Nuovi chiarimenti sui rimborsi IVA semplificati
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti relativi a questioni interpretative inerenti alla disciplina dei rimborsi IVA (circ. 35/E del 27.10.2015)
Come noto, i contribuenti, ai sensi dell’art. 38-bis, comma 2 del DPR 633/72, possono richiedere il rimborso e/o la compensazione del credito IVA trimestrale (primo, secondo e terzo trimestre), indipendentemente dalla periodicità di liquidazione adottata, a condizione che:
- il credito IVA maturato sia di importo superiore a Euro 2.582,28;
- nel singolo trimestre sussista uno dei requisiti di cui all’art. 30, comma 3 del DPR 633 del 1972 (sinteticamente: aliquota media, operazioni non imponibili, beni ammortizzabili, soggetti non residenti, operazioni non soggette).
Alle stesse condizioni può essere richiesto il rimborso anche in sede di dichiarazione annuale.
Il decreto semplificazioni fiscali (con l’art. 13, D.Lgs. n. 175/2014) ha riscritto l’art. 38-bis del decreto IVA, con effetto dal 13.12.2014, modificando significativamente la disciplina relativa all’esecuzione dei rimborsi Iva (annuali e trimestrali), introducendo nuove disposizioni volte a garantire una maggiore semplicità, nonché una minore onerosità per i rimborsi IVA.
Tra le novità introdotte dal decreto occorre ricordare la possibilità di richiedere i rimborsi IVA senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti per importi fino a Euro 15.000 (limite precedentemente determinato in Euro 5.164,57).
Per ottenere rimborsi di importo superiore ad Euro 15.000 senza la prestazione di garanzia, è necessario presentare in alternativa una dichiarazione annuale (o un’istanza trimestrale, mod. IVA TR) munita di visto di conformità (o sottoscrizione alternativa) e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto sono stati sollevati dubbi interpretativi, inducendo l’Agenzia delle Entrate ad intervenire mediante la circolare 32/E del 2014 al fine di fornire i primi chiarimenti in merito alla nuova disciplina. Più recentemente, con la pubblicazione della circolare 35/E del 27 ottobre 2015, l’Istituto ha fornito un ulteriore documento di prassi allo scopo di integrare e completare la precedente circolare e risolvere ulteriori criticità emerse in seguito.
Nello specifico, tra i più rilevanti chiarimenti apportati nell’ultima circolare, si segnala l’ampliata possibilità di correzione del modello TR per il rimborso trimestrale dell’IVA. In precedenza, con la risoluzione 99/2014, è stata chiarita la possibilità di modificare l’indicazione dell’utilizzo del credito infrannuale mediante il modello TR anche oltre i termini previsti dall’articolo 8 del DPR 542 del 1999 (ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento). Ora la nuova circolare chiarisce che con la stessa modalità e gli stessi limiti temporali, è consentito al contribuente di modificarne l’importo, il presupposto del rimborso e le indicazioni in merito all’esonero della garanzia.
Nel caso specifico di richiesta di esonero dalla garanzia, il nuovo modello TR dovrà recare il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) nonché la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e gli interessi a favore del contribuente decorreranno dal giorno 20 del mese successivo alla data di presentazione della nuova istanza.
La circolare stabilisce inoltre che la mera omissione della compilazione del campo necessario ai fini della dell’erogazione prioritaria (codice 1 campo 3 del rigo TD8 del modello TR) non preclude l’erogazione del rimborso qualora sia allegato il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e comunque in assenza delle condizioni di rischio previste dall’art. 38-bis, comma 4 (attività esercitata da meno di due anni, notifiche avvisi di accertamento nei due anni precedenti, richiesta di rimborso derivante da cessazione attività).
Altro importante chiarimento della nuova circolare 35/E/2015 è riferito ai modelli TR relativi a periodi d’imposta pregressi. L’Agenzia delle Entrate stabilisce che i crediti contenuti nei modelli TR presentati fino al periodo d’imposta 2014 (escluso) potranno essere erogati senza garanzia (ovviamente in assenza delle condizioni di rischi di cui sopra) se:
- nella dichiarazione IVA annuale contenente l’indicazione dei rimborsi trimestrali sia presente il visto di conformità;
- viene presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o all’ufficio di riscossione, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti patrimoniali e contributivi (di cui al paragrafo 2.2.2 della circolare 32/E/2014).
Mentre, per l’anno d’imposta 2014, la circolare precisa che i rimborsi potranno essere erogati senza la presentazione della garanzia se il modello annuale IVA 2015 rechi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, tenendo altresì conto dei termini, non ancora spirati, per la presentazione dell’eventuale integrativa (di cui all’art. 2, comma 8-bis, DPR 322/98: non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo).
È importante, infine, ricordare come la circolare 35/E/2015 riconduce (unificando) al termine di cui sopra (art. 2, comma 8-bis, DPR 322/98) in tutte le seguenti specifiche ipotesi:
- dichiarazione integrativa finalizzata all’opposizione del visto di conformità, senza modifica di utilizzo del credito;
- dichiarazione integrativa volta va revocare in tutto o in parte l’importo richiesto a rimborso e aumentare l’importo chiesto in compensazione o in detrazione;
- dichiarazione integrativa volto ad aumentare l’importo chiesto a rimborso e ridurre l’importo chiesto in compensazione o in detrazione.
