Obbligatorietà del sistema di indennizzo diretto
Una "prassi" imposta al di là del dato normativo
Come noto, il D.L.vo n. 209/05 ha introdotto nell’ordinamento il sistema di risarcimento diretto.
Tale norma s’inserisce in quel percorso evolutivo volto ad attribuire sempre maggiore tutela a favore del "danneggiato da sinistro stradale", che ha preso avvio nel 1969 con le legge 990 e non può quindi essere interpretata nel senso di escludere quelle azioni che trovano fondamento nella disciplina comunitaria, oltre che nella normativa codicistica.
A conferma del "carattere alternativo, e non esclusivo, dell'azione diretta nei soli confronti del proprio assicuratore", la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180/2009, ha definitivamente chiarito che:
"l'introduzione di un'ipotesi speciale dell'azione diretta ex art. 144, codice assicurazioni private, quella contro il proprio assicuratore (art. 149), non può aver precluso l'azione di responsabilità civile".
E ancora: "A favore depone, oltre all'interpretazione coerente della delega (dalla quale non sembra emergere la possibilità di uno stravolgimento del sistema), uno dei principi fondamentali della stessa, che è quello (art. 4, comma 1, lettera b) della "tutela dei consumatori e più in generale dei contraenti più deboli".
La V Direttiva CE, n. 2000/26/CE, alla base di tale importante decisione, impone ad ogni Stato membro di prevedere a favore del danneggiato da sinistro stradale "un diritto d’azione diretta contro la compagnia di assicurazione che copra la responsabilità civile della persona responsabile".
Ciononostante, in Italia esiste una forte resistenza all’applicazione di tale principio di garanzia per le vittime della strada.
Ed infatti i c.d. "procuratori" di compagnia sono soliti ricordare ai giuristi di professione che "nonostante la sentenza della Corte Costituzionale n. 180/2009 il danneggiato è obbligato a rivolgere le proprie richieste all’impresa del veicolo che assicura il vettore".
Questa sorta di interpretazione "autentica" della legge, applicata rigidamente da tutte le compagnie assicurative, comporta la disapplicazione "coattiva" di garanzie a tutela delle vittime dei sinistri stradali.
Ed invero, il rigetto di una richiesta risarcitoria stragiudiziale, fondato su tali illegittimi principi, costringerebbe il danneggiato che volesse fare valere i propri diritti a procedere giudizialmente per affrontare il tema preliminare della "legittimazione passiva", con ovvio spreco di tempo e denaro, unito all’alea del giudizio.
Per tali ragioni - nella prassi italiana - il danneggiato da sinistro stradale non è titolare di alcuna possibilità di scelta: l’indennizzo diretto ex art. 149, cap può definirsi - a ragion veduta - obbligatorio.
Tale norma s’inserisce in quel percorso evolutivo volto ad attribuire sempre maggiore tutela a favore del "danneggiato da sinistro stradale", che ha preso avvio nel 1969 con le legge 990 e non può quindi essere interpretata nel senso di escludere quelle azioni che trovano fondamento nella disciplina comunitaria, oltre che nella normativa codicistica.
A conferma del "carattere alternativo, e non esclusivo, dell'azione diretta nei soli confronti del proprio assicuratore", la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180/2009, ha definitivamente chiarito che:
"l'introduzione di un'ipotesi speciale dell'azione diretta ex art. 144, codice assicurazioni private, quella contro il proprio assicuratore (art. 149), non può aver precluso l'azione di responsabilità civile".
E ancora: "A favore depone, oltre all'interpretazione coerente della delega (dalla quale non sembra emergere la possibilità di uno stravolgimento del sistema), uno dei principi fondamentali della stessa, che è quello (art. 4, comma 1, lettera b) della "tutela dei consumatori e più in generale dei contraenti più deboli".
La V Direttiva CE, n. 2000/26/CE, alla base di tale importante decisione, impone ad ogni Stato membro di prevedere a favore del danneggiato da sinistro stradale "un diritto d’azione diretta contro la compagnia di assicurazione che copra la responsabilità civile della persona responsabile".
Ciononostante, in Italia esiste una forte resistenza all’applicazione di tale principio di garanzia per le vittime della strada.
Ed infatti i c.d. "procuratori" di compagnia sono soliti ricordare ai giuristi di professione che "nonostante la sentenza della Corte Costituzionale n. 180/2009 il danneggiato è obbligato a rivolgere le proprie richieste all’impresa del veicolo che assicura il vettore".
Questa sorta di interpretazione "autentica" della legge, applicata rigidamente da tutte le compagnie assicurative, comporta la disapplicazione "coattiva" di garanzie a tutela delle vittime dei sinistri stradali.
Ed invero, il rigetto di una richiesta risarcitoria stragiudiziale, fondato su tali illegittimi principi, costringerebbe il danneggiato che volesse fare valere i propri diritti a procedere giudizialmente per affrontare il tema preliminare della "legittimazione passiva", con ovvio spreco di tempo e denaro, unito all’alea del giudizio.
Per tali ragioni - nella prassi italiana - il danneggiato da sinistro stradale non è titolare di alcuna possibilità di scelta: l’indennizzo diretto ex art. 149, cap può definirsi - a ragion veduta - obbligatorio.
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