Nuovo contributo a fondo perduto del “Decreto Ristori-bis”


Ecco cosa prevede il nuovo contributo a fondo perduto del “Decreto Ristori-bis”
Nuovo contributo a fondo perduto del “Decreto Ristori-bis”

 

Art. 1 DL n. 137/2020; Artt. 1 e 2, DL n. 149/2020

Di recente è stato pubblicato il “Decreto Ristori-bis” contenente nuove misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese gravemente danneggiate dall’emergenza epidemiologica COVID-19.

Il nuovo Decreto è composto dai seguenti due articoli:

  • L’art. 1 che estende il Contributo a fondo perduto riconosciuto dal precedente DL 137/2020 ad ulteriori settori; e prevede, inoltre, l’incremento del beneficio stesso a favore dei soggetti maggiormente colpiti (attività di gelateria/pasticceria, bar e albergo) residenti nelle c.d. zone “arancio” e “rosse”;
  • L’Art. 2 che prevede un fondo perduto a favore dei soggetti citati dal DPCM 3.11.2020 e residenti nelle c.d. zone “arancio” e “rosse”.

 

ART.1 “RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO EX DL N.137/2020” (EX DPCM 24.10.2020)

Il contributo spetta ai soggetti che:

  • Hanno partita iva attiva;
  • Svolgono come attività prevalente una di quelle previste dalle tabelle codici Ateco del Decreto;
  • Hanno conseguito un fatturato/corrispettivi di aprile 2020 inferiore di 2/3 rispetto al fatturato/corrispettivi di aprile 2019 à Rileva la data di effettuazione dell’operazione; non si applica per chi ha iniziato l’attività dal 01.01.2019 ed è valido anche in caso di fatturato superiore ai 5 milioni di euro.

 

Modalità di riconoscimento

 

Soggetto

Contributo DL n. 137/2020

Ha beneficiato del contributo ex art. 25, DL N. 34/2020 e non ha restituito tale beneficio

Riconosciuto “automaticamente” mediante accreditamento sul c/c bancario/postale indicato in precedenza.

Non ha presentato istanza per contributo ex art. 25, DL N. 34/2020

Presentazione telematica della domanda con modello previsto da AE con Provvedimento 10.06.20. Termini e modalità saranno definiti da apposita comunicazione.

 

 

Entità del contributo

Quota differenziata a seconda che il soggetto abbia già usufruito del beneficio ex art. 25, DL N. 34/2020, ovvero non abbia mai presentato istanza e in base al settore economico di appartenenza.

Sostanzialmente è prevista una percentuale di ristoro (Allegato 1 del DL 9 novembre 2020, n. 149) che va dal 50% al 400% a seconda del codice Ateco di appartenenza.

Importo massimo del contributo è fissato a € 150.000,00.

 

1. Soggetti che hanno beneficiato del contributo ex art. 25, DL N. 34/2020

Calcolato come quota del contributo già erogato a seconda della percentuale di ristoro attribuita.

 

2. Soggetti che non hanno presentato istanza per contributo ex art. 25, DL N. 34/2020

Calcolato come quota del valore dei ricavi e compensi inseriti nell’istanza presentata.

 

Ulteriore aumento della quota del 50%:

  • per i soggetti aventi domicilio fiscale/sede operativa in zone “arancio” e “rosse”;
  • codici Ateco:

56.10.30 gelaterie e pasticcerie;

56.10.41 gelaterie e pasticcerie ambulanti;

56.30.00 bar e altri esercizi simili senza cucina;

55.10.00 alberghi.

 

ART 2. NUOVO CONTRIBUTO DL N.149/2020 (MISURE RESTRITTIVE EX DPCM 3.11.2020)

I requisiti di accesso a questo contributo sono del tutto riconducibili a quanto già detto sopra.

La differenza principale sta:

  • nella percentuale di ristoro che in tal caso è fissata al 200% per tutte le categorie di codice Ateco previste dall’Allegato 2 del Decreto;
  • I soggetti interessati a questo contributo devono avere necessariamente sede legale/operativa in zone c.d. “rosse”.

In particolare rientrano i grandi magazzini, le attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, arredamento, tende, tappeti, elettrodomestici; commercio al dettaglio ambulante; servizi e istituti di bellezza, agenzie matrimoniali; ecc.

Importo massimo del contributo è fissato a € 150.000,00.

Articolo del:


di Martina Stefan

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