Nuovo regime forfettario 2016
Requisiti di accesso al regime forfettario, caratteristiche, benefici per le nuove attività, agevolazioni previdenziali
La legge di stabilità prevede per il prossimo anno 2016 la soppressione del regime forfettario istituito dall'art. 1 commi da 54 a 89 della Legge 190/2014, in vigore dal 1/1/2015. Il regime forfettario in questione, inizialmente sostituiva il regime di vantaggio (ex regime dei minimi), successivamente la scelta di tale regime di vantaggio è stata prorogata per tutto il 2015.
Con la legge di stabilità, in fase di approvazione, entrambe tali regimi cesseranno di esistere al 31 dicembre 2015, e dal 1° gennaio 2016 si potrà optare solo per il nuovo regime forfettario 2016 che ricalca in linea di massima il regime forfettario del 2015 con alcune modifiche.
REQUISITI DI ACCESSO
Possono accedere al regime forfetario le persone fisiche che nell’anno precedente presentano i seguenti requisiti:
ricavi conseguiti / compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita Tabella, in relazione al codice dell'attività esercitata (limite compreso tra € 30.000 e 50.000 al posto del precedente compreso tra € 15.000 ed € 40.000).
spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore.
costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento, non superiore a € 20.000. Non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovettura, telefono cellulare, altri beni utilizzati promiscuamente). I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso.
Per i soggetti già in attività le condizioni di accesso vanno verificate nel 2015 e successivamente anno per anno. In caso di inizio dell’attività è possibile utilizzare il regime forfetario in base ai ricavi / compensi che si presume di percepire nell’anno di inizio.
Ai fini dell’adozione del nuovo regime è irrilevante l’età del contribuente con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti. Inoltre, per il regime in esame non è previsto alcun limite di durata.
Il regime, in sintesi, presenta caratteristiche simili al vecchio regime forfettario: non assoggettamento ad IVA e relativi versamenti, comunicazioni e dichiarazione annuale; non assoggettamento e versamento delle ritenute d'acconto; esclusione dall’IRAP; esclusione dall’applicazione degli studi di settore e parametri; applicazione al reddito conseguito di un’imposta sostitutiva del 15%.
ULTRIORI BENEFICI PER LE NUOVE ATTIVITA'
I contribuenti che intraprendono una nuova attività per i primi 5 anni beneficiano dell’aliquota dell’imposta sostitutiva in misura pari al 5% (invece del 15%). Non è più prevista la riduzione del reddito di 1/3.
Per beneficiare dell’aliquota ridotta al 5% sono necessari i seguenti requisiti:
• il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
• l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
• qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario.
Con una disposizione transitoria, l’applicazione dell’imposta sostitutiva con l’aliquota ridotta del 5% è riconosciuta per il 2016-2019 anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2015 adottando il precedente regime forfetario.
NUOVO REGIME PREVIDENZIALE
Il "nuovo" comma 77 dispone che il reddito forfetario costituisce base imponibile ai fini previdenziali sul quale va applicata la contribuzione ridotta del 35%. In precedenza l’agevolazione consisteva nella non applicazione del minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90.
Quindi si è ridotto il vantaggio contributivo per chi inizia una nuova attività in quanto il contribuente pagherà comunque i contributi calcolati sul reddito minimo ripartiti in quattro rate trimestrali ma applicando un'aliquota ridotta del 35%. Ciò incide non poco su chi, essendo al primo anno di attività, si trova a dover pagare contributi avendo magari un reddito inferiore al minimo su cui gli stessi sono calcolati.
Con la legge di stabilità, in fase di approvazione, entrambe tali regimi cesseranno di esistere al 31 dicembre 2015, e dal 1° gennaio 2016 si potrà optare solo per il nuovo regime forfettario 2016 che ricalca in linea di massima il regime forfettario del 2015 con alcune modifiche.
REQUISITI DI ACCESSO
Possono accedere al regime forfetario le persone fisiche che nell’anno precedente presentano i seguenti requisiti:
ricavi conseguiti / compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita Tabella, in relazione al codice dell'attività esercitata (limite compreso tra € 30.000 e 50.000 al posto del precedente compreso tra € 15.000 ed € 40.000).
spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore.
costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento, non superiore a € 20.000. Non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovettura, telefono cellulare, altri beni utilizzati promiscuamente). I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso.
Per i soggetti già in attività le condizioni di accesso vanno verificate nel 2015 e successivamente anno per anno. In caso di inizio dell’attività è possibile utilizzare il regime forfetario in base ai ricavi / compensi che si presume di percepire nell’anno di inizio.
Ai fini dell’adozione del nuovo regime è irrilevante l’età del contribuente con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti. Inoltre, per il regime in esame non è previsto alcun limite di durata.
Il regime, in sintesi, presenta caratteristiche simili al vecchio regime forfettario: non assoggettamento ad IVA e relativi versamenti, comunicazioni e dichiarazione annuale; non assoggettamento e versamento delle ritenute d'acconto; esclusione dall’IRAP; esclusione dall’applicazione degli studi di settore e parametri; applicazione al reddito conseguito di un’imposta sostitutiva del 15%.
ULTRIORI BENEFICI PER LE NUOVE ATTIVITA'
I contribuenti che intraprendono una nuova attività per i primi 5 anni beneficiano dell’aliquota dell’imposta sostitutiva in misura pari al 5% (invece del 15%). Non è più prevista la riduzione del reddito di 1/3.
Per beneficiare dell’aliquota ridotta al 5% sono necessari i seguenti requisiti:
• il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
• l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
• qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario.
Con una disposizione transitoria, l’applicazione dell’imposta sostitutiva con l’aliquota ridotta del 5% è riconosciuta per il 2016-2019 anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2015 adottando il precedente regime forfetario.
NUOVO REGIME PREVIDENZIALE
Il "nuovo" comma 77 dispone che il reddito forfetario costituisce base imponibile ai fini previdenziali sul quale va applicata la contribuzione ridotta del 35%. In precedenza l’agevolazione consisteva nella non applicazione del minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90.
Quindi si è ridotto il vantaggio contributivo per chi inizia una nuova attività in quanto il contribuente pagherà comunque i contributi calcolati sul reddito minimo ripartiti in quattro rate trimestrali ma applicando un'aliquota ridotta del 35%. Ciò incide non poco su chi, essendo al primo anno di attività, si trova a dover pagare contributi avendo magari un reddito inferiore al minimo su cui gli stessi sono calcolati.
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