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Nuovo art. 2086 c.c. e rilevazione tempestiva della crisi d'impresa


Un adeguato sistema organizzativo, amministrativo e contabile è indispensabile per rilevare gli indizi della crisi aziendale
Nuovo art. 2086 c.c. e rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

Dopo anni in cui il legislatore italiano sembrava volesse a tutti i costi deresponsabilizzare l’imprenditore e gli amministratori delle società con la creazione delle società a responsabilità limitate e unipersonali che di fatto consentivano di limitare la responsabilità personale di quelli che un tempo sarebbero stati imprenditori individuali con conferimenti risibili, con il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” sembra si stia cercando d’invertire la rotta tracciata fino ad ora.

Il D.lgs n. 14/2019 ha modificato il dettato dell’art. 2086 del codice civile modificandolo nel seguente: "L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale". 

Di fatto gli amministratori delle società devono creare un sistema organizzativo, amministrativo e contabile in grado di rilevare in modo tempestivo le possibili cause delle crisi d’impresa al fine di potersi, nel caso di crisi, tempestivamente attivarsi per i superamento della crisi stessa.

Il combinato disposto dell’art. 2476 c.c. fa sì che gli amministratori siano solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Gli amministratori di fatto, rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi di legge che comportino l’avverarsi dello stato di crisi che comprometta la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

Tutti gli amministratori che non avranno dotato l’azienda di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile in grado di intercettare gli indizi della crisi e, soprattutto, la perdita di continuità aziendale, risponderanno con il loro patrimonio personale delle obbligazioni sociali della società amministrata a causa dell’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale.

Gli amministratori di società dovranno capire come strutturare la gestione sociale per limitare la propria responsabilità personale.

Il punto cardine del problema è la frase “rilevazione tempestiva della crisi”. Il bilancio d’esercizio rileva infatti una situazione determinata relativa peraltro, nelle migliori ipotesi a 120 giorni precedenti alla rilevazione. Nel momento in cui l’assemblea approva il bilancio, constata di fatto i danni causati da una crisi i cui indizi si sono manifestati mesi prima, senza che nessuno li abbia tempestivamente rilevati, e senza che sia più possibile porvi rimedio. Il bilancio d’esercizio è quindi certamente in grado di rilevare la crisi ma non già in grado di rilevarne tempestivamente gli indizi. Quindi è uno strumento inadatto ad adempiere efficacemente alle disposizioni del nuovo articolo 2086 del codice civile.

I controlli indispensabili consistono nel predisporre un sistema di controllo aziendale che, tempestivamente, tenga informata la governance aziendale circa l’andamento della situazione economico finanziaria della propria aziendaPer farlo si devono utilizzare i classici indici di bilancio che, consentono di stabilire se la società è in uno stato di equilibrio economico e finanziario.

Oltre ai classici indici e margini di redditività, equilibrio fra patrimonio netto e capitale di terzi è indispensabile determinare il DSCR (Debt Service Coverage Ratio), l’ indicatore che misura la capacità dell’impresa di far fronte a impegni finanziari certi, grazie a un flusso di cassa positivo stimato per i 6 mesi successivi. Bisogna inoltre rilevare la presenza di ritardi ripetuti e significativi nei pagamenti dei fornitori, dell’IVA e/o dei propri dipendenti.  

A seconda del tipo di attività svolta poi, sarà importante avere la capacità di orientare la nostra analisi per il controllo di quelle poste maggiormente significative per gli obiettivi di analisi

Il tutto va rilevato periodicamente con la maggior frequenza possibile, avvalendosi di strumenti che in modo automatico oltre a determinare i parametri di riferimento consentano agli amministratori, di interpretare i sintomi e predisporre tempestivamente gli adeguati correttivi.

Tuttavia però anche questo potrebbe non bastare. Capita infatti spesso che sebbene l’impresa abbia un eccellente equilibrio economico finanziario, presenti indizi di crisi non rilevabili analizzando i soli dati contabili ma che un adeguato sistema organizzativo aziendale deve poter rilevare per porvi tempestivamente rimedio.

Si può pensare, ad esempio, a situazioni in cui l’azienda ha un’ottima redditività su prodotti che sono nella fase di declino del loro “ciclo di vita”, o a situazioni in cui il personale o i soci o gli stessi amministratori non siano adeguatamente motivati per lo scopo comune o non sufficientemente formati per far fronte, a diverso titolo, all’evoluzione del mercato e della concorrenza.

Sono tutte situazioni che bisogna tenere sotto controllo, predisponendo tempestivamente e costantemente le giuste misure correttive fondamentali per garantire la continuità aziendale.

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