Nuove Norme tecniche per le costruzioni 2017
Finalmente approvata la bozza definitiva delle nuove norme tecniche per le costruzioni. Entro metà anno la loro emanazione in Gazzetta
Dopo l’assenso ricevuto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 22/12/2016, è stato inviato il 6/2/2017 alla Commissione Europea il documento aggiornato con la bozza delle nuove Norme tecniche per le costruzioni NTC 2017. Il testo resterà al vaglio della Commissione europea, che avrà tempo fino all’8/6/2017 per esprimere il proprio parere. Dunque, con tutta probabilità le nuove Norme tecniche per le costruzioni saranno emanate entro la prima metà del 2017 ed entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il testo aggiornato delle Norme tecniche per le costruzioni 2017 è stato approvato dal MIT, di concerto con il Ministro dell’Interno e con il Capo della Protezione Civile.
Le nuove NTC 2017 sostituiranno quelle approvate con il DM 14/01/2008. Dopo l’entrata in vigore delle nuove NTC 2017, la normativa del 2008 può essere ancora usata, entro certi limiti, fino all’ultimazione dei lavori e al collaudo statico degli stessi, per le opere pubbliche in corso d’esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati e per i progetti definitivi o esecutivi già assegnati prima della data di entrata in vigore delle nuove NTC. Anche per i lavori privati, le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per i quali sia già stato depositato il progetto esecutivo prima della data di entrata in vigore delle NTC 2017, si possono continuare ad applicare le NTC 2008 fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.
Nella sostanza le nuove norme non stravolgono quelle del 2008, in quanto hanno apportato lievi modifiche e alcune correzioni solamente alle criticità presenti nelle NTC 2008. Ad esempio con le nuove NTC 2017 è stata fatta finalmente chiarezza sul coefficiente ζE che caratterizza, nelle verifiche rispetto alle azioni sismiche, il livello di sicurezza della costruzione. L’entità delle altre azioni contemporaneamente presenti è la stessa assunta per le nuove costruzioni, salvo quanto emerso sui carichi verticali permanenti a seguito delle indagini condotte e salvo l’eventuale adozione di appositi provvedimenti restrittivi sull’uso e, conseguentemente, sui carichi verticali variabili.
Tra i punti più interessanti delle nuove norme ricordiamo quelli che regolamentano gli interventi di miglioramento (punto 8.4.2) e gli interventi di adeguamento (punto 8.4.3) - (con le modifiche apportate in corsivo):
Nell’intervento di miglioramento (punto 8.4.2), la valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme. Per la combinazione sismica delle azioni, il valore di ζE può essere minore dell’unità. A meno di specifiche situazioni relative ai beni culturali, per le costruzioni di classe III ad uso scolastico e di classe IV il valore di ζE, a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di 0,6, mentre per le rimanenti costruzioni di classe III e per quelle di classe II il valore di ζE, sempre a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere incrementato di un valore comunque non minore di 0,1.
Nel caso di interventi che prevedano l’impiego di sistemi di isolamento, per la verifica del sistema di isolamento, si deve avere almeno ζE =1,0.
Oltre a quanto già previsto ai punti a) - b) - c) e d) del punto 8.4.3 delle vecchie NTC 2008, nelle nuove NTC 2017, l’intervento di adeguamento della costruzione diventa obbligatorio anche quando si intenda: e) apportare modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV.
In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura post-intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo. Nei casi a), b) e d), per la verifica della struttura, si deve avere ζE = 1,0. Nei casi c) ed e) si può assumere ζE = 0,80. Resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione.
Una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a). In tal caso non è necessario procedere all’adeguamento, salvo che non ricorrano una o più delle condizioni di cui agli altri precedenti punti.
È opportuno ricordare, in conclusione, che le nuove NTC2017 avranno vita breve in quanto dal 2020 sarà obbligatorio adottare, per tutti gli stati membri, e quindi anche per l’Italia, gli Eurocodici.
Le nuove NTC 2017 sostituiranno quelle approvate con il DM 14/01/2008. Dopo l’entrata in vigore delle nuove NTC 2017, la normativa del 2008 può essere ancora usata, entro certi limiti, fino all’ultimazione dei lavori e al collaudo statico degli stessi, per le opere pubbliche in corso d’esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati e per i progetti definitivi o esecutivi già assegnati prima della data di entrata in vigore delle nuove NTC. Anche per i lavori privati, le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per i quali sia già stato depositato il progetto esecutivo prima della data di entrata in vigore delle NTC 2017, si possono continuare ad applicare le NTC 2008 fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.
Nella sostanza le nuove norme non stravolgono quelle del 2008, in quanto hanno apportato lievi modifiche e alcune correzioni solamente alle criticità presenti nelle NTC 2008. Ad esempio con le nuove NTC 2017 è stata fatta finalmente chiarezza sul coefficiente ζE che caratterizza, nelle verifiche rispetto alle azioni sismiche, il livello di sicurezza della costruzione. L’entità delle altre azioni contemporaneamente presenti è la stessa assunta per le nuove costruzioni, salvo quanto emerso sui carichi verticali permanenti a seguito delle indagini condotte e salvo l’eventuale adozione di appositi provvedimenti restrittivi sull’uso e, conseguentemente, sui carichi verticali variabili.
Tra i punti più interessanti delle nuove norme ricordiamo quelli che regolamentano gli interventi di miglioramento (punto 8.4.2) e gli interventi di adeguamento (punto 8.4.3) - (con le modifiche apportate in corsivo):
Nell’intervento di miglioramento (punto 8.4.2), la valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme. Per la combinazione sismica delle azioni, il valore di ζE può essere minore dell’unità. A meno di specifiche situazioni relative ai beni culturali, per le costruzioni di classe III ad uso scolastico e di classe IV il valore di ζE, a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di 0,6, mentre per le rimanenti costruzioni di classe III e per quelle di classe II il valore di ζE, sempre a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere incrementato di un valore comunque non minore di 0,1.
Nel caso di interventi che prevedano l’impiego di sistemi di isolamento, per la verifica del sistema di isolamento, si deve avere almeno ζE =1,0.
Oltre a quanto già previsto ai punti a) - b) - c) e d) del punto 8.4.3 delle vecchie NTC 2008, nelle nuove NTC 2017, l’intervento di adeguamento della costruzione diventa obbligatorio anche quando si intenda: e) apportare modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV.
In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura post-intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo. Nei casi a), b) e d), per la verifica della struttura, si deve avere ζE = 1,0. Nei casi c) ed e) si può assumere ζE = 0,80. Resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione.
Una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a). In tal caso non è necessario procedere all’adeguamento, salvo che non ricorrano una o più delle condizioni di cui agli altri precedenti punti.
È opportuno ricordare, in conclusione, che le nuove NTC2017 avranno vita breve in quanto dal 2020 sarà obbligatorio adottare, per tutti gli stati membri, e quindi anche per l’Italia, gli Eurocodici.
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