Nuovo regolamento strutture ricettive extralberghi


Come cambia la gestione delle attività extralberghiere (Parte Terza),
Bed and Breakfast (art. 9)
Nuovo regolamento strutture ricettive extralberghi
Bed and breakfast (art. 9)
Da un punto di vista operativo sono introdotti i seguenti limiti: non può operare per più di 90 giorni continuativi; se situato nel territorio di Roma (è specificato nella città metropolitana, che coincide con la Provincia) è vincolato ad un periodo di inattività obbligatoria di 120 giorni in un anno anche non continuativi, mentre se non è nell'area metropolitana di Roma il periodo di inattività è limitato a 90 giorni. Sempre se in forma non imprenditoriale, la capacità ricettiva è limitata ad un massimo di tre camere e di complessivi sei posti letto. Se svolto in forma imprenditoriale, il limite alla capacità ricettiva sale a quattro camere e complessivi otto posti letto e non c'è il periodo obbligatorio di inattività (ma rimane il vincolo dei 90 giorni massimi continuativi).
Il soggetto titolare, sia in forma imprenditoriale sia no, deve avere la residenza nello stesso immobile in cui si svolge l'attività ed almeno una camera da letto (non è specificato la superficie minima) deve essere riservata al titolare.

Per concludere, il cambiamento più consistente che troviamo in queste nuove regole, è il fatto che il Comune può imporre dei periodi di chiusura obbligatoria "in zone urbane ad alta concentrazione di strutture ricettive" per le attività svolte in forma non imprenditoriale di b&b e affittacamere, (art. 3)

Come abbiamo visto, e questa è un'altra importante novità del nuovo regolamento, le case e appartamenti per vacanze ed i bed & breakfast sono obbligati ad un fermo amministrativo di un certo numero di giorni annui, (100 gg. Per le casa vacanze in forma non imprenditoriale e 120 gg. Per i Bed & Breakfast) anche non continuativi.
Pertanto se il comune dovesse imporre periodi di chiusura obbligatoria in base all'art. 3, quei periodi varranno nel conteggio dei giorni obbligatori di inattività. Da ciò se ne dedurrebbe che il Comune non potrà in nessun caso imporre periodi di chiusura forzata decisi dall'amministrazione superiori appunto a 100 giorni complessivi (anche non continuativi, ma comunque accorpati al massimo in due periodi all'anno).

I periodi di interruzione imposti dal comune non possono essere comunque superiori a due, ma possono avere qualunque durata.
Con successiva modifica al regolamento, pubblicata nella BURL 79/2015 del 1 ottobre 2015 la Regione ha stabilito una proroga che è valida solo per le attività extralberghiere già attive alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, tale proroga sposta al 1 gennaio 2017 la data entro la quale tutte le attività dovranno rispettare i periodi di chiusura imposti.

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di Geometra Burgio Pierluigi

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