Obbligo di assicurare il veicolo anche se fermo su terreno privato


Il veicolo deve essere assicurato per la RCA anche se stazionato in un cortile privato
Obbligo di assicurare il veicolo anche se fermo su terreno privato

Con sentenza del 4/09/2018 (causa C-80/17) la Corte di Giustizia Europea ha chiarito la vigenza dell’obbligo di assicurare il veicolo per la responsabilità civile verso terzi anche per il veicolo che, benché custodito in un terreno privato, sia ancora idoneo alla circolazione e non ancora ufficialmente cancellato.

Per la normativa non assume rilevanza alcuna l’intenzione del proprietario di sottrarlo alla circolazione, anche e soprattutto nell’ipotesi in cui il mezzo venga coinvolto in un sinistro stradale, come accaduto nel caso specifico attenzionato dalla Corte Europea.

In tale ultima ipotesi, invero, la normativa comunitaria riconosce agli Stati membri discrezionalità nell’adottare disposizioni legislative che consentano alle Compagnie di Assicurazione di rivalersi non solo nei confronti dei responsabili del sinistro, bensì anche contro il proprietario del veicolo coinvolto senza sua colpa nell’incidente e sprovvisto di copertura assicurativa.

Il caso di scuola è quello del figlio il quale, all’insaputa del genitore, utilizzi il veicolo custodito all’interno del terreno privato, non essendo il proprietario più intenzionato a farlo circolare e sprovvisto di copertura assicurativa.

Nessuna efficacia scusante può essere attribuita all’intenzione del proprietario di sottrarre il mezzo alla circolazione, almeno finché il veicolo non sia stato ufficialmente ritirato.

Nel caso deciso dalla Corte di Giustizia, pertanto, una cittadina portoghese è stata condannata a rimborsare la Compagnia assicurativa della somma corrisposta ai danneggiati.

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di Avv. Manuela Martinangeli

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