Obbligatoria la verifica in materia di sicurezza
Carcere per il committente che non verifica l’affidabilità dell’appaltatore in materia di sicurezza
Le verifiche richieste da chi commissiona un`opera o un lavoro - ex art. 26 D. Lgs. 81/08 (Obblighi connessi ai contratti d`appalto o d`opera o di somministrazione) - non devono limitarsi alle capacità tecniche dell’appaltatore, ma si devono estendere anche all’affidabilità in termini di sicurezza, in quanto il committente è corresponsabile alla pari con l’appaltatore per la violazione di norme antinfortunistiche.
Tra l’altro il comma 2 del citato articolo stabilisce che "Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva".
Infatti, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 36268 del 27 agosto 2014, ha confermato la condanna a due mesi di reclusione per il responsabile della sicurezza di un’azienda committente in conseguenza di un infortunio occorso a un lavoratore dipendente dell’appaltatore.
Secondo la Cassazione tale "è una precisa regola di diligenza e prudenza che il committente di lavori dati in appalto è tenuto a seguire e, in particolare, l’obbligo di accertarsi che la persona alla quale affida l’incarico sia, non solo munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività che deve esserle commissionata e alle concrete modalità di espletamento della stessa". Essa "svolge funzione integrativa del precetto penale che sanziona il reato di lesioni colpose, ponendo a carico del committente l’obbligo di garantire che anche l’impresa appaltatrice si attenga a misure di prevenzione della cui inosservanza lo stesso committente sarà chiamato a rispondere, ove fosse in grado di percepirne l’inadeguatezza".
Il committente non si deve limitare a valutare l’inadeguatezza della ditta appaltatrice di garantire la sicurezza dei lavoratori agli inizi dei lavori, ma, piuttosto anche nella fase di concreta esecuzione delle lavorazioni.
Tra l’altro il comma 2 del citato articolo stabilisce che "Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva".
Infatti, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 36268 del 27 agosto 2014, ha confermato la condanna a due mesi di reclusione per il responsabile della sicurezza di un’azienda committente in conseguenza di un infortunio occorso a un lavoratore dipendente dell’appaltatore.
Secondo la Cassazione tale "è una precisa regola di diligenza e prudenza che il committente di lavori dati in appalto è tenuto a seguire e, in particolare, l’obbligo di accertarsi che la persona alla quale affida l’incarico sia, non solo munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività che deve esserle commissionata e alle concrete modalità di espletamento della stessa". Essa "svolge funzione integrativa del precetto penale che sanziona il reato di lesioni colpose, ponendo a carico del committente l’obbligo di garantire che anche l’impresa appaltatrice si attenga a misure di prevenzione della cui inosservanza lo stesso committente sarà chiamato a rispondere, ove fosse in grado di percepirne l’inadeguatezza".
Il committente non si deve limitare a valutare l’inadeguatezza della ditta appaltatrice di garantire la sicurezza dei lavoratori agli inizi dei lavori, ma, piuttosto anche nella fase di concreta esecuzione delle lavorazioni.
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