Nuovi adempimenti IVA per l'anno 2017
Il calendario definitivo a seguito della conversione in legge del Decreto "Mille proroghe"
In data 28/02/2017 è stata pubbligata in G.U. n. 49 la Legge n. 19/2017 di conversione del D.L. n. 244/2016, il c.d. decreto "Mille proroghe" che entra in vigore dal 1/03/2017.
L'art. 14-ter nella versione definitiva, ridefinisce la periodicità di invio telematico dello Spesometro relativo all'anno d'imposta 2017 che, per il primo anno di applicazione avrà cadenza semestrale.
Le scadenze saranno le seguenti:
- I semestre 2017: invio telematico entro il 18/09/2017 (il giorno 16 è un sabato);
- II semestre 2017: invio telematico entro il 28/02/2018.
Non sono tenuti al tale adempimento e dunque sono esonerati i contribuenti Minimi e Forfetari in quanto non hanno obblighi di registrazione, non addebitano nè detraggono l'IVA e di conseguenza non sono soggetti alla liquidazione/versamento dell'imposta.
Il regime sanzionatorio in caso di omissioni e/o errori relativi alla trasmissione delle fatture è particolarmente oneroso:
- € 2,00 per singola fattura con un massimo di € 1.000,00 per singolo trimestre;
- € 1,00 con un limite massimo di € 500,00 se l'invio/invio corretto viene effettuato entro 15 giorni dalla scadenza prevista.
Non è stato invece oggetto di alcuna "proroga" il calendario relativo all'invio telematico delle liquidazioni periodiche IVA che seguirà le seguenti scadenze:
- liquidazioni mensili per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e liquidazione relativa al I trimestre: invio telematico entro il 31/05/2017;
- liquidazioni mensili per i mesi di aprile, maggio, giugno e liquidazione relativa al II trimestre: invio telematico entro il 18/09/2017;
- liquidazioni mensili per i mesi di luglio, agosto, settembre e liquidazione relativa al III trimestre: invio telematico entro il 30/11/2017;
- liquidazioni mensili per i mesi di ottobre, novembre, dicembre e liquidazione relativa al IV trimestre: invio telematico entro il 28/02/2018;
Non sono tenuti al tale adempimento e dunque sono esonerati:
- i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (es: soggetti che hanno registratto esclusivamente operazioni attive esenti);
- i soggetti non tenuti all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (es: contribuenti Minimi e Forfetari).
Anche per tale adempimento, Il regime sanzionatorio in caso di omissioni e/o errori relativi alla trasmissione dei dati è particolarmente oneroso:
- da € 500,00 a € 2.000,00;
- da € 250,00 a € 1.000,00 se l'invio/invio corretto viene effettuato entro 15 giorni dalla scadenza prevista.
L'art. 14-ter nella versione definitiva, ridefinisce la periodicità di invio telematico dello Spesometro relativo all'anno d'imposta 2017 che, per il primo anno di applicazione avrà cadenza semestrale.
Le scadenze saranno le seguenti:
- I semestre 2017: invio telematico entro il 18/09/2017 (il giorno 16 è un sabato);
- II semestre 2017: invio telematico entro il 28/02/2018.
Non sono tenuti al tale adempimento e dunque sono esonerati i contribuenti Minimi e Forfetari in quanto non hanno obblighi di registrazione, non addebitano nè detraggono l'IVA e di conseguenza non sono soggetti alla liquidazione/versamento dell'imposta.
Il regime sanzionatorio in caso di omissioni e/o errori relativi alla trasmissione delle fatture è particolarmente oneroso:
- € 2,00 per singola fattura con un massimo di € 1.000,00 per singolo trimestre;
- € 1,00 con un limite massimo di € 500,00 se l'invio/invio corretto viene effettuato entro 15 giorni dalla scadenza prevista.
Non è stato invece oggetto di alcuna "proroga" il calendario relativo all'invio telematico delle liquidazioni periodiche IVA che seguirà le seguenti scadenze:
- liquidazioni mensili per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e liquidazione relativa al I trimestre: invio telematico entro il 31/05/2017;
- liquidazioni mensili per i mesi di aprile, maggio, giugno e liquidazione relativa al II trimestre: invio telematico entro il 18/09/2017;
- liquidazioni mensili per i mesi di luglio, agosto, settembre e liquidazione relativa al III trimestre: invio telematico entro il 30/11/2017;
- liquidazioni mensili per i mesi di ottobre, novembre, dicembre e liquidazione relativa al IV trimestre: invio telematico entro il 28/02/2018;
Non sono tenuti al tale adempimento e dunque sono esonerati:
- i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (es: soggetti che hanno registratto esclusivamente operazioni attive esenti);
- i soggetti non tenuti all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (es: contribuenti Minimi e Forfetari).
Anche per tale adempimento, Il regime sanzionatorio in caso di omissioni e/o errori relativi alla trasmissione dei dati è particolarmente oneroso:
- da € 500,00 a € 2.000,00;
- da € 250,00 a € 1.000,00 se l'invio/invio corretto viene effettuato entro 15 giorni dalla scadenza prevista.
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