Nuove norme per il pignoramento mobiliare


Applicazione del vincolo telematico ex DL 132/2014
Nuove norme per il pignoramento mobiliare
Non sara' sfuggito ai beni informati che con la nuova previsione del DL 132/2014, convertito con la L. 162/2014 il creditore potra' svolgere e dare forza alla propria azione mediante l'uso dello strumento telematico.
Cio' varra' solo per i beni mobili cd "registrati" cioe' per quei beni che hanno una esatta identificazione e registrazione, come autoveicoli, moto, rimorchi, aerei.
Il creditore non dovra' piu' trovare il bene fisicamente, anche se il compito era dell'Ufficiale Giudiziario.
D'ora in poi il modello "fermo amministrativo" sara' introdotto nella sfera degli atti a tutela di un credito, munito di titolo esecutivo.

La nuova norma prevede infatti che, previa autorizzazione del Tribunale competente, il creditore possa usare i mezzi telematici.
Anzitutto il creditore potra' agire presso il Giudice del luogo ove il debitore e' residente a prescindere dal luogo ove il bene da pignorare si trovi esattamente.
L'Ufficiale Giudiziario dovra' attestare l'elenco delle banche dati consultate al fine della ricerca dei beni del debitore.
Trovato il bene da pignorare l'Ufficiale Giudiziario notifichera' al debitore il pignoramento con l'obbligo di consegna del bene entro dieci giorni, completo dei documenti di proprieta' e con nomina dello stesso debitore a custode per il periodo dei diei giorni, dato che il bene pignorato dovra' poi essere consegnato all'Istituo Vendite Giudiziarie competente che ne diventera' custode, il tutto dopo la avvenuta ed eseguita trascrizione nei pubblici registri, secondo lo schema della nuova ingiunzione di cui al DL in esame.

Al creditore, oltre all'onere della istanza per l'uso della trascrizione telematica, resta quello del compenso ulteriore a favore dell'Ufficiale Giudiziario, con una forbice che va dal 2 al 5% sul valore di vendita del bene, percentuale che andra' ad incidere direttamente sulle tasche del creditore procedente.
Indagini telematiche gratuite ma a caro prezzo per il creditore che in caso di estinzione della esecuzione o rinuncia, potrebbe essere chiamato a pagare somme rilevanti liquidate a favore dell'Ufficiale Giudiziario e calcolate sul valore di stima e, per i casi di scarso valore, sul nominale del credito.

Il nuovo strumento merita piu' di una riflessione.
Ovviamente il creditore procedente, potenziale bersaglio delle spese legali e degli oneri dell'IVG e dell'Ufficiale Giudiziario dovra' informarsi a fondo prima di decidere se e come agire, dato che il rischio di ottenere, alla fine, oltre ad un risultato negativo in termini di somme recuperate la sorpresa del conto del proprio avvocato, del custode IVG e dell'Ufficiale Giudiziario.
Una domanda sorge dal cuore, ma se l'Ufficiale Giudiziario non dovesse riscuotere le proprie competenze dal creditore che, magari insoddisfatto, si eclissa di fronte a questo nuovo costo ulteriore, dovra' anch'egli andare da un avvocato per fare una azione eescutiva contro il vecchio creditore? Ci pensera' lo Stato ?? E' un credito da ruolo esattoriale ??
Nessuna soluzione nella nuova norma e' stata prevista, come dire che invece di "semplificare" la procedura lascia spazi sconfinati di potenziali ulteriori conflitti.

Articolo del:


di Stefano Angiolini

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