In precedenza non era chiara la possibilità ed i termini di presentazione del modello integrativo per queste determinate fattispecie ma ora, con le precisazioni della nuova circolare, tale termine è senza dubbio fissato all’ultimo giorno prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
Per qualsiasi informazione e chiarimento sull’argomento trattato o per fissare un appuntamento con i nostri esperti, UCS-CEA è sempre disponibile ai recapiti indicati nel profilo di studio.
- il credito IVA maturato sia di importo superiore a Euro 2.582,28;
- nel singolo trimestre sussista uno dei requisiti di cui all’art. 30, comma 3 del DPR 633 del 1972 (sinteticamente: aliquota media, operazioni non imponibili, beni ammortizzabili, soggetti non residenti, operazioni non soggette).
Alle stesse condizioni può essere richiesto il rimborso anche in sede di dichiarazione annuale.
Il decreto semplificazioni fiscali (con l’art. 13, D.Lgs. n. 175/2014) ha riscritto l’art. 38-bis del decreto IVA, con effetto dal 13.12.2014, modificando significativamente la disciplina relativa all’esecuzione dei rimborsi Iva (annuali e trimestrali), introducendo nuove disposizioni volte a garantire una maggiore semplicità, nonché una minore onerosità per i rimborsi IVA.
Tra le novità introdotte dal decreto occorre ricordare la possibilità di richiedere i rimborsi IVA senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti per importi fino a Euro 15.000 (limite precedentemente determinato in Euro 5.164,57).
Per ottenere rimborsi di importo superiore ad Euro 15.000 senza la prestazione di garanzia, è necessario presentare in alternativa una dichiarazione annuale (o un’istanza trimestrale, mod. IVA TR) munita di visto di conformità (o sottoscrizione alternativa) e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto sono stati sollevati dubbi interpretativi, inducendo l’Agenzia delle Entrate ad intervenire mediante la circolare 32/E del 2014 al fine di fornire i primi chiarimenti in merito alla nuova disciplina. Più recentemente, con la pubblicazione della circolare 35/E del 27 ottobre 2015, l’Istituto ha fornito un ulteriore documento di prassi allo scopo di integrare e completare la precedente circolare e risolvere ulteriori criticità emerse in seguito.
Nello specifico, tra i più rilevanti chiarimenti apportati nell’ultima circolare, si segnala l’ampliata possibilità di correzione del modello TR per il rimborso trimestrale dell’IVA. In precedenza, con la risoluzione 99/2014, è stata chiarita la possibilità di modificare l’indicazione dell’utilizzo del credito infrannuale mediante il modello TR anche oltre i termini previsti dall’articolo 8 del DPR 542 del 1999 (ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento). Ora la nuova circolare chiarisce che con la stessa modalità e gli stessi limiti temporali, è consentito al contribuente di modificarne l’importo, il presupposto del rimborso e le indicazioni in merito all’esonero della garanzia.
Nel caso specifico di richiesta di esonero dalla garanzia, il nuovo modello TR dovrà recare il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) nonché la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e gli interessi a favore del contribuente decorreranno dal giorno 20 del mese successivo alla data di presentazione della nuova istanza.
La circolare stabilisce inoltre che la mera omissione della compilazione del campo necessario ai fini della dell’erogazione prioritaria (codice 1 campo 3 del rigo TD8 del modello TR) non preclude l’erogazione del rimborso qualora sia allegato il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e comunque in assenza delle condizioni di rischio previste dall’art. 38-bis, comma 4 (attività esercitata da meno di due anni, notifiche avvisi di accertamento nei due anni precedenti, richiesta di rimborso derivante da cessazione attività).
Altro importante chiarimento della nuova circolare 35/E/2015 è riferito ai modelli TR relativi a periodi d’imposta pregressi. L’Agenzia delle Entrate stabilisce che i crediti contenuti nei modelli TR presentati fino al periodo d’imposta 2014 (escluso) potranno essere erogati senza garanzia (ovviamente in assenza delle condizioni di rischi di cui sopra) se:
- nella dichiarazione IVA annuale contenente l’indicazione dei rimborsi trimestrali sia presente il visto di conformità;
- viene presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o all’ufficio di riscossione, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti patrimoniali e contributivi (di cui al paragrafo 2.2.2 della circolare 32/E/2014).
Mentre, per l’anno d’imposta 2014, la circolare precisa che i rimborsi potranno essere erogati senza la presentazione della garanzia se il modello annuale IVA 2015 rechi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, tenendo altresì conto dei termini, non ancora spirati, per la presentazione dell’eventuale integrativa (di cui all’art. 2, comma 8-bis, DPR 322/98: non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo).
È importante, infine, ricordare come la circolare 35/E/2015 riconduce (unificando) al termine di cui sopra (art. 2, comma 8-bis, DPR 322/98) in tutte le seguenti specifiche ipotesi:
- dichiarazione integrativa finalizzata all’opposizione del visto di conformità, senza modifica di utilizzo del credito;
- dichiarazione integrativa volta va revocare in tutto o in parte l’importo richiesto a rimborso e aumentare l’importo chiesto in compensazione o in detrazione;
- dichiarazione integrativa volto ad aumentare l’importo chiesto a rimborso e ridurre l’importo chiesto in compensazione o in detrazione.
In precedenza non era chiara la possibilità ed i termini di presentazione del modello integrativo per queste determinate fattispecie ma ora, con le precisazioni della nuova circolare, tale termine è senza dubbio fissato all’ultimo giorno prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
Per qualsiasi informazione e chiarimento sull’argomento trattato o per fissare un appuntamento con i nostri esperti, UCS-CEA è sempre disponibile ai recapiti indicati nel profilo di studio.
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