Nuovo Regime Forfettario 2016


Dal 2016 il regime forfetario resta l'unica alternativa al regime ordinario per le persone fisiche che svolgono o iniziano un'attività d'impresa.
Nuovo Regime Forfettario 2016
Requisiti

Possono aderire al regime, senza alcun limite di età e di durata, le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arte e professione che nell'anno solare precedente:
1. abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell'attività svolta. A decorrere dal 2016, le soglie dei ricavi e dei compensi sono generalmente incrementate di 10.000 Euro, e di 15.000 Euro per le attività svolte dagli esercenti arti e professioni;
2. abbiano sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5.000 Euro lordi;
3. il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20.000 Euro.

In caso di esercizio di attività di lavoro dipendente nell'anno precedente, va rispettato il limite di 30.000 Euro, che non rileva se il rapporto di lavoro è cessato.

Le semplificazioni per chi utilizza il regime agevolato forfetario
Per quanto riguarda l'Iva sono in generale esonerati dal versamento dell'imposta (e di contro non hanno diritto alla detrazione dell'Iva a credito).
Per quanto riguarda le imposte sui redditi: sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili; determinano il reddito d'impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, e scomputando da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori versati; sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi.
Per quanto riguarda l'IRAP, essi sono esclusi da tale imposta.
Per quanto riguarda gli studi di settore, essi sono esonerati dalla loro presentazione (anche dai parametri).
Per quanto riguarda gli adempimenti in qualità di sostituti d'imposta, essi non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura; non effettuano la ritenuta alla fonte. Sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta.

Gli imprenditori che applicano il regime forfetario, obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, possono usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale (c.d. regime contributivo agevolato).

Fino al 2015 prevedeva la determinazione del contributo a percentuale sul reddito dichiarato, senza considerare il c.d. minimale di reddito (ossia quel reddito minimo sul quale i contributi sono sempre dovuti, anche se il reddito d'impresa dichiarato è inferiore a quella soglia minima); dal 2016, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016, il reddito derivante dall'attività soggetta al regime forfetario, costituisce base imponibile ai fini previdenziali con una contribuzione ridotta del 35%

Calcolo del reddito
Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata, senza tener conto delle spese sostenute nell'anno. Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge. Il reddito così determinato è soggetto ad un’imposta pari al 15%, sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP. Il versamento dell'imposta sostitutiva segue le stesse regole previste per l'Irpef.

Regime forfetario start up
Per favorire l'avvio di nuove iniziative produttive, l'aliquota sostitutiva del regime agevolato viene ridotta dal 15 al 5% per i primi 5 anni di attività. Per beneficiare dell’aliquota ridotta è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:
1. Il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
2. L’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;
3. Qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario.

Articolo del:


di Angela Fragnelli

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