Obbligo di accompagnare i figli a scuola
Davvero la Cassazione ha stabilito che sussiste la responsabilità degli insegnanti anche per i danni subiti dai bambini fuori dalla scuola???
A leggere attentamente la recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21593 del 19.09.2017 la risposta a questa domanda non può che essere negativa e non corrisponde, dunque, al vero che la Suprema Corte abbia affermato l'obbligo dei genitori di accompagnare i figli a scuola (o addirittura imposto al legislatore di adeguarsi in questo senso).
Vediamo quindi cosa dice esattamente la recente pronuncia, al fine di chiarire meglio perche vi è così poca chiarezza sui motivi che spingono il Parlamento a voler prevedere il dovere dei genitori (o di eventuali delegati) di accompagnare e ritirare da scuola i minori infraquattordicenni.
Il caso.
L'ordinanza della Cassazione conferma, anzitutto, la sentenza di secondo grado con cui la Corte d'Appello aveva affermato l'esistenza di un concorso di colpa del Ministero dell'istruzione (del 20%) nell'aver causato il decesso di un alunno nel lontano 2003.
Nel caso di specie il ragazzo, uscito da scuola, era stato investito da un autobus di linea e i genitori avevano evocato in giudizio la società di trasporto presso cui operava l'autista dell'autobus, l'autista stesso, il Comune (quale ente gestore/proprietario della via su cui si era verificato l'incidente) e il Ministero dell'Istruzione chiedendo che venisse accertata, a diverso titolo, la loro responsabilità e che, per l'effetto, tali soggetti venissero condannati al risarcimento del danno subito a causa della morte del figlio. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale accertava che la responsabilità del sinistro era da ascriversi al 40% all'autista, al 40% al Comune e per il restante 20% al Ministero dell'Istruzione.
Per quanto attiene la responsabilità del Ministero, si ritenne sussistente tale concorso di colpa in ragione del fatto che il Regolamento di Istituto in vigore nella scuola frequentata dal ragazzo prevedeva espressamente che l'obbligo di vigilanza del personale scolastico dovesse perdurare fino al momento in cui i minori venivano affidati al personale di trasporto o ad altri soggetti responsabili.
Va da sè che, in presenza di tale obbligo specifico - che si aggiunge, per quanto riguarda quel singolo Istituto, a quanto la legge prevede in via generale - l'insegnante è responsabile di quanto accade dopo che il minore sia uscito da solo dall'edificio scolastico in quanto l'attività di vigilanza non può interrompersi sino a che gli alunni non vengano presi in consegna da altri soggetti che ne hanno la responsabilità.
Nel caso di specie, la violazione di tale obbligo aggiuntivo da parte dell'insegnante dell'ultima ora e del Dirigente scolastico, che avrebbe dovuto a sua volta vigilare sul comportamento del docente, aveva comportato anche l'avvio di un procedimento penale, mentre sul piano civile venne chiamato a rispondere il Ministero dell'Istruzione, che nei casi di inadempimento agli obblighi di vigilanza può, in seguito, rivalersi sul docente e sul preside laddove questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.
In presenza di un obbligo aggiuntivo che va ad integrare ed accrescere gli obblighi di legge, l'esito cui è giunta la Cassazione non poteva, del resto, essere differente.
Ben diverso è invece il caso in cui il Regolamento di Istituto, una circolare o qualche ordine di servizio non si spinga a tanto.
Il quadro normativo.
Precisato l'esatto contenuto della sentenza tanto evocata di recente dai mass media, va chiarito che il quadro normativo relativo agli obblighi di vigilanza dei docenti è, per il vero, alquanto complesso. Si intersecano, infatti, parecchie fonti di diverso rango che sembrano delineare un obbligo di sorveglianza degli alunni per l'intero periodo in cui essi usufruiscono del servizio scolastico, ivi compresa la ricreazione, dal momento in cui fanno ingresso nell'istituto al momento in cui escono da scuola (tra le tante si ricordano ad es. i D.lgs. n. 165/2001, n.297/94, L. 312/80, R.d. n. 965/24 e non ultimi l'art. 29 del CCNL insegnanti e il CCNL dei collaboratori scolastici). La responsabilità si estenderebbe, invece, anche ai danni verificatisi fuori dall'edificio scolastico durante le gite, nella trasferta da scuola a casa se il servizio di trasporto è a carico della scuola e alloruando gli allievi vengano fatti uscire prima della conclusione dell'orario scolastico.
A complicare ulteriormente la situazione, inoltre, vi è il fatto che l'obbligo di vigilanza va concretizzato caso per caso in relazione all'età e al normale sviluppo psico-fisico degli allievi: si intuisce che ben diverso è, in concreto, l'obbligo di vigilare un minore di 6 anni o un ragazzino delle scuole medie inferiori.
