Obbligo del Modello EAS per Associazioni Sportive Dilettantistiche


Cos'è il Modello EAS? Quali sono le conseguenze fiscali per le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche che non effettuano l'invio all'Agenzia delle Entrate?
Obbligo del Modello EAS per Associazioni Sportive Dilettantistiche

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche che, in presenza dei requisiti previsti dalle norme di riferimento, intendano avvalersi delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 148, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali all’Agenzia delle Entrate, mediante apposito modello (cd. Modello EAS).


Soggetti obbligati e modalità di presentazione

In particolare, sono tenute all’invio del Modello EAS le Associazioni sportive dilettantistiche e le Società sportive dilettantistiche che:

•    oltre all'attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, effettuano operazioni commerciali quali cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini IRES e IVA;

oppure,

•    effettuano operazioni strutturalmente commerciali, anche se "decommercializzate", ai sensi dell'art. 148, comma, 3 del TUIR e dell'art. 4, comma 4, del DPR n. 633/72.

Il Modello EAS deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate solo attraverso modalità telematica da un intermediario abilitato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’Associazione o della Società e nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Possono presentare il c.d. “Modello EAS semplificato” le ASD e SSD che risultano iscritte in pubblici registri, come il Registro CONI 2.0, i cui dati sono quindi già noti all’Agenzia delle Entrate. Per il Modello EAS semplificato è obbligatoria l’indicazione dei soli dati identificativi dell’Associazione/Società sportiva e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche compilano, altresì, il rigo 20).


Conseguenze del mancato invio del Modello EAS

Il mancato invio del Modello EAS rende inapplicabile il regime fiscale agevolato di cui all'art. 148, comma 3, TUIR, riservato alle Associazioni sportive dilettantistiche ed esteso anche alle Società sportive dilettantistiche dall'art. 90 della L. 289/2002, ai sensi del quale "Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati".

In altre parole, in caso di assenza della comunicazione del Modello EAS all'Agenzia delle Entrate, le somme che l'Associazione o Società sportiva percepisce dai propri soci, tesserati (es: quota mensile per la frequentazione dei corsi sportivi) o da altre Associazioni e Società sportive affiliate al medesimo EPS, Federazione o DSA (es: contributo per la condivisione di spazi) sono considerate derivanti da attività commerciali e in quanto tali assoggettate ad imposizione IRES e IVA.

Peraltro, le conseguenze sarebbero ancora più gravi nel caso in cui un'Associazione o una Società sportiva subisse un accertamento fiscale durante il quale fosse rilevata l'inapplicabilità del regime fiscale agevolato di cui all'art. 148, comma 3, TUIR in ragione dell'omessa comunicazione del Modello EAS entro i termini previsti dalla legge. In tal caso, oltre alle imposte accertate sarebbero applicabili anche le sanzioni amministrative.

In caso di omessa presentazione del modello EAS entro i termini stabiliti, tuttavia, è possibile il ravvedimento tramite la c.d. remissione in bonis, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purché l’Associazione o Società sportiva dilettantistica:

•    abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;

•    effettui la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile;

•    versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione di 250,00 euro.

Come precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E/2018 del 1° agosto 2018, qualora il Modello EAS sia trasmesso oltre i termini ordinari, nonché oltre il termine per beneficiare dell’istituto della c.d. remissione in bonis, l’Associazione o Società sportiva non può avvalersi del regime fiscale agevolativo di cui al predetto art. 148, comma 3, del TUIR in relazione all’attività realizzata precedentemente alla data di presentazione del medesimo Modello, ma solo alle attività compiute successivamente a tale data.

 

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di Avv. Andrea D'Agata

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