Nuove norme sull`e-commerce nel Codice del consumo


Il 2014 ha portato modifiche alla normativa dell'e-commerce, specialmente sul diritto di recesso. Molti siti di e-shop devono ancora essere aggiornati
Nuove norme sull`e-commerce nel Codice del consumo
Il D.lgs. 21/2014 ha recentemente introdotto modifiche alla disciplina dell`e-commerce, nel Codice del consumo (più in generale sui contratti a distanza).
I. Obblighi di informativa pre-contrattuale. Ai sensi del nuovo art. 49 Cod. Consumo, prima della conclusione del contratto, al consumatore devono essere fornite informazioni concernenti:
a) le caratteristiche principali dei beni/servizi;
b) l'identità dell’imprenditore (indirizzo, numero di telefono, di fax ed indirizzo di posta elettronica) e l'indirizzo cui inviare reclami, se diverso da quello della sede;
c) il prezzo totale dei beni, comprensivo di imposte, delle eventuali spese di spedizione e di ogni altro costo. Nel caso sia impossibile calcolare le spese di spedizione, è necessario specificare che queste sono addebitate al consumatore. Ciò in quanto il consumatore non deve sostenere spese aggiuntive (compresi i costi di restituzione) che il professionista abbia omesso di specificare essere a suo carico. A tale scopo, prima della conclusione del contratto, deve essere richiesto il consenso espresso per qualsiasi pagamento supplementare rispetto al prezzo (non, peraltro, attraverso opzioni del processo di acquisto on line, le quali prevedano che sia il consumatore a dover rifiutare per evitare il pagamento, art. 65 Cod. Consumo).
d) le modalità di pagamento e consegna o esecuzione, nonché la data entro la quale l’imprenditore si impegna a consegnare e, se del caso, il trattamento dei reclami.
e) le condizioni della garanzia legale di conformità, dell’assistenza post-vendita e delle garanzie commerciali (se esistenti);
f) la durata del contratto e la durata minima degli obblighi del consumatore. Ove il contratto sia a tempo indeterminato o preveda il rinnovo automatico, devono essere indicate le condizioni di disdetta;
g) solo se prevista, la possibilità di un meccanismo extra giudiziale di reclamo e le condizioni per accedervi.
h) i termini e i modi del recesso (vedi il paragrafo II); i casi di sua esclusione, che sussiste sempre in caso di beni sigillati, che risultino essere stati aperti dopo la consegna.
Tali informazioni devono essere fornite al consumatore in modo appropriato rispetto al mezzo di comunicazione, in un linguaggio comprensibile, oltre che in maniera leggibile. L’informativa deve risultare facilmente accessibile sul sito prima della conclusione del contratto. Deve, poi, risultare chiaro che l'inoltro dell’ordine implica l’obbligo del pagamento; a tale scopo il benner/pulsante da cliccare per inviare l’ordine deve riportare la dicitura "ordine con obbligo di pagare" o simili, in mancanza l’ordine non sarà vincolante. Tutta la documentazione relativa al contratto di e-commerce deve contenere una dicitura di conformità al Codice del Consumo.
II. Diritto di recesso. La nuova disciplina è di maggior favore per i consumatori (nuovi artt. 52-59 Codice consumo). Il consumatore dispone oggi di un termine di 14 giorni (non più 10) per recedere, senza motivazione e senza dover sostenere costi diversi da:
a) costi cd. supplementari, per aver scelto un tipo di consegna diverso da quello meno costoso offerto dall’imprenditore; b) costi diretti per la restituzione, purché l’imprenditore non se li sia espressamente accollati o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a suo carico.
Il termine di esercizio del diritto di recesso decorre: a) dal giorno in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico dei beni; b) dal giorno della conclusione del contratto per la prestazione di servizi. In caso di mancata o scorretta informativa sul diritto di recesso, i tempi per esercitarlo si dilatano a dodici mesi in aggiunta ai 14 giorni. Se l'informativa sul recesso non è resa prima della stipula del contratto, ma entro dodici mesi dalla consegna o dalla conclusione del contratto di servizi, il termine per recedere scade 14 giorni dopo la ricezione dell'informativa.
Il consumatore recede con una qualsiasi dichiarazione esplicita della volontà di recedere. Nel caso in cui l’imprenditore stesso fornisca un modulo di recesso da rispedire compilato, il ricevimento del recesso dovrà essere immediatamente comunicato su supporto durevole (tramite email). In caso di recesso, l’imprenditore deve rimborsare tutti i pagamenti ricevuti (eventualmente comprensivi delle spese di consegna), senza ritardo e, comunque, entro 14 giorni dalla ricezione del recesso. Sono nulle le clausole che limitino il rimborso delle somme versate. Specularmente, il consumatore receduto deve restituire i beni entro 14 giorni (non più 10) dalla comunicazione di recesso.
III. Altri diritti del consumatore. Novità anche sui termini di consegna (nuovo art. 61 Cod. Consumo) che non devono superare 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, salvo espressa e diversa previsione. La consegna è adempiuta nel momento in cui il consumatore acquista la materiale disponibilità dei beni. Il termine di consegna deve essere indicato al consumatore prima che questi inoltri l'ordine. In caso di mancato rispetto del termine di consegna, il consumatore (salvo alcune esclusioni) ha l’onere di invitare l’imprenditore ad effettuare la consegna entro un termine supplementare, che, in caso di ulteriore mancata consegna, legittima il consumatore alla risoluzione del contratto.
Novità anche sul passaggio del rischio per la perdita o il danneggiamento nella consegna (per causa non imputabile al venditore), che si trasferisce al consumatore quando questo entra materialmente in possesso dei beni, nei contratti che pongono la spedizione a carico dell’imprenditore. Se il consumatore ha scelto una particolare consegna (non offerta sul sito), il rischio si trasferisce al momento della consegna al vettore.
Novità, inoltre, per le forniture non richieste, per le quali non è possibile ravvisare una manifestazione del consenso del consumatore nel suo silenzio seguito alla consegna.
Per qualsiasi approfondimento, contatta lo Studio Legale Di Gregorio.

Articolo del:


di Avv. Michele di Gregorio

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