Nuovo ravvedimento per le violazioni sostanziali


Come avviene il ravvedimento per le violazioni sostanziali
Nuovo ravvedimento per le violazioni sostanziali
Le violazioni sostanziali sono quelle che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo come:
1) errori od omissioni rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute, ai sensi dell'artt.36-bis e 36-ter D.P.R. N.600/73;
2) dichiarazione infedele.

Per quanto riguarda gli errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute sono considerati tali ad esempio:
- errori materiali e di calcolo nella determinazione dell'imponibile;
- errori materiali e di calcolo nella determinazione delle imposte dovute;
- indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni d'imposta;
- indicazione in misura superiore di oneri deducibili o detraibili;
- maggior indicazione di ritenute d'acconto;
- maggior indicazione di crediti d'imposta

Le suddette violazioni vengono rilevate attraverso le procedure automatiche di controllo della dichiarazione (artt.36-bis e 36-ter D.P.R. N.600/73)
Le suddette violazioni sono regolarizzabili con ravvedimento operoso.
Il perfezionamento del ravvedimento avviene mediante versamento:
- della maggior imposta o minor credito;
- degli interessi moratori pari all'1% con maturazione giorno per giorno;
- della sanzione ridotta nella misura:
* di 1/9 della sanzione minima, quindi pari a 1/9 del 30% se la maggior imposta viene versata entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione che si desidera regolarizzare;
* di 1/8 della sanzione minima, quindi pari a 1/8 del 30% se la maggior imposta viene versata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui e' stata commessa la violazione;
* di 1/7 della sanzione minima, quindi pari a 1/7 del 30% se la maggior imposta viene versata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione;
* di 1/6 della sanzione minima, quindi pari a 1/5 del 30% se la maggior imposta viene versata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione.

IL CASO DI DICHIARAZIONE INFEDELE consiste:
- per omessa indicazione di redditi;
- per errata indicazione dei redditi;
- esposizione di indebite detrazioni d'imposta;
- esposizione di indebite deduzioni dall'imponibile.
La sanzione ordinaria prevista per la presentazione di una dichiarazione infedele va dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza del credito.
Anche per questo tipo di violazione e' possibile utilizzare il ravvedimento operoso per regolarizzare la posizione nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.
Il perfezionamento del ravvedimento avviene mediante il versamento:
- della maggiore imposta o minor credito;
- degli interessi moratori
- della sanzione ridotta nella misura:
* di 1/9 della sanzione minima quindi pari a 1/9 del 100% se la maggiore imposta viene versata entro 90 giorni dalla scadenzaq del termine di presentazione della dichiarazione che si desidera regolarizzare;
* di 1/8 della sanzione minima quindi apri a 1/8 del 100% se la maggiore imposta viene versata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui e' stata commessa la violazione;
* di 1/7 della sazione minima quindi pari al 1/7 del 100% se la maggiore imposta viene versata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in corso del quale e' stata commessa la violazione;
* di 1/6 della sanzione minima quindi pari al 1/6 del 100% se la maggior imposta viene versata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione.

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di Comm. Emanuela Carocci

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