Obbligo di comunicare le generalità del conducente


Proprietario del veicolo e obbligo di comunicare le generalità del conducente
Obbligo di comunicare le generalità del conducente
Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione civile sez.II n.9555 del 18.04.2018 ha affermato il principio di diritto in base al quale va distinto il comportamento omissivo da quello negativo con giustificazioni da parte del proprietario del veicolo in risposta all'invito di fornire i dati del conducente. Tale sentenza si discosta da precedenti pronunce della Suprema Corte valorizzando la sentenza interpretativa n.165 del 2008 della Corte Costituzionale nella parte in cui il giudice delle leggi stabilisce che non si può equiparare ogni ipotesi di omessa comunicazione e deve essere concesso il diritto di difesa all'interessato trattandosi di una presunzione relativa di responsabilità. Va distinto il rifiuto del proprietario di fornire i dati del conducente rispetto alla sua dichiarazione negativa supportata da giustificazioni, quest'ultima deve essere valutata concretamente dal giudice. Nel caso di specie il giudice di merito ha ritenuto idonei gli elementi giustificativi forniti dal proprietario del veicolo: il significativo tempo trascorso tra l'infrazione e la notifica del verbale nonchè il fatto che il veicolo era spesso utilizzato anche dal coniuge e dai due figli, tutti muniti di patente.

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di Avv.Maurizio Mariani

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