaticamente compilata dal sistema, indicando direttamente il tipo di soggetto abilitato.
Prima di redigere il modulo il sistema informatico (SMV) richiede all'utente di fornire le informazioni necessarie a risalire al rapporto di lavoro dal quale si intende recedere e, conseguentemente, alle comunicazioni obbligatorie che risultano "attive". Il recupero della comunicazione obbligatoria di interesse permetterà al sistema di compilare in automatico le sezioni 1, 2 e 3 e, quindi, inibire il loro aggiornamento a opera dell'utente, con la sola eccezione dell’indirizzo e-mail del datore di lavoro, il quale potrà essere inserito manualmente dal lavoratore.
Pertanto:
- per i rapporti di lavoro iniziati prima del 2008: l'utente compilerà le sezioni 2 e 3;
- per i rapporti di lavoro iniziati dopo il 2008: l'utente, inserendo il solo codice fiscale del datore di lavoro, avrà visione di tutti i rapporti di lavoro "attivi", in modo che potrà scegliere quello dal quale intende recedere.
La sezione 4 dovrà sempre essere riempita dal lavoratore. Il Ministero sottolinea nella circolare la necessità, nella compilazione del campo "data di decorrenza dimissioni / risoluzione consensuale", di tenere in debita considerazione i termini di preavviso disciplinati dalla contrattazione collettiva (sempre che il lavoratore ne abbia esatta conoscenza, dovendosi, in caso contrario rivolgersi obbligatoriamente a uno degli intermediari abilitati).
La sezione 5, infine, sarà aggiornata automaticamente dal sistema, contestualmente al salvataggio nel sistema informatico SMV, attraverso due informazioni identificative: la data di trasmissione (marca temporale) e il codice identificativo, che consentono la non modificabilità della comunicazione resa.
La data di trasmissione permette al sistema pure di "controllare" il termine dei sette giorni, entro il quale il lavoratore potrà eventualmente procedere alla revoca delle dimissioni rese. In quest'ultimo caso, il lavoratore potrà accedere solo alle comunicazioni trasmesse nei sette giorni precedenti. Il sistema informatico SMV darà accesso, infatti, alle sole comunicazioni revocabili.
Una volta completata la compilazione, il modulo viene inviato all'indirizzo di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro precedentemente implementato nell'apposita sezione 2, nonché, contestualmente, alla Direzione del Lavoro territorialmente competente, ovvero alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, e alla Regione Siciliana.
Soltanto con il rispetto di tali modalità il datore di lavoro potrà considerare valide le dimissioni presentate dal lavoratore, risolto il contratto di lavoro e, conseguentemente, inoltrare, entro l’usuale termine di cinque giorni dalla data di cessazione, la comunicazione di legge prevista. Analoga considerazione varrà anche per la fattispecie della risoluzione consensuale.
Con riguardo all’apparato sanzionatorio, la norma stabilisce che il datore di lavoro, il quale alteri i moduli attraverso cui il lavoratore manifesta la volontà di recedere dal rapporto, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni Territoriali del Lavoro.
Anche qui occorre porre particolare attenzione al tipo di sanzione: si tratta, infatti, di violazioni che non sono sanabili; conseguentemente, non è applicabile l'istituto della diffida obbligatoria.
Per garantire il necessario supporto agli utenti nella fase di avvio della nuova procedura, il Ministero precisa che la compilazione del modulo sarà illustrata in un "video-tutorial', reso disponibile sul portale istituzionale (con il link accessibile dal solito indirizzo generale: www.lavoro.gov.it), che mostrerà i passi operativi, sia nel caso in cui il modello venga predisposto direttamente dal lavoratore e sia nel caso di compilazione mediante l’intervento di uno dei soggetti abilitati. Inoltre sarà possibile utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica per inoltrare eventuali quesiti per l'utilizzo del sistema: dimissionivolontarie@lavoro.gov.it
Infine, sempre sul sito del Ministero, in altra apposita sezione, verranno pubblicate periodicamente le relative usuali FAQ.
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