Nuove regole per la nomina dell'organo di controllo
Il 14 Febbraio scorso è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il nuovo codice della crisi di insolvenza (Decreto Legislativo 12 Gennaio 2019, n. 14).
Tra le varie novità, di sicuro quella più imminente entrando in vigore il 16/03/2019 (con obbligo di dotarsi dell'organo di controllo entro l'approvazione del bilancio 2018), è l'articolo 379 che ha ad oggetto la nomina degli organi di controllo.
I nuovi limiti per la nomina degli organi di controllo sono i seguenti:
1) Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro
2) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro
3) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità
Basta che per due esercizi consecutivi venga superato uno dei parametri e scatta l'obbligo di nomina dell'organo di controllo. Il raffronto deve essere fatto con i bilanci 2018 e 2017.
C'è di più, la Legge prevede per gli inadempienti delle sanzioni. Qualunque interessato o il conservatore del registro delle imprese possono segnalare al Tribunale l'assenza dell'organo di controllo (i parametri sono tutti pubblici nella nuova visura).
Sarà il Tribunale d'ufficio a provvedere alla nomina dell'organo di controllo in caso di inadempienza.
Con questi nuovi parametri aumenteranno significativamente le imprese che saranno soggette a controllo, questo a causa dell'importanza attribuita ai sindaci o ai revisori legali nel prevenire la crisi.
Per le società che presentino norme statutarie diverse da quelle in vigore da Marzo 2019, avranno la possibilità di cambiare lo statuto ed adeguarsi alla legge (con la relativa nomina dell'organo di controllo) entro 9 mesi.
Effetto non previsto della legge potrebbe essere la trasformazione delle società sopra citate in società di persone, dove non esiste un obbligo di nomina dell'organo di controllo, specie per quelle società che superino solo il limite dei 10 dipendenti annui.
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