Nuovo regime per cassa: gestione delle rimanenze


In parte chiarita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E del 2017
Nuovo regime per cassa: gestione delle rimanenze
La gestione delle rimanenze di magazzino nel nuovo principio di cassa per le imprese in contabilità semplificata è stata in parte chiarita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E del 2017. In tale documento, dopo aver chiarito che nel concetto di rimanenze finali rientrano le rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale, le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, e le rimanenze dei titoli, viene anche chiarita la modalità di determinazione del reddito imponibile. Dal momento che con il nuovo principio di cassa si tiene conto del momento dell'incasso o del pagamento per la formazione del reddito imponibile, anche le merci quindi costituiscono un costo nel momento in cui sono acquistate senza tener conto del loro effettivo utilizzo. Di conseguenza, l’ Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/ ha previsto che le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza debbano essere portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime di cassa. Negli anni successivi, invece, la determinazione del reddito imponibile non terrà più conto delle esistenze iniziali né delle rimanenze finali. É bene ricordare che nonostante le rimanenze non rilevino più ai fini della determinazione del reddito imponibile, il contribuente dovrà continuare ad ottemperare all'obbligo di redazione dell'inventario di magazzino. Ovviamente questo meccanismo ha notevoli punti di criticità poiché la mancata rilevazione delle rimanenze finali, potrebbe comportare la chiusura dell’esercizio in perdita nel primo anno di applicazione del regime di cassa. Inoltre, in regime di contabilità semplificata, a differenza di quanto accade per le perdite rilevate in contabilità ordinaria, non è possibile il riporto in avanti delle perdite nei cinque periodi d'imposta successivi, di conseguenza la perdita è persa. L'Agenzia delle Entrate ha in parte cercato di risolvere il problema prevedendo che per le società c.d. di comodo, le società non operative, e le società in perdita sistematica, non si rileva il componente negativo derivante dalla deduzione integrale nel primo periodo di applicazione del regime di cassa delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza.

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di Studio Molinaro

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