Nuovo rinvio delle scadenze di Aprile e Maggio, ma non per tutti


Le nuove moratorie su imposte e contributi previste dal nuovo "Decreto liquidità"
Nuovo rinvio delle scadenze di Aprile e Maggio, ma non per tutti

Nella nuovo decreto legge avente oggetto sostegno alla liquidità delle imprese, se per la cui interezza è ancora presto darne una disamina puntuale e approfondita, per ciò che riguarda il rinvio delle scadenze dei versamenti relativi ai mesi di aprile e maggio prossimi, è possibile già affrontare una ampia analisi.

A differenza del primo decreto “Cura Italia” il rinvio dei versamenti dei prossimi due mesi potrà essere concesso soltanto al verificarsi di un combinato disposto.

La condizione “madre” per poter godere del differimento è quella di aver subito un calo percentuale di ricavi (nel caso di imprese) o compensi (nel caso di persone fisiche esercenti attività di arti o professioni) rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, ossia all’anno 2019 e precisamente:

- per i soggetti con compensi fino a 50 milioni di euro (dato del 2019), possono usufruire della proroga nel caso in cui si verifichi un calo non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 (rispetto allo stesso mese dello scorso anno) e nel mese di aprile (rispetto allo stesso mese 2019);

- per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro la percentuale di calo dovrà essere almeno pari al 50% del fatturato.


L'impresa più ardua da contabilizzare, sarà verificare il calo per le imprese in regime di contabilità ordinaria che operano nel principio della competenza economica: per queste, infatti, si dovranno considerare soltanto i ricavi di “pertinenza” dei due mesi in questione, presi tra l'altro singolarmente. Vale a dire che bisognerà verificare ogni singola fattura ed il suo contenuto, sterilizzando, oltre gli altri componenti positivi di reddito quali, plusvalenze, sopravvenienze attive, etc, anche eventuali acconti percepiti, per prestazioni non eseguite o per vendite con ancora completate poiché non costituiscono ancora ricavi e quelli relativi ad operazioni fatturate nei mesi di marzo o aprile, ma di competenza del mese precedente o del mese successivo, non presi in considerazione per il calcolo.

Per coloro i quali, invece, adottano il regime di contabilità semplificata (per le imprese minori) e il regime di cassa (per i professionisti e i soggetti in regime forfettario) bisognerà verificare i corrispettivi incassati nei mesi di marzo e aprile dell’anno 2019 e confrontarli con quelli dell’anno precedente.

La sospensione riguarderà versamenti IVA, ritenute, i contributi e i premi Inail da effettuarsi nei mesi di aprile e maggio 2020, la cui scadenza verrà prorogata al mese di giugno 2020.

Si potrà adempiere effettuando il versamento entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione, o in 5 rate (sempre a partire da giugno 2020), per le quali, in mancanza di ulteriori disposizioni, si ipotizza una cadenza mensile.

Stessa sorte anche per i nuovi operatori Iva che hanno iniziato attività dopo il 31 marzo 2019.

E' stato anche stabilito che, i contribuenti con ricavi percepiti nel 2019 non superiori a 400 mila euro, che, nei mesi immediatamente precedenti ad aprile e maggio non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato, potranno non assoggettare i relativi compensi di lavoro autonomo a ritenuta alla fonte a titolo di acconto, che sarà versata in un'unica soluzione entro il 31 luglio o in cinque rate mensili di pari importo a partire sempre da luglio prossimo.

 

Articolo del:


di Rag. Giuseppe Vaccaro

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