Evoluzione della Videosorveglianza e GDPR
Evoluzione della Videosorveglianza e GDPR
Il 29 Gennaio 2020 sono state adottate le “Linee guida 3/2019 sul trattamento di dati attraverso apparecchiature video” promosse dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB): dopo anni di dubbi dopo l’entrata in vigore del GDPR, finalmente vengono dettagliati gli impatti che la nuova regolamentazione privacy ha anche sui sistemi di videosorveglianza!
Link Sito Garante: https://www.garanteprivacy.it/temi/videosorveglianza
Link Documento: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video_it
Le nuove linee guida impongono di adottare nuovi modelli di informativa e di infografica, ribadendo la necessità segnalata più volte dalle associazioni di categoria di utilizzare cartelli di avviso molto più dettagliati e ricchi di informazione per la tutela dell’interessato.
Cosa cambia e cosa resta uguale
Iniziamo con il dire che l’informativa per gli interessati rimane sempre un obbligo: prima di entrare nella zona oggetto di ripresa, occorre essere informati in maniera chiara ed univoca della presenza dell’impianto di ripresa video, cosicché l’interessato sia libero di scegliere di non accedere nell’area.
L’interessato mantiene, inoltre, tutti i diritti già previsti dal vecchio Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’aprile 2010, anche se vengono di fatto considerati obsoleti, alla luce della pubblicazione delle nuove linee guida, i modelli di informativa presenti in tale documento.
Le linee guida europee prevedono che l’avviso debba:
- identificare il “titolare” e, nel caso, il suo rappresentante;
- specificare la finalità della sorveglianza;
- informare l’interessato dell’esistenza dei suoi diritti;
- riportare informazioni sugli aspetti più impattanti del trattamento, quali ad esempio: gli interessi legittimi perseguiti dal titolare o da una terza parte;
- menzionare chiaramente se le immagini vengono registrate e riportare informazioni sugli aspetti del trattamento che potrebbero non essere ovvi e scontati per l’interessato, ad esempio: se sia prevista la trasmissione dei dati a terzi (in particolare se al di fuori dell’UE) e il periodo di conservazione.
In assenza di queste specifiche l’interessato potrà supporre che esista il solo monitoraggio dal vivo (senza alcuna registrazione o trasmissione di dati a terzi); - fornire informazioni di contatto del titolare (e anche del DPO se presente) e dare tutti i riferimenti per la consultazione dell’informativa estesa, sia essa raggiungibile online o offline.
Le linee guida consigliano caldamente di fornire un link o un codice QR per visionare l’informativa estesa in formato digitale, via web.
Rimane, inoltre, valida l’indicazione di prevedere una informativa estesa da rendere disponibile, ad esempio, mediante fogli informativi o poster o affissioni presso la sede oggetto della ripresa.
Abituiamoci a vedere quindi cartelli del tipo:
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