Nuovo regime forfetario


La legge di stabilità per il 2016 ha rivisto il regime forfetario per autonomi già introdotto dalla legge 190/2014.
Nuovo regime forfetario
La L. 190/2014 ha istituito il regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. "regime forfetario") costituente, a partire dal 2015, il regime naturale per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che soddisfano i requisiti richiesti dalla norma. Tra gli aspetti principali, il regime prevede la determinazione forfetaria del reddito (con eventuale riduzione per i soggetti che iniziano l'attività), l'assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva di IRPEF, IRAP e addizionali pari al 15%, l'esclusione da IVA, la determinazione agevolata dei contributi previdenziali.

Principali caratteristiche del regime
I requisiti che i professionisti (imprese individuali) devono possedere per poter accedere al regime forfettario sono:

- aver conseguito nell’anno precedente compensi, ragguagliati all’anno, inferiori ai limiti fissati dalla legge per ciascuna categoria di attività (ad. esempio, il limite per i professionisti è di Euro 30.000,00);
- nell'esercizio precedente non aver sostenuto spese per lavoro dipendente ed assimilato per un ammontare superiore a 5.000 euro lordi;
- non utilizzare beni strumentali, alla chiusura dell’esercizio precedente, superiori a 20.000 euro (esclusa l’Iva in acquisto anche se non detratta). Restano in ogni caso esclusi dal calcolo i beni immateriali;
- non avvalersi di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- non effettuare in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- non aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per un importo eccedente i 30.000 euro (l’importo diviene irrilevante nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro);
- non detenere partecipazioni in società di persone e/o srl trasparenti

Forfettizzazione dei costi. Il reddito imponibile è determinato in misura percentuale sui ricavi conseguiti. Tale percentuale cambia in base al tipo di attività. Ad esempio, per le attività professionali tecniche scientifiche (...), il reddito è il 78% dei ricavi; mentre per le attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio, la redditività è il 40% dei ricavi. Gli unici costi analiticamente deducibili sono i contributi previdenziali versati nel periodo.

Imposta sostitutiva. I contribuenti forfettari sono soggetti ad un’imposta sostitutiva del 15%. L’aliquota è ridotta al 5% nei primi 5 anni per chi inizia l’attività ed è in possesso dei requisiti di cui si dirà in seguito.

Esclusione dall’applicazione dell’IVA I contribuenti che rientrano nel regime forfettario non addebitano l’IVA sulle prestazioni effettuate e, conseguentemente, non potranno detrarre l’IVA sugli acquisti effettuati.

Rettifica IVA detratta sugli acquisti di beni ammortizzabili Il contribuente che abbia acquistato beni ammortizzabili nei 5 anni precedenti detraendosi l’IVA, dovrà effettuare una rettifica di tale detrazione. La rettifica si applica ai soli beni ancora a disposizione del contribuente e non si applica ai beni inferiori ad Euro 516,48. Esempio: se nel 2013 sono stati acquistati beni ammortizzabiliche hanno comportato una detrazione IVA di Euro 1.000,00, il periodo quinquennale di osservazione va dal 2013 al 2017. Poiché a fine 2015 mancano due anni allo scadere del quinquennio, si dovrà "rimborsare" IVA per Euro 400,00 (due quinti di Euro 1.000,00). Il versamento avverrà con la liquidazione del mese di dicembre o del quarto trimestre 2015 per i contribuenti trimestrali.

Non assoggettamento a ritenuta d’acconto. I compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d’acconto: l’esenzione va indicata in fattura. Il contribuente forfettario, inoltre, non dovrà applicare la ritenuta d’acconto sulle prestazioni pagate.

Esclusione dall’applicazione degli studi di settore e parametri. I soggetti che aderiscono al regime forfettario non sono assoggettati agli studi di settore e parametri.

Non applicazione delle deduzioni e detrazioni previste ai fini Irpef. Non sono applicabili ai contribuenti forfettari le deduzioni e le detrazioni (spese mediche, interessi su mutui prima casa, etc.) previste nella disciplina IRPEF.

Perdita dei requisiti. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni previste per potervi accedere.
Opzione per il regime ordinario. I contribuenti che, nonostante il possesso dei requisiti per il regime forfettario, possono comunque optare per i regime ordinario. Tale opzione vale tre anni.
La circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6 ha precisato che, ai fini dell'accesso al regime, nessun rilievo assume l'esercizio in anni precedenti di un'attività d'impresa, arte o professione. Tali circostanze rilevano ai fini impositivi per fruire dell'agevolazione consistente nella riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dal 15% al 5%, per i primi cinque anni di attività.

Condizioni per l’abbattimento dell’aliquota al 5%
Possono avvalersi dell’abbattimento al 5% dell’aliquota per i primi 5 anni di attività, i contribuenti che, avendo intrapreso una nuova attività, sono in possesso dei seguenti requisiti:
mancato esercizio, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;esercizio di attività che non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte o professione;esercizio che non costituisce prosecuzione di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfetario.

Articolo del:


di Enrico Perferi

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