Nuove problematiche del processo civile telematico
Invalidità dell’atto di citazione e della procura alle liti per mancata sottoscrizione con firma digitale. Violazione degli artt. 83, III comma e 125 c.p.c.
La Firma Digitale può essere definita l’equivalente elettronico di una tradizionale firma apposta su carta, assumendone lo stesso valore legale. La predetta è basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate fra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
Con l’entrata in vigore del Codice dell’amministrazione digitale (gennaio 2006), attraverso il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è stabilito che "il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71 che garantiscono l’identificabilità dell’autore e l’integrità del documento. Il predetto ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria". E proprio in base all’art. 71 sono state poi approvate le norme tecniche sul processo civile telematico, dapprima nel 2005 e poi quelle oggi vigenti, nel d.m. 17/07/2008. In base al combinato disposto di queste norme la procura cartacea è copiata su file ed autenticata mediante firma digitale dal difensore ed unita al ricorso perché inviata nello stesso messaggio, cioè nello stesso file, crittografato con la firma digitale del difensore ai sensi delle citate norme tecniche. Poichè i files degli atti giudiziari debbono essere dei files PDF tratti da testo e non da immagine, mai la procura, nel processo telematico, potrà essere conferita con sottoscrizione del cliente a margine del ricorso, proprio perché questo mai potrà essere un foglio di carta. Quindi forma necessitata della procura negli atti processuali telematica è quella di atto separato.
La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata tramite PEC, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta (art. 48 del CAD).
Alla luce delle suddette considerazioni, la Corte di Cassazione civile, sez. III, con la sentenza del 04/12/2014 n. 25434 ha statuito il seguente principio di diritto: "è invalida la procura speciale rilasciata all’estero su foglio separato dall’atto di costituzione in giudizio, trasmesso via posta elettronica non certificata, della sottoscrizione apposta all’estero al quale l’avvocato mandatario abbia in Italia dichiarato l’autenticità, per violazione della necessaria forma di trasmissione mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui la procura si riferisce, per mancato rispetto dell’art. 1 della legge n. 183/93 ed infine per insussistenza del potere di autenticazione della sottoscrizione, poi riprodotta in Italia, in capo all’avvocato italiano cui quella appare rilasciata."
Nel caso concreto l’opponente al decreto ingiuntivo, tramite il proprio difensore il quale, attraverso l’utilizzo della PEC, provvedeva alla notifica della c.d."busta informatica" contenente atto di opposizione a decreto ingiuntivo, procura alle liti e relata di notifica. Nell’invio telematico ometteva la sottoscrizione con firma digitale, contravvenendo alle norme che disciplinano la sottoscrizione del processo civile telematico nonché agli artt. 83, comma III e 125 c.p.c.
Per quanto sopra, allora, rileva la invalidità e, quindi, la nullità dell’atto di opposizione su cui il Giudice adito dovrà pronunciarsi.
Con l’entrata in vigore del Codice dell’amministrazione digitale (gennaio 2006), attraverso il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è stabilito che "il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71 che garantiscono l’identificabilità dell’autore e l’integrità del documento. Il predetto ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria". E proprio in base all’art. 71 sono state poi approvate le norme tecniche sul processo civile telematico, dapprima nel 2005 e poi quelle oggi vigenti, nel d.m. 17/07/2008. In base al combinato disposto di queste norme la procura cartacea è copiata su file ed autenticata mediante firma digitale dal difensore ed unita al ricorso perché inviata nello stesso messaggio, cioè nello stesso file, crittografato con la firma digitale del difensore ai sensi delle citate norme tecniche. Poichè i files degli atti giudiziari debbono essere dei files PDF tratti da testo e non da immagine, mai la procura, nel processo telematico, potrà essere conferita con sottoscrizione del cliente a margine del ricorso, proprio perché questo mai potrà essere un foglio di carta. Quindi forma necessitata della procura negli atti processuali telematica è quella di atto separato.
La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata tramite PEC, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta (art. 48 del CAD).
Alla luce delle suddette considerazioni, la Corte di Cassazione civile, sez. III, con la sentenza del 04/12/2014 n. 25434 ha statuito il seguente principio di diritto: "è invalida la procura speciale rilasciata all’estero su foglio separato dall’atto di costituzione in giudizio, trasmesso via posta elettronica non certificata, della sottoscrizione apposta all’estero al quale l’avvocato mandatario abbia in Italia dichiarato l’autenticità, per violazione della necessaria forma di trasmissione mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui la procura si riferisce, per mancato rispetto dell’art. 1 della legge n. 183/93 ed infine per insussistenza del potere di autenticazione della sottoscrizione, poi riprodotta in Italia, in capo all’avvocato italiano cui quella appare rilasciata."
Nel caso concreto l’opponente al decreto ingiuntivo, tramite il proprio difensore il quale, attraverso l’utilizzo della PEC, provvedeva alla notifica della c.d."busta informatica" contenente atto di opposizione a decreto ingiuntivo, procura alle liti e relata di notifica. Nell’invio telematico ometteva la sottoscrizione con firma digitale, contravvenendo alle norme che disciplinano la sottoscrizione del processo civile telematico nonché agli artt. 83, comma III e 125 c.p.c.
Per quanto sopra, allora, rileva la invalidità e, quindi, la nullità dell’atto di opposizione su cui il Giudice adito dovrà pronunciarsi.
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