In presenza di tali variabili non stupisce, dunque, che a leggere qualche sentenza non sia facile comprendere con chiarezza quando l'insegnante possa andare esente da responsabilità; tuttavia, anche a fronte di tali incertezze, pare un'evidente forzatura dire che le più recenti pronunce abbiano imposto un obbligo stringente per i genitori di accompagnare i minori infraquattordicenni al cancello della scuola.
Vediamo quindi cosa dice esattamente la recente pronuncia, al fine di chiarire meglio perche vi è così poca chiarezza sui motivi che spingono il Parlamento a voler prevedere il dovere dei genitori (o di eventuali delegati) di accompagnare e ritirare da scuola i minori infraquattordicenni.
Il caso.
L'ordinanza della Cassazione conferma, anzitutto, la sentenza di secondo grado con cui la Corte d'Appello aveva affermato l'esistenza di un concorso di colpa del Ministero dell'istruzione (del 20%) nell'aver causato il decesso di un alunno nel lontano 2003.
Nel caso di specie il ragazzo, uscito da scuola, era stato investito da un autobus di linea e i genitori avevano evocato in giudizio la società di trasporto presso cui operava l'autista dell'autobus, l'autista stesso, il Comune (quale ente gestore/proprietario della via su cui si era verificato l'incidente) e il Ministero dell'Istruzione chiedendo che venisse accertata, a diverso titolo, la loro responsabilità e che, per l'effetto, tali soggetti venissero condannati al risarcimento del danno subito a causa della morte del figlio. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale accertava che la responsabilità del sinistro era da ascriversi al 40% all'autista, al 40% al Comune e per il restante 20% al Ministero dell'Istruzione.
Per quanto attiene la responsabilità del Ministero, si ritenne sussistente tale concorso di colpa in ragione del fatto che il Regolamento di Istituto in vigore nella scuola frequentata dal ragazzo prevedeva espressamente che l'obbligo di vigilanza del personale scolastico dovesse perdurare fino al momento in cui i minori venivano affidati al personale di trasporto o ad altri soggetti responsabili.
Va da sè che, in presenza di tale obbligo specifico - che si aggiunge, per quanto riguarda quel singolo Istituto, a quanto la legge prevede in via generale - l'insegnante è responsabile di quanto accade dopo che il minore sia uscito da solo dall'edificio scolastico in quanto l'attività di vigilanza non può interrompersi sino a che gli alunni non vengano presi in consegna da altri soggetti che ne hanno la responsabilità.
Nel caso di specie, la violazione di tale obbligo aggiuntivo da parte dell'insegnante dell'ultima ora e del Dirigente scolastico, che avrebbe dovuto a sua volta vigilare sul comportamento del docente, aveva comportato anche l'avvio di un procedimento penale, mentre sul piano civile venne chiamato a rispondere il Ministero dell'Istruzione, che nei casi di inadempimento agli obblighi di vigilanza può, in seguito, rivalersi sul docente e sul preside laddove questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.
In presenza di un obbligo aggiuntivo che va ad integrare ed accrescere gli obblighi di legge, l'esito cui è giunta la Cassazione non poteva, del resto, essere differente.
Ben diverso è invece il caso in cui il Regolamento di Istituto, una circolare o qualche ordine di servizio non si spinga a tanto.
Il quadro normativo.
Precisato l'esatto contenuto della sentenza tanto evocata di recente dai mass media, va chiarito che il quadro normativo relativo agli obblighi di vigilanza dei docenti è, per il vero, alquanto complesso. Si intersecano, infatti, parecchie fonti di diverso rango che sembrano delineare un obbligo di sorveglianza degli alunni per l'intero periodo in cui essi usufruiscono del servizio scolastico, ivi compresa la ricreazione, dal momento in cui fanno ingresso nell'istituto al momento in cui escono da scuola (tra le tante si ricordano ad es. i D.lgs. n. 165/2001, n.297/94, L. 312/80, R.d. n. 965/24 e non ultimi l'art. 29 del CCNL insegnanti e il CCNL dei collaboratori scolastici). La responsabilità si estenderebbe, invece, anche ai danni verificatisi fuori dall'edificio scolastico durante le gite, nella trasferta da scuola a casa se il servizio di trasporto è a carico della scuola e alloruando gli allievi vengano fatti uscire prima della conclusione dell'orario scolastico.
A complicare ulteriormente la situazione, inoltre, vi è il fatto che l'obbligo di vigilanza va concretizzato caso per caso in relazione all'età e al normale sviluppo psico-fisico degli allievi: si intuisce che ben diverso è, in concreto, l'obbligo di vigilare un minore di 6 anni o un ragazzino delle scuole medie inferiori.
In presenza di tali variabili non stupisce, dunque, che a leggere qualche sentenza non sia facile comprendere con chiarezza quando l'insegnante possa andare esente da responsabilità; tuttavia, anche a fronte di tali incertezze, pare un'evidente forzatura dire che le più recenti pronunce abbiano imposto un obbligo stringente per i genitori di accompagnare i minori infraquattordicenni al cancello della scuola.
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