Nuovo obbligo per i datori di lavoro dal 01.07.201
Il pagamento delle buste paga dovrà esser effettuato con modalità tracciabili
Con la pubblicazione in G.U. della Legge di Bilancio 2018, a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa, a prescindere del rapporto di lavoro con uno dei seguenti strumenti:
1. bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
2. emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, al coniuge, al convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
All’interno della Legge viene espressamente negato l’utilizzo dei contanti e la firma sulla busta paga non costituirà prova dell'avvenuto pagamento.
Restano, esclusi dalla disposizione esclusivamente i datori di lavoro di colf e badanti.
Al datore di lavoro o committente che viola tale obbligo verrà applicata la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.
1. bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
2. emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, al coniuge, al convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
All’interno della Legge viene espressamente negato l’utilizzo dei contanti e la firma sulla busta paga non costituirà prova dell'avvenuto pagamento.
Restano, esclusi dalla disposizione esclusivamente i datori di lavoro di colf e badanti.
Al datore di lavoro o committente che viola tale obbligo verrà applicata la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.
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