Nuovi obblighi per i veicoli aziendali


Legge n. 120/2010 - Le comunicazioni per i veicoli aziendali
Nuovi obblighi per i veicoli aziendali
La Legge n. 120/2010 ha apportato delle modifiche al nuovo codice della strada.
In particolare, la nuova normativa, prevede, in linea generale, che un uso temporaneo di un mezzo aziendale da parte di una terza persona non intestataria, che si prolunghi per più di 30 giorni, debba essere comunicato, ai fini della variazione, sulla carta di circolazione e dell'iscrizione nel Registro Nazionale dei Veicoli.
Con il prossimo 3 novembre 2014, pertanto, saranno operative, dopo una lunga proroga di attuazione, alcune nuove regole riguardanti specifiche situazioni di utilizzo dei veicoli aziendali.

Il nuovo adempimento, però, non riguarda tutti in quanto la norma non ha effetto retroattivo. Chi utilizza già un mezzo non di sua proprietà o possiede un'intestazione non aggiornata antecedente al 3 novembre 2014 è esentato da tale obbligo.
Pertanto, saranno da annotare gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014 in poi, mentre saranno facoltative le annotazioni degli atti posti in essere tra il 7 dicembre 2012 (data di vigore della normativa, poi prorogata) e il 2 novembre 2014.
La comunicazione sarà effettuata, come detto, dal dante causa, ovvero dall’azienda comodante o locatrice, e a fronte di essa sarà rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione sul già citato Registro.
La normativa, tuttavia, va ad incidere anche sui veicoli intestati ad aziende (individuali o società); per tali situazioni è stata, infatti, prevista un'apposita disciplina, leggermente più semplificata.

Le novità per le aziende
Il caso maggiormente diffuso, in ambito aziendale, è, con ogni probabilità, il comodato (anche se è attuale l'ipotesi di locazione senza conducente).
In questi casi viene previsto uno specifico obbligo di comunicazione, con il solo fine di fare annotare la situazione di temporaneo uso del mezzo da parte del non intestatario, sul Registro Nazionale dei Veicoli.
Tale comunicazione dovrà essere operata dall'intestatario del mezzo (comodante o locatore), utilizzando l'apposita modulistica allegata alla circolare n. 15513/14 del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti.
A tale scopo è data facoltà di servirsi dei servizi Aci o di studi di consulenza automobilistica.
Alla comunicazione saranno allegati il bollettino di versamento di € 16,00, su c.c.p. n.4028, per imposta di bollo (unico anche in caso di più veicoli) e il/i bollettino/i di € 9,00, su c.c.p. n. 9001, per diritti di motorizzazione (uno per ciascun eventuale veicolo).
Il Ministero specifica che ai fini di una regolare circolazione dei mezzi non sia necessario avere a bordo l’attestazione ricevuta.

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di Rag. Giovanni Zarcone

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