Obbligo di avviso di astensione indagini difensive
Art. 391 bis. c.p.p.
Il nostro codice prevede all'art. 199 c. 2 c.p.p., che il Giudice deve avvisare, a pena di nullità, il prossimo congiunto dell'imputato, della facoltà di avvalersi dello Jus tacendi.
Ciò perchè il vincolo di solidarietà familiare fa dubitare della genuinità della prova. La norma in esame, garantisce una continuità con la legge sostanziale, la quale prevede, all'art. 384 c.p. la non punibilità della dichiarazione mendace o reticente del prossimo congiunto dell'imputato.
L'art. 199 c.p.p. pur essendo inserito nel libro III, dedicato alle prove, trova applicazione anche nella fase che precede l'esercizio dell'azione penale. Infatti, gli artt. 362 e 351 c.p.p., prevedono l'applicabilità dell'art. 199 c. 2 c.p.p. in sede di sommarie informazioni da parte di persone informate sui fatti, ad opera del P.M. e della P.G..
Occorre, invece, analizzare se la norma in esame, trovi applicazione, quando sia il difensore ad assumere informazioni ex art. 391 bis c. 3 c.p.p.
E' necessario precisare che, l'art. 391 bis c. 3 c.p.p. prevede alla lett. d) che il difensore avvisi la persona informata dei fatti, della facoltà di non rispondere o di non rendere dichiarazioni, senza alcun rinvio espresso o tacito all'art. 199 c.p.p.; la mancanza del suddetto avviso è già sanzionato ai sensi del successivo comma 6 dell'art. 391 bis c.p.p., con la inutilizzabilità dell'atto.
Il Supremo Collegio con sentenza del 16.10.2009 n. 46682 ha affermato che "l'avviso ai prossimi congiunti dell'imputato, in ordine alla facoltà degli stessi di astenersi dal testimoniare, va loro rivolto, a pena di nullità, anche in sede di sommarie informazioni rese al difensore ex art. 391 bis c.p.p."
Il Supremo Collegio, al fine di estendere la sanzione di cui all'art. 199 c.p.p., alle sommarie informazioni assunte dal difensore, ha ritenuto che la mancanza di una previsione espressa non escluda l'applicabilità dell'art. 199 c.p., in analogia con quanto previsto per le dichiarazioni rese al P.M. o alla P.G..
Ne consegue che, la deposizione resa al difensore dal prossimo congiunto, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p., senza il preavviso di cui all'art 199 c. 2 c.p.p. è da ritenersi nulla.
Si tratta, tuttavia, di una nullità relativa ex art. 181 c.p.p. e deve essere eccepita entro i termini di rilevabilità di cui ai commi 2,3,e 4 dell'art. 181 c.p.p.
Ciò perchè il vincolo di solidarietà familiare fa dubitare della genuinità della prova. La norma in esame, garantisce una continuità con la legge sostanziale, la quale prevede, all'art. 384 c.p. la non punibilità della dichiarazione mendace o reticente del prossimo congiunto dell'imputato.
L'art. 199 c.p.p. pur essendo inserito nel libro III, dedicato alle prove, trova applicazione anche nella fase che precede l'esercizio dell'azione penale. Infatti, gli artt. 362 e 351 c.p.p., prevedono l'applicabilità dell'art. 199 c. 2 c.p.p. in sede di sommarie informazioni da parte di persone informate sui fatti, ad opera del P.M. e della P.G..
Occorre, invece, analizzare se la norma in esame, trovi applicazione, quando sia il difensore ad assumere informazioni ex art. 391 bis c. 3 c.p.p.
E' necessario precisare che, l'art. 391 bis c. 3 c.p.p. prevede alla lett. d) che il difensore avvisi la persona informata dei fatti, della facoltà di non rispondere o di non rendere dichiarazioni, senza alcun rinvio espresso o tacito all'art. 199 c.p.p.; la mancanza del suddetto avviso è già sanzionato ai sensi del successivo comma 6 dell'art. 391 bis c.p.p., con la inutilizzabilità dell'atto.
Il Supremo Collegio con sentenza del 16.10.2009 n. 46682 ha affermato che "l'avviso ai prossimi congiunti dell'imputato, in ordine alla facoltà degli stessi di astenersi dal testimoniare, va loro rivolto, a pena di nullità, anche in sede di sommarie informazioni rese al difensore ex art. 391 bis c.p.p."
Il Supremo Collegio, al fine di estendere la sanzione di cui all'art. 199 c.p.p., alle sommarie informazioni assunte dal difensore, ha ritenuto che la mancanza di una previsione espressa non escluda l'applicabilità dell'art. 199 c.p., in analogia con quanto previsto per le dichiarazioni rese al P.M. o alla P.G..
Ne consegue che, la deposizione resa al difensore dal prossimo congiunto, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p., senza il preavviso di cui all'art 199 c. 2 c.p.p. è da ritenersi nulla.
Si tratta, tuttavia, di una nullità relativa ex art. 181 c.p.p. e deve essere eccepita entro i termini di rilevabilità di cui ai commi 2,3,e 4 dell'art. 181 c.p.p.
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