Decreto Natale DPCM 18.12.2020 e contributo alla ristorazione
Quasi alla Vigilia di questo Natale segnato dalle difficoltà e dalle limitazioni dettate dall’emergenza sanitarie, il Governo ha emanato il nuovo Decreto contenente le misure volte a limitare i rischi del contagio da Coronavirus e contenente altresì le misure economiche di sostegno per gli operatori del settore dei servizi di ristorazione.
Dal 24 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021 l’Italia torna ad essere zona rossa, con le conseguenti limitazioni agli spostamenti e all’apertura dei servizi commerciali: in particolare nei giorni del 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020; 1, 2 e 3 gennaio; 5-6 gennaio 2021 (con coprifuoco che resta alle 22).
Si torna invece in zona arancione negli giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, ma rimane anche in tali giorni il divieto di spostamento tra Comuni e la chiusura di bar e ristoranti.
È prevista una deroga, per permettere di passare le festività con la famiglia più ristretta, si possono infatti invitare due parenti e relativi figli minori di 14 anni, che non sono conteggiati.
Sarà possibile, invece, spostarsi tra Comuni sotto i 5mila abitanti in un raggio di 30 chilometri nei giorni feriali delle festività "con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia".
Previste altresì le sanzioni. "La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35". L'articolo 4 del dl 25 marzo prevede sanzioni da 400 a 1.000 euro per chi viola le norme del Decreto.
Da segnalare, in particolare, la previsione degli aiuti sotto forma di contributo a fondo perduto, prevista dallo stesso decreto, DPCM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18.12.2020, che entrato in vigore il 19.12.2020, all’art. 2 comma 2, il quale espressamente prevede che:
“Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal presente decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
2. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
3. L'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. 4. In ogni caso, l’importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020”.
L’allegato 1 al suddetto Decreto riporta i codici ATECO destinatari della misura:
561011 - Ristorazione con somministrazione;
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
561030 - Gelaterie e pasticcerie;
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti;
561042 - Ristorazione ambulante;
561050 - Ristorazione su treni e navi;
562100 - Catering per eventi, banqueting;
562910 – Mense;
562920 - Catering continuativo su base contrattuale;
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina;
I titolari delle suddette attività, che hanno già fatto richiesta e ottenuto il contributo previsto dal precedente Decreto Ristori dovrebbero ricevere automaticamente il contributo previsto dal nuovo DPCM, senza ulteriori adempimenti da parte dei contribuenti. Si attendono inoltre ulteriori misure per gli esercizi commerciali non compresi nel presente decreto.
Lo Studio Legale offre assistenza per ulteriori informazioni e nella procedura con Agenzia delle Entrate o per predisporre istanze e ricorsi.
Avv. Veronica Granata
Articolo del: