Nuove istruzioni per la dichiarazione di successione telematica


Aumentati i dubbi applicativi dopo le modifiche alle istruzioni per l'invio telematico delle dichiarazioni di successione
Nuove istruzioni per la dichiarazione di successione telematica

Con il provvedimento del 21 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha diramato le modifiche apportate alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione di successione telematica, a quasi un anno dall’entrata in vigore della obbligatorietà di tale modalità di presentazione delle dichiarazioni di successione (1 gennaio 2019).

Dopo questo lungo rodaggio era giustificato ritenere che queste modifiche fossero originate dalla considerazione di alcune criticità emerse e rappresentate da parte degli operatori ed avessero la finalità di porvi rimedio.

In realtà ciò non è avvenuto, anzi si ritiene che siano aumentati i dubbi applicativi per effetto delle novità introdotte. Infatti, tralasciando alcune precisazioni di tipo quasi semantico (“dichiarazione invece di denuncia”), una prima modifica che, a parere di chi scrive, avrebbe avuto bisogno di un intervento legislativo, è quella riferita all’ “ufficio di riferimento per la lavorazione” invece di ufficio “territorialmente competente alla lavorazione”. In proposito va detto che questa modifica è in netto contrasto con due articoli del Testo Unico sull’Imposta di Successione ovvero il Decreto Legislativo n. 346 del 31.10.1990, nella sua versione ripristinata dal D.L. 261/2006: l’art. 6 che individua l’ufficio competente per l’applicazione dell’imposta di successione in quello nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto e l’art.28 che prevede che la dichiarazione di successione deve essere presentata all’ufficio competente. Analogamente contraria a tali disposizioni è la modifica inserita a proposito delle modalità di presentazione della dichiarazione ove si prevede che “la trasmissione del modello di dichiarazione può essere effettuata dal singolo contribuente anche per il tramite di un ufficio dell’Agenzia delle entrate”.

In sostanza, per la presentazione della dichiarazione non occorre più individuare l’ufficio competente territorialmente o quello “di riferimento per la lavorazione”, ma basta recarsi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate per chiedere l’invio telematico.

A questo proposito viene ad evidenza un’altra novità che, se pure può ritenersi ammissibile in sede di istruzioni, comporta delle conseguenze di ordine pratico. Si tratta della disposizione che prevede che “la presentazione cartacea del modello è consentita in via eccezionale unicamente ai residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica”. Ciò significa che se il contribuente intende avvalersi dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate per la trasmissione telematica non potrà presentare il modello cartaceo ma dovrà consegnare la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione di successione e dopo che l’addetto avrà completato le operazioni necessarie, sottoscriverà la dichiarazione insieme ad eventuali altre dichiarazioni previste dalla normativa, quali ad esempio quelle previste per la concessione delle agevolazioni per la prima casa di abitazione. Ne consegue che in tal modo si avrà un non trascurabile rallentamento delle attività degli uffici, diversamente superabile con l’acquisizione della dichiarazione di successione cartacea già compilata dal contribuente con l’unico adempimento dell’invio telematico.

Con riguardo ai residenti all’estero, le nuove istruzioni, di fatto, confermano le precedenti, con la sola modifica prima accennata sulla modifica da “ufficio competente” ad “ufficio di riferimento per la lavorazione”, per il resto si ripropone la competenza dell’Ufficio Territoriale di Roma 6, nelle ipotesi in cui l’ultima residenza del defunto non era nota o lo stesso non aveva mai risieduto in Italia, mentre se risulta una precedente residenza in Italia, “l’ufficio di riferimento per la lavorazione della dichiarazione è quello individuato presso la Direzione Provinciale competente in relazione all’ultima residenza nota in Italia”.

In realtà, tale previsione era stata introdotta dall’art. 15 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 che, di fatto, aveva abrogato l’imposta di successione ed era entrata in vigore il 25 ottobre 2001. Tuttavia, per effetto dell’art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito nella Legge 24 novembre 2006 n. 286 è stata “istituita” l’imposta di successione, “secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001…”.

E’ evidente che quest’ultimo riferimento fa rivivere le disposizioni antecedenti la legge 383/2001, ivi compresa la norma in argomento relativa alla individuazione dell’ufficio competente, come riportato nel citato art. 6 del D.lgs. 346/90 “Competente per l’applicazione dell’imposta di successione è l’Ufficio del Registro nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto o. se questa era all’estero o non è nota, l’ufficio del registro di Roma”.

Una ulteriore precisazione inserita nelle nuove istruzioni che desta qualche perplessità è riferita alle copie della dichiarazione rilasciate dopo la registrazione. In proposito viene specificato che “Tale copia (ovvero quella semplice contenente gli estremi di registrazione – n.d.a.) non può essere utilizzata in luogo dell’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione (copia conforme)”. Questa affermazione non solo sottintende una volontà quasi di tipo lucrativo dell’Agenzia delle Entrate, posto che l’attestazione della copia conforme, sia che venga rilasciata a seguito di contestuale richiesta in sede di inserimento dei dati per la registrazione telematica e sia che venga richiesta successivamente all’ufficio, comporta dei costi per bolli e diritti, in funzione del numero di pagine della dichiarazione,  mentre la copia semplice viene rilasciata senza ulteriori spese, ma contrasta con le disposizioni previste dall’art. 48 del TUS – Divieti ed obblighi a carico di terzi – ove si impone agli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali, ai notai ed ai debitori del defunto di non  compiere atti o di non consegnare somme o beni agli eredi “se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione” relativa a quei beni. In sostanza la norma citata non parla di copia conforme della dichiarazione bensì di prova della presentazione della dichiarazione che può essere fornita anche con la copia semplice accompagnata dalla ricevuta di avvenuta registrazione rilasciata dopo i controlli formali eseguiti a seguito della presentazione telematica.

Con riguardo agli ulteriori interventi modificativi delle precedenti istruzioni non si ritiene sussistano motivi di particolare commento o specifica problematica.

 

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di Domenico Montemurno

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