Nuovi contratti di Mutuo, rischi e opportunità


L`introduzione dell`automatismo della riappropriazione del bene mutuato da parte della banca può essere oggetto di contrattazione?
Nuovi contratti di Mutuo, rischi e opportunità
Il recepimento della Direttiva 2017/17/UE, da attuarsi in sostanza con la modifica dell’art. 120 quinquiesdecies del Testo Unico Bancario ("TUB") sembra avere quale elemento principale l’introduzione di un "automatismo" della riappropriazione e vendita diretta del bene mutuato da parte della banca creditrice, in presenza di un certo numero di rate insolute (i rappresentanti dell’esecutivo alla data dell’articolo hanno annunciato trattasi di 18 rate anche non consecutive, dopo una prima stesura che parlava di sole 7 rate, contestata da diversi gruppi parlamentari) senza l’attivazione del procedimento esecutivo da parte del Tribunale. Dal punto di vista delle rappresentanze parlamentari il tutto viene letto nella chiave della concessione alle banche di "poteri illimitati" nei confronti delle famiglie che contraggono un mutuo per l’acquisto della casa. Nel documento di analisi del Centro Studi del Senato leggiamo però che: "... Il comma 3 prevede che le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza...".

Sembrerebbe quindi che il provvedimento in esame preveda che la clausola possa essere inserita/modificata solo con contrattazione tra le parti e non possa essere inserita di soppiatto. Inoltre, il documento rileva anche gli effetti positivi che tale provvedimento potrebbe avere sul mercato creditizio in generale, osservando che:

"La ratio della disposizione in commento sembra essere di snellire e abbreviare le procedure nel caso di inadempimento del debitore, senza dover far necessariamente ricorso a procedure esecutive giudiziali che si dimostrano molto lunghe e complesse, riducendo pertanto il rischio e i costi esecutivi gravanti sul finanziatore in caso di inadempimento del debitore. Tale semplificazione, nell’intenzione del legislatore delegato e del legislatore comunitario, dovrebbe contribuire ad ampliare la disponibilità di credito da parte delle banche, migliorando inoltre le condizioni di prestito, a vantaggio dei debitori. La previsione si inserisce inoltre nell’attuale dibattito relativo alla soluzione del problema delle sofferenze bancarie e agli effetti che esso ha sui requisiti patrimoniali delle banche stesse e sulla conseguente capacità di erogare credito."

Diverse sono le perplessità che emergono al riguardo.

Sicuramente la previsione di una contrattazione tra due parti con forza contrattuale decisamente diversa, come nel caso di specie che vede potenzialmente un istituto di credito da un lato e una famiglia o un singolo dall’altro, va presa con le dovute cautele.

Anche la previsione che il debitore sia pienamente avvertito e consapevole dell’accordo e dei suoi possibili esiti sembrerebbe di difficile applicazione nella realtà, se consideriamo un debitore che affronta da solo la contrattazione con l’istituto finanziario. Una più attenta lettura del documento però fa emergere le opportunità da cogliere dal punto di vista del debitore. Semplificando ai termini essenziali, ci troveremmo davanti a una compravendita in cui il prezzo è rappresentato dal tasso d’interesse applicato sul capitale mutuato. La domanda che dovrebbe porsi il debitore sarebbe quindi:
"Quanto sono disposto a pagare considerando che mi sto assumendo un rischio maggiore di quello che avrei corso nel passato?".

Magari affiancato da un consulente indipendente esperto, il debitore potrà smettere di guardare all’appuntamento con la banca come ad un incontro tra Davide e Golia, e farsi accompagnare in una contrattazione reale, in cui le due parti riescano a definire e condividere un prezzo equo per i rischi che possa ristorare i rischi che ciascuna si assume senza dare niente per "imposto".

Fonti citate: Documento di analisi del Centro Studio del Senato:

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/964991/index.html
stampa=si&part=dossier_dossier1-sezione_sezione8-h5_h511

Articolo del:


di Dott. Giuseppe Renna-Dott. Antonio Lauro

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