Nuove ipotesi di reverse charge 2015
Dal 1 gennaio 2015 sono state introdotte nuove tipologie di operazioni soggette al reverse charge: prestazioni di pulizia e installazione di impianti
Il reverse charge è il meccanismo in base al quale l'obbligo di assolvimento dell'Iva passa dal soggetto che emette fattura a colui che la riceve. Il fornitore del servizio emetterà quindi una fattura senza Iva, essa sarà integrata dal ricevente il servizio, che procederà a registrarla e successivamente a versare l’imposta, con una doppia registrazione sia nel registro iva degli acquisti, sia in quello delle vendite.
Tale meccanismo di applica esclusivamente nelle operazioni intercorse tra soggetti passivi d'imposta, non potendosi applicare alle cessioni/prestazioni di servizi operate verso soggetti privati.
La Legge di stabilità 2015, ha previsto un’estensione dell’utilizzo del meccanismo del reverse charge, già obbligatorio per i subappalti in edilizia, anche ai seguenti settori:
- alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici;
- ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva, certificati relativi a gas e energia elettrica,
- alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72,
- alle cessioni di bancali in legno (pallet) destinati ai cicli di utilizzo successivi al primo
Con riferimento alle nuove ipotesi introdotte dalla Legge di stabilità per il 2015, con l’intento di contrastare l’evasione dell’Iva, non è stato fornito nessun chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto ad oggi sono numerosi i dubbi che incontrano gli operatori, in particolare impiantisti e imprese di pulizie, nell’individuare correttamente quali operazioni ricadano effettivamente nel perimetro di applicazione del reverse charge.
Uno dei principali dubbi che ci si trova ad affrontare è connesso alla valutazione, se le prestazioni di manutenzione sugli impianti/edifici debbano o meno essere fatturati in reverse charge. Il dubbio è generato dal fatto che, mentre la disposizione di legge non fa alcun riferimento alle manutenzioni, i codici attività che rientrano nel gruppo ateco 43 "installazione d’impianti" contengono espressamente la dicitura "inclusa manutenzione e riparazione". Si deve dunque privilegiare la lettera della norma o il contenuto delle indicazioni contenute nei codici attività richiamati dalla norma? Un’interpretazione sistematica porterebbe a ricomprendere anche le operazioni di manutenzione, ma sul punto è certamente necessario un chiarimento ufficiale.
E’ bene sottolineare come nell’incertezza obiettiva della norma, per effetto delle disposizioni contenute nello statuto del contribuente, non siano sanzionabili eventuali comportamenti non corretti, fintanto che non sarà pubblicata una circolare esplicativa in tal senso.
Dovrà comunque esserci un comportamento coerente dei contribuenti che tratti allo stesso modo le stesse operazioni senza "piegarsi" alle considerazioni di ciascun cliente.
Un’ultima precisazione che è possibile fare è relativa al campo di applicazione del meccanismo: si applicherà sempre e solo con riferimento alle prestazioni di servizio connesse ad un edificio. Sono pertanto escluse le cessioni di beni con posa in opera.
Inoltre, non rileverà tanto il codice attività del prestatore di servizi, ma si dovrà verificare se la tipologia di servizio effettivamente prestata rientra o meno tra i codici attività ateco 81.2 o 43.
Al momento per chiarire i molteplici dubbi generati dalla novità normativa, è indispensabile un intervento dell’Agenzia delle Entrate, che ci si augura arrivi quanto prima.
Tale meccanismo di applica esclusivamente nelle operazioni intercorse tra soggetti passivi d'imposta, non potendosi applicare alle cessioni/prestazioni di servizi operate verso soggetti privati.
La Legge di stabilità 2015, ha previsto un’estensione dell’utilizzo del meccanismo del reverse charge, già obbligatorio per i subappalti in edilizia, anche ai seguenti settori:
- alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici;
- ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva, certificati relativi a gas e energia elettrica,
- alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72,
- alle cessioni di bancali in legno (pallet) destinati ai cicli di utilizzo successivi al primo
Con riferimento alle nuove ipotesi introdotte dalla Legge di stabilità per il 2015, con l’intento di contrastare l’evasione dell’Iva, non è stato fornito nessun chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto ad oggi sono numerosi i dubbi che incontrano gli operatori, in particolare impiantisti e imprese di pulizie, nell’individuare correttamente quali operazioni ricadano effettivamente nel perimetro di applicazione del reverse charge.
Uno dei principali dubbi che ci si trova ad affrontare è connesso alla valutazione, se le prestazioni di manutenzione sugli impianti/edifici debbano o meno essere fatturati in reverse charge. Il dubbio è generato dal fatto che, mentre la disposizione di legge non fa alcun riferimento alle manutenzioni, i codici attività che rientrano nel gruppo ateco 43 "installazione d’impianti" contengono espressamente la dicitura "inclusa manutenzione e riparazione". Si deve dunque privilegiare la lettera della norma o il contenuto delle indicazioni contenute nei codici attività richiamati dalla norma? Un’interpretazione sistematica porterebbe a ricomprendere anche le operazioni di manutenzione, ma sul punto è certamente necessario un chiarimento ufficiale.
E’ bene sottolineare come nell’incertezza obiettiva della norma, per effetto delle disposizioni contenute nello statuto del contribuente, non siano sanzionabili eventuali comportamenti non corretti, fintanto che non sarà pubblicata una circolare esplicativa in tal senso.
Dovrà comunque esserci un comportamento coerente dei contribuenti che tratti allo stesso modo le stesse operazioni senza "piegarsi" alle considerazioni di ciascun cliente.
Un’ultima precisazione che è possibile fare è relativa al campo di applicazione del meccanismo: si applicherà sempre e solo con riferimento alle prestazioni di servizio connesse ad un edificio. Sono pertanto escluse le cessioni di beni con posa in opera.
Inoltre, non rileverà tanto il codice attività del prestatore di servizi, ma si dovrà verificare se la tipologia di servizio effettivamente prestata rientra o meno tra i codici attività ateco 81.2 o 43.
Al momento per chiarire i molteplici dubbi generati dalla novità normativa, è indispensabile un intervento dell’Agenzia delle Entrate, che ci si augura arrivi quanto prima.